Avvocato Silvia Taddei

Avvocato Silvia Taddei Lo Studio effettua Servizi di consulenza ed assistenza legale di tipo sia giudiziale che stragiudizi

09/11/2025

SI AL COLLOCAMENTO ALTERNATO NELLA CASA FAMILIARE SE NELL'INTERESSE SUPERIORE DEI FIGLI.
Corte d'Appello di Torino , 14 marzo 2024, n.3114 Sez. Famiglia.
In tema di assegnazione della casa familiare, il giudice, preso atto dell'incapacità delle parti di raggiungere un accordo, può decidere di riconoscere che i figli passino 'pari tempi' con entrambi i genitori, purché questi ultimi, nei tempi ordinari, ruotino, a settimane alterne, nella casa familiare.
Questo il principio enunciato nel provvedimento in esame.
Il Tribunale veniva chiamato a decidere In tema dell'assegnazione della casa familiare, rivendicata da entrambi i genitori, riconosciuti parimenti idonei genitorialmente ed entrambi con buone capacità genitoriali.
Considerato che la decisione avrebbe avuto come diretta conseguenza le modalità di collocazione abituale e residenza anagrafica delle figlie minori, il Tribunale, tenuto conto delle altre disponibilità immobiliari delle parti, decideva di riconoscere pari periodi di tempo con le figlie ad entrambi i genitori, con rotazione di questi ultimi, nella stessa casa familiare.
Benché avverso tale pronuncia la madre avesse promosso reclamo in quanto a suo dire non vi fossero le basi per un collocamento alternato delle minori, la Corte di Appello, sulla base delle relazioni svolte dai Servizi sociali, riteneva che ricorressero comunque i presupposti del collocamento paritario delle figlie minori con i genitori, con le disposte modalità presso l'abitazione familiare.
Siffatta decisione veniva anche giustificata dal fatto che la situazione abitativa dei genitori non si presentava di ostacolo alla prosecuzione dell'attuale assetto di vita delle minori in quanto, nelle more, quando non sarebbero stati di turno presso l'ex abitazione familiare, entrambi avrebbero fruito di idonea sistemazione, oltre al fatto che veniva evidenziato, per entrambe le minori, un attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori.
La Corte di Appello, a fronte della significativa difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale, sottolineava infine la necessità e l'urgenza per la coppia di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidata in un processo di risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni e iniziative a favore della prole.

Cassazione civile sez. I, 10/12/2024, n.31785 IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NON RIENTRA NELL' AMBITO DELLE DECISIONI DI MAG...
08/03/2025

Cassazione civile sez. I, 10/12/2024, n.31785

IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NON RIENTRA NELL' AMBITO DELLE DECISIONI DI MAGGIOR INTERESSE PER IL FIGLIO PERTANTO IL GENITORE CHE HA L'AFFIDO ESCLUSIVO, IN CASO DI DINIEGO DELL'ALTRO GENITORE, NON DEVE ADIRE IL GIUDICE TUTELARE PER OTTENERLO

AFFIDO CONDIVISO: La regola generale cui si ispira la l. n. 1185 del 1967, in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole minore, in caso di affido condiviso, se in presenza di diniego dell'altro genitore, è quella della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia dell’assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli.
AFFIDO ESCLUSIVO: Nel caso invece di affido esclusivo il genitore è legittimato a richiedere il passaporto direttamente alla Questura, non essendo necessaria né l’autorizzazione da parte del Giudice né il consenso dell’altro genitore.
IL CASO : con decreto del 3/11/2023, il Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Ancona, atteso l'affido esclusivo del minore alla madre, disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza presentata dalla donna per ottenere l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minore. Il padre proponeva reclamo, deducendo, da un lato la provvisorietà dell'affido esclusivo in capo alla madre, dall'altro la necessità dell'assenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto per il minore. Il Tribunale rigettava il reclamo, ritenendo le censure di cui al reclamo superate dall'emissione in via definitiva del provvedimento di affido esclusivo in capo alla madre. Il padre separato proponeva quindi ricorso per cassazione che confermava quanto già statuito ovvero , che nel caso di affido esclusivo, è esclusa la necessità, per il rilascio del passaporto del minore, dell'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, dell'autorizzazione del Tribunale.
La Corte, nel richiamare le norme per il rilascio dei passaporti, specifica come predetta norma fosse suffragata dal chiaro dettato dell'articolo 337 quater, comma terzo, c.c. e dall'art 337 ter comma terzo cc , secondo cui il genitore, cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, salvo che per le questioni di maggiore interesse che devono essere adottate da entrambi i genitori. Tra le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, non rientra il rilascio del passaporto del minore.

Va recepita la volontà del minore di trascorre più tempo con il padre      Tribunale di Pisa 20 gennaio 2025
06/03/2025

Va recepita la volontà del minore di trascorre più tempo con il padre

Tribunale di Pisa 20 gennaio 2025

Con ricorso il padre adiva il Tribunale di Pisa,  al fine di sentir modificare le condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.  In particolare  domandava l’affido esclusivo del figlio minore in proprio favore, con collocamento presso di sé. A sostegno delle do...

21/02/2025

AFFIDO ESCLUSIVO: COSA SIGNIFICA E QUANDO E' POSSIBILE OTTENERLO
In materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, la regola generale è l'affido condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità, fatti salvi casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un'evidente e pregiudizievole carenza educativa di uno dei genitori, tale da porre in serio pericolo o alteri l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore. L’affido esclusivo è una decisione presa dal giudice, che prevede che uno dei due genitori abbia la responsabilità esclusiva dei figli, pur rimanendo comunque di competenza di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse (come la scelta della scuola).
Il genitore affidatario esclusivo, per le decisioni di maggiore interesse, dovrà comunque consultare l’altro genitore cui spetta il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione e di mantenere il diritto di visita con il minore come stabilito dal giudice. Il genitore affidatario dovrà quindi e comunque favorire il mantenimento dei rapporti tra i figli e l’altro genitore. Importante: L'affido esclusivo non significa decadenza del genitore della titolarità della responsabilità genitoriale. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Di seguito si indicano alcuni ipotesi per i quali il Tribunale ha ritenuto disporsi l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori:
Genitore indifferente nei confronti del figlio che non contribuisca al suo mantenimento; condanna del genitore per reati gravi; qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale; costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; l'usare violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli.

Affido paritario ed alternanza dei genitori nella casa familiare
07/11/2024

Affido paritario ed alternanza dei genitori nella casa familiare

AFFIDO PARITARIO ED ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE  CORTE D’APPELLO -TORINO 14.03.2024 La madre proponeva reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado che disponeva l’affido paritario delle figlie ancora piccole, nonché l’alternanza della casa coniugale tra i genitori....

       LESIONE AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA': DISPOSTA LA MODIFICA DEL GENITORE COLLOCATARIO
07/11/2024


LESIONE AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA': DISPOSTA LA MODIFICA DEL GENITORE COLLOCATARIO

Tribunale Bolzano, 13/02/2024 Con ricorso del 06.07.2023, il padre chiedeva  la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio minore. Inoltre, lamentava la sussistenza di un atteggiamento fortemente mortificante ed ostativo da parte della donna nei confro...

06/11/2024

Tribunale di Udine 7.09.24 Il Giudice del tribunale di Udine, con i provvedimenti provvisori, assegnava la casa familiare ai minori con onere di rotazione dei genitori nella frequentazione dell’immobile stesso, stabilendo come richiesto dal padre, il collocamento paritario con riserva di verifica ...

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518614
02/03/2024

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518614

Le disparità nei redditi sono venute meno una volta che la casa familiare è stata assegnata alla moglie. Quest’ultima ha la concreta possibilità di incrementare il proprio stipendio passando da un part time ad un orario pieno e di poter cogliere occasioni di avanzamento o conversione profession...

13/01/2024

PERDITA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI CONVIVENZA STABILE E CONTINUATIVA.
Con sentenza del 12.12.23 la Corte ribadisce la differenza tra l' assegno di divorzio e l'assegno di mantenimento per la loro natura ed i loro presupposti e funzioni. In particolare, l'assegno di mantenimento consiste nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.). La funzione conservativa della separazione, oggi, si incentra prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. L'assegno di mantenimento, a differenza dell'assegno di divorzio, è privo della funzione compensativa che serve a compensare l'ex coniuge in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge. Detta sproporzione è la conseguenza della rinuncia del richiedente a concrete aspettative professionali e reddituali fatta per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica.
La Corte ribadisce inoltre le ragioni per le quali la convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione.
Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto, con una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
In tema di assegno divorzile, se il coniuge instaura una nuova convivenza, è principio consolidato che viene meno la componente assistenziale all'assegno divorzile, e se ne perde il correlativo diritto, ma non viene meno la componente compensativa, qualora l'interessato alleghi e dimostri non solo di essere privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ma anche, nel caso in cui l'ex coniuge dimostri di aver contribuito alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge. Di conseguenza, qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendere una nuova relazione familiare di fatto, non necessariamente ciò comporta il ve**re meno dell'assegno di divorzio, perché, anche se rimodulato nel quantum, il diritto può essere mantenuto.

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Mercoledì 09:00 - 12:30
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