29/08/2025
IL CONIUGE SEPARATO CHE NON PROVVEDE AI BISOGNI DEI FIGLI MINORI COMMETTE REATO.
Nel nostro ordinamento il matrimonio è disciplinato dal codice civile, in particolare ai sensi dell’articolo 143 c.c. dal matrimonio deriva l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.
La nascita di un figlio fa sorgere in capo ai coniugi ulteriori obblighi che sono dettati dall’articolo 147 c.c. e consistono nel dover mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La violazione dei predetti doveri può avere delle conseguenze anche di natura penale.
L’art. 570 c.p. prevede che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1032,00.
Queste pene si applicano congiuntamente a chi:
– malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
– fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Va detto che anche a seguito della separazione persistono gli obblighi di assistenza.
E infatti il successivo art 570 bis c.p. rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“ stabilisce che le pene previste dall’articolo 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema ha affermato che il reato in esame è integrato dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, NON ESSENDO NECESSARIO VERIFICARE SE SI SIA PRODOTTA O MENO LA MANCANZA DEI MEZZI DI SUSSISTENZA, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante (Cass. Sez. VI, n. 15909/2025).
La Suprema Corte ha però precisato che la condotta incriminata dall'art. 570-bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un INADEMPIMENTO SERIO E SUFFICIENTEMENTE PROTRATTO, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Cass. Sez. VI sent. n. 47158/2022).
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis c.p. è integrato, anche nel caso di mancato pagamento delle SPESE STRAORDINARIE, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis c.p. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli (Cass. Sez. VI n. 19715/2025).
Solo in presenza di una DIFFICOLTÀ ECONOMICA SERIA DERIVANTI DA UNA PERSISTENTE, OGGETTIVA E INCOLPEVOLE INDISPONIBILITÀ DI INTROITI, di cui si dovrà fornire puntuale prova, si potrà pervenire ad una pronuncia di esclusione di responsabilità.
Di contro, la semplice difficoltà economica non è sufficiente ad escludere la responsabilità penale quando l’imputato ha avuto la possibilità di adempiere anche solo parzialmente ma ha omesso di farlo (Cass. Sez. VI Sent. n. 24885/20023).
STUDIO LEGALE
Avv. Laura Ballati & Avv. Filippo William Mantegna
Via Nazionale n. 31 Enna