Studio Legale Avvocato Filippo William Mantegna

Studio Legale Avvocato Filippo William Mantegna Avvocato - Studio legale - civile - penale - amministrativo Lo studio legale svolge la propria attività principalmente fra le province di Enna e Catania.

I diversi professionisti che orbitano attorno allo studio consentono di supportare e difendere il privato e le società sotto un profilo civilistico, amministrativo, tributario e penale. Il cliente viene assistito dalla fase iniziale, tramite consulenze e pareri in ambito giuridico-amministrativo, fino alla fase (eventuale) della lite processuale. L'ampia gamma di figure specializzate permette di a

pprocciare le varie problematiche sotto plurimi punti di vista, in modo da fornire una tutela a 360 gradi.

30/09/2023
23/03/2022

Lo Studio Legale Ballati – Mantegna, fondato nell’anno 2017 dagli Avv.ti Laura Ballati e Filippo William Mantegna, iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Enna, fornisce, con alte competenze e professionalità, assistenza stragiudiziale e giudiziale in diverse materie.

Corso magistralmente tenuto dal Presidente di Sezione della Cassazione Dott. Domenico Chindemi sulla responsabilità del ...
11/07/2021

Corso magistralmente tenuto dal Presidente di Sezione della Cassazione Dott. Domenico Chindemi sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria

29/04/2021

LA PRELAZIONE AGRARIA
Il nostro ordinamento in genere, garantisce ad un soggetto la libertà di vendere i propri beni a chi meglio crede: a un fratello, a un amico, a un parente o a un terzo estraneo.
Così non è, però, quando si parla di vendita di TERRENI AGRICOLI.
In questo caso, infatti, il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare il DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA, secondo quanto previsto dalla normativa di settore (si veda Legge 590/1965, legge 14/71 n. 817 e successive modifiche e integrazioni).
E così, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto d’affitto relativo al terreno oggetto di vendita, l’affittuario, ha diritto ad essere preferito rispetto ad altri a parità di condizioni. Se, invece, il terreno oggetto della vendita non è concesso in affitto, il DIRITTO DI PRELAZIONE è riconosciuto ai proprietari dei terreni confinanti a condizione che questi rivestano la qualifica di:
1) COLTIVATORE DIRETTO, oppure di
2) IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP).
Il proprietario del fondo che ha intenzione di vendere, è, dunque, tenuto ad informare gli eventuali soggetti prelazionari dell’eventuale proposta d’acquisto ricevuta inviando loro una formale comunicazione scritta con raccomandata a/r, così da consentire agli stessi di poter esercitare nei termini di legge il proprio diritto di prelazione.
+39093526656 | +393285749614 | +393208472276
[email protected]

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𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞, 𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 (𝐉𝐚𝐧𝐞 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐞𝐧).𝐋𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐌&𝐁 𝐯𝐢 𝐚𝐮𝐠𝐮...
23/12/2020

𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞, 𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 (𝐉𝐚𝐧𝐞 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐞𝐧).
𝐋𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐌&𝐁 𝐯𝐢 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨

25/11/2020

NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

05/10/2020

Giro d'Italia 2020
Enna

Lo studio con i suoi professionisti si occupa anche della tutela legale dei lavoratori
22/09/2020

Lo studio con i suoi professionisti si occupa anche della tutela legale dei lavoratori

INVASIONE DI TERRENI E EDIFICI - ART. 633 CODICE PENALEIl reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 d...
01/09/2020

INVASIONE DI TERRENI E EDIFICI - ART. 633 CODICE PENALE

Il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, è commesso da "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Si tratta di delitto punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Il reato previsto dall'articolo 633 c.p. si sostanzia, quindi, nell'invasione arbitraria e sine titulo di terreni o edifici altrui, con l'intenzione di occuparli o trarne altrimenti profitto. Non è necessario l'impiego della violenza ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del fatto, che il soggetto agente agisca arbitrariamente. Il concetto di invasione, infatti, non presuppone necessariamente il compimento di atti violenti e/o tumultuosi essendo sufficiente che il soggetto attivo, privo del diritto di accesso, ponga in essere un comportamento contrario alla legge introducendosi arbitrariamente all'interno del fondo.
Nell'ipotesi prevista dal I comma, l'invasione di terreni o edifici è punita a QUERELA della persona offesa. Il giudizio penale può dunque essere incardinato solo a seguito della formale presentazione di un atto di denuncia / querela da parte della persona offesa, che consente all'autorità giudiziaria l'iscrizione della notizia di reato e dunque la procedibilità. Invece nelle ipotesi di condotta aggravata (5 persone di cui una armata o 10 persone anche senza armi) il reato risulta procedibile d'ufficio.

Indirizzo

Via Nazionale 31
Enna
94100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393285749614

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