mediazionisrl

mediazionisrl Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di mediazionisrl, Via San Girolamo 56, Enna.

Mediazione civile e Responsabilità medica.La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni ca...
03/05/2019

Mediazione civile e Responsabilità medica.
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. Com’è noto, la procedura di mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio civile in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Sarà necessario,quindi, esperire un tentativo di conciliazione prima di portare innanzi al giudice civile medici e ospedali per il risarcimento del danno.
A chiunque, infatti, può capitare di ricevere cure mediche che hanno procurato danni, di maggiore o minore gravità a sé o ad un parente, così come qualunque avvocato può esser chiamato ad assistere in mediazione un paziente, o un medico ed una struttura sanitaria. Resa obbligatoria, la responsabilità medica è divenuta negli ultimi anni sempre più attuale.
La materia della “Responsabilità medica” è complessa già di per sé ed il compito del Mediatore sarà di agevolare l’incontro delle parti, osservare, ascoltare e rapportarsi con empatia a ciascuna parte, compresi gli avvocati. Nei casi più difficili, in cui l’animosità e l’inamovibilità delle parti non siano manovrabili da parte del Mediatore, quest’ultimo può proporre l’intervento di un CTU in Mediazione.
L’Organismo Mediazioni S.r.l può mettere a disposizione un CTU, disponendo di una rete di professionisti ( medici, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro, notai ed altri) di riconosciuta professionalità, se il Consulente Tecnico non viene scelto dalle parti, convergendo su un professionista di loro fiducia. In tali casi il Mediatore avviserà le parti che le perizie effettuate in mediazione possono essere prodotte in un eventuale processo, evitando nuove CTU e costi relativi; ma le parti potranno anche decidere che la perizia sia vincolante, evitando presenti e future contestazioni, trovando così i termini di un accordo che soddisferà entrambi.
Per richiedere una Mediazione a Mediazioni S.r.l. si vada su www.mediazionisrl.net oppure è possibile chiamare il numero 0935-24425.

14/02/2019
✅ AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA RIENTRA NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA La mediazione civile obbligatoria per affitto...
28/11/2018

✅ AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA RIENTRA NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
La mediazione civile obbligatoria per affitto d’azienda o ramo d’azienda, così come previsto dall’art. 5 del D. lgs 28/2010, può prevenire la lite giudiziaria in un numero molto elevato di casi e può aiutare a preservare il rapporto tra il locatore (o concedente l’azienda) e l’affittuario, risolvendo tantissime controversie rapidamente ed efficacemente.
Infatti, l’affitto di azienda o di ramo d’azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone e si usa generalmente quando il titolare d’azienda vuole trasferire per un certo periodo di tempo ad un imprenditore la gestione di tutta o parte dell’azienda (ramo), mantenendone la proprietà, senza che sul nuovo gestore pesino i debiti accumulati dal precedente imprenditore. Il codice sancisce una serie di poteri-doveri in capo all’affittuario in maniera che questi abbia la libertà necessaria per gestire l’impresa, ma nello stesso tempo tuteli l’interesse del locatore, affinché l’azienda stessa non venga menomata e possa tornare a disposizione alla scadenza del contratto.
La controversia sul mancato pagamento dei canoni di affitto di un’azienda è soggetta alla mediazione obbligatoria, laddove il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, cioè prima di avviare una causa innanzi ad un Giudice, è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Mediazioni S.r.l. al numero: 0935-24425

Risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità Il d. lgs.  28/2010, che discipli...
29/06/2018

Risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
Il d. lgs. 28/2010, che disciplina la mediazione civile, ha indicato anche la diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità tra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria, fatta eccezione per i casi in cui la relativa azione civile sia esercitata nel processo penale.
Ma qual'è l'ambito di applicazione?
Per mezzo stampa si intende la diffusione di notizie ed opinioni tramite il giornale cartaceo, il telegiornale e il giornale on line registrato, mentre la locuzione altri mezzi di pubblicità si presenta ancora più ampia: la radio, la televisione, Internet, i cartelloni affissi lungo la strada sono tutti in essa ricompresi.
Di conseguenza, chiunque intenda chiedere un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori può rivolgersi a Mediazioni s.r.l.
L'inserimento del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa tra le materie nelle quali il Legislatore auspica che la soluzione della controversia possa avvenire in via conciliativa trova presumibilmente il proprio fondamento non solo nell'elevato numero di cause civili in materia ma anche, e forse soprattutto, nella variabilità degli importi chiesti a titolo di risarcimento, per la lesione della onorabilità ed anche della privacy.
Ciò apre sicuri spazi per una attività di mediazione volta a condurre le parti verso l'individuazione di un punto di equilibrio che consenta di evitare il ricorso al giudice.

CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E FINANZIARI. Mediare prima di tutto.Chi non possiede almeno un conto corrente, un finan...
26/04/2018

CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E FINANZIARI. Mediare prima di tutto.
Chi non possiede almeno un conto corrente, un finanziamento personale, un mutuo o altri strumenti finanziari, che stanno diventando di uso comune nelle famiglie e nelle imprese? Il tessuto economico del nostro paese è fortemente incentrato sul rapporto banca impresa, così come su quello banca cittadino. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento esponenziale delle controversie tra banche e privati e banche e imprese.
La mediazione civile, obbligatoria per contratti bancari, finanziari ed assicurativi, così come previsto dallart. 5 del D. lgs 28/2010, può prevenire la lite giudiziaria in un numero molto elevato di casi e può aiutare a preservare il rapporto banca/impresa o banca/cittadino, risolvendo tantissime controversie rapidamente ed efficacemente.
Il cliente che desidera agire in giudizio contro la banca o altro istituto finanziario può attivare la procedura di mediazione che, in caso di esito positivo, evita l'avvio di un processo civile, riducendo sensibilmente i costi ed i tempi che quest'ultimo comporta (il procedimento di mediazione non può durare più di 3 mesi) e potrebbe al limite anche essere un'opportunità per chiudere stragiudizialmente quelle vertenze particolarmente ostiche e per le quali spesso i Giudici tendono, già oggi, ad indirizzare le parti verso una conciliazione.
Mediazioni s.r.l. ha sviluppato una specifica competenza nel trattamento delle mediazioni in materia bancaria e finanziaria, al fine di tutelare e ripristinare la relazione tra il privato e l'istituto, permettendo al contempo di trovare soluzioni ed accordi soddisfacenti. I mediatori hanno una specifica esperienza sia nel settore bancario, sia sulla conoscenza specifica degli strumenti e delle tecniche da utilizzare al fine di gestire e risolvere al meglio queste tipologie di conflitto.
In definitiva, anche per gli istituti di credito, la legge sulla mediazione obbligatoria può essere un passaggio positivo.

PROBLEMI DI DIVISIONE EREDITARIA? Mediare prima di tutto.Che cosè la divisione ereditaria?  Se, alla morte di una person...
29/03/2018

PROBLEMI DI DIVISIONE EREDITARIA? Mediare prima di tutto.
Che cosè la divisione ereditaria?
Se, alla morte di una persona, l'eredità spetta pro quota a più persone e queste l'accettano, si costituisce una comunione ereditaria: i singoli eredi diventano quindi, tra loro, coeredi.
Ciascun coerede può, in qualsiasi momento, ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni ereditari, che consiste nel frazionamento, di tutti i beni. In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario del bene che gli viene assegnato.
Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 28/2010, in caso di controversie tra eredi, il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda di divisione, cioè prima di avviare una causa innanzi ad un Giudice, è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l'assistenza di un avvocato.
Il mediatore, designato dall'organismo, è un soggetto imparziale che ha il compito di individuare l'interesse delle parti medesime e guidarle verso un accordo che possa soddisfarle entrambe. Così inizia con le parti un percorso che si concluderà, (così come quello del giudice) con un progetto divisionale della comunione, avvalendosi, se necessario, anche dell'aiuto di un tecnico. In caso positivo, l'accordo di mediazione (che si concluderà al massimo entro 3 mesi), con il quale le parti accettano la divisione di beni immobili (le cui sottoscrizioni siano state autenticate dal notaio), può e deve essere trascritto dal conservatore dei registri immobiliari.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero: 0935-24425

DIRITTI REALI. Mediare prima di tuttoQualsiasi controversia attinente i DIRITTI REALI deve essere oggetto di mediazione ...
19/03/2018

DIRITTI REALI. Mediare prima di tutto
Qualsiasi controversia attinente i DIRITTI REALI deve essere oggetto di mediazione obbligatoria prima della causa innanzi al giudice.
Le cause che riguardano i diritti reali sono:
Contratti di vendita di beni mobili o immobili: con cui si chiede di stipulare un contratto definitivo, un’azione di annullamento, di risoluzione o di nullità di un contratto di vendita;
Usucapione: con cui una parte chiede di accertare l'acquisizione di un diritto reale (ad es. un terreno o una costruzione);
Il rilascio di un immobile occupato senza titolo;
La servitù di passaggio, nel caso in cui ad es. il proprietario di un terreno (fondo servente) non consenta al proprietario del terreno confinante (fondo dominante) l'esercizio della servitù (il passaggio a piedi o con automezzi);
Il diritto di abitazione di un coniuge superstite, in caso di contestazione da parte degli eredi del titolare dell'immobile

🏡Problemi con il locatore o locatario?Ci pensiamo noi! Mediare prima di tutto.La locazione (o affitto per intenderci) ri...
13/02/2018

🏡Problemi con il locatore o locatario?
Ci pensiamo noi! Mediare prima di tutto.
La locazione (o affitto per intenderci) rientra fra le materie oggetto della mediazione obbligatoria quindi per tutte le controversie relative a risarcimento danni derivanti da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese o alle interpretazioni del contratto.
Nella mediazione locatizia le parti che partecipano alla mediazione sono generalmente due, (a volte tre) ossia: proprietario inquilino agenzia immobiliare (eventuale).
Vantaggi delle mediazione in materia di locazione sono:
1) Costi notevolmente inferiori: le parti hanno loccasione di evitare una causa civile lunga e dispendiosa, non solo economicamente.
2) Risparmio di tempo e possibilità di accordo sulla base dei reali interessi delle parti entro 3 mesi dallinizio del procedimento di mediazione.
La mediazione si caratterizza per la possibilità che le parti hanno di esprimersi facendo emergere i loro reali interessi.
Trovato laccordo, chi vorrà, potrà rivolgersi al giudice per lomologa. Ma laccordo è già giuridicamente perfetto

Indirizzo

Via San Girolamo 56
Enna
94100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00

Telefono

093524425

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando mediazionisrl pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a mediazionisrl:

Condividi