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Avv. Felice Iacovino Diritto del lavoro,previdenza, civile, separazione, divorzi, societario, tributario, penale. Responsabile settore legale Sindacato Snalv

Lavoratore socialmente utile, la lunga permanenza nel Comune non prova la subordinazioneCassazione: per applicare l’art....
08/10/2026

Lavoratore socialmente utile, la lunga permanenza nel Comune non prova la subordinazione

Cassazione: per applicare l’art. 2126 c.c. servono anche modalità della prestazione riconducibili alla subordinazione.

La lunga permanenza di un lavoratore socialmente utile presso un Comune non trasforma automaticamente il rapporto in lavoro subordinato. Per ottenere le differenze retributive previste dall’art. 2126 c.c. occorre dimostrare, insieme, che l’attività svolta fosse radicalmente difforme dal progetto LSU e che la prestazione fosse eseguita secondo modalità tali da presupporre lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente.
Lo ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore che aveva prestato attività presso il Comune di Antrodoco per circa diciannove anni (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 settembre 2026, n. 25709).

IL CASO
Il lavoratore socialmente utile era stato utilizzato dal Comune dall’11 novembre 1996 al 28 febbraio 2015 nell’ambito di un progetto di lavoro socialmente utile, rinnovato nel tempo.
Sostenendo di avere svolto mansioni estranee al progetto e di essere stato stabilmente inserito nell’organizzazione dell’ente, aveva chiesto il pagamento delle differenze tra l’assegno percepito come LSU e il trattamento economico spettante ai dipendenti comunali. Aveva inoltre domandato la regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Inps.
Il Tribunale di Rieti aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che l’istruttoria testimoniale non avesse dimostrato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal progetto.
Dopo la morte del lavoratore socialmente utile, il giudizio è stato proseguito dagli eredi, che hanno proposto ricorso per cassazione.

LA NATURA DEL LAVORO SOCIALMENTE UTILE
La Cassazione ha ricordato che il rapporto degli LSU ha natura assistenziale e componente formativa e, in via ordinaria, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La qualificazione formale del rapporto non esclude, tuttavia, che la prestazione possa assumere in concreto i caratteri del lavoro subordinato. In questa eventualità può trovare applicazione l’art. 2126, comma 2, c.c., che tutela il diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito in violazione delle norme che regolano la costituzione del rapporto.
La possibilità di una riqualificazione non è però automatica e deve essere verificata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e delle concrete modalità di esecuzione della prestazione art. 2126 c.c..

DUE REQUISITI DISTINTI E CUMULATIVI
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il rapporto tra la difformità dal progetto e lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente.
Secondo la Corte, i due elementi devono essere compresenti e non possono essere considerati equivalenti. La radicale difformità dell’attività svolta rispetto al progetto costituisce un prerequisito essenziale: senza questo elemento, non vi è spazio per l’ulteriore accertamento della subordinazione.
Una volta dimostrato lo sviamento dal progetto, occorre comunque verificare se la prestazione sia stata resa secondo modalità compatibili con un rapporto subordinato e, quindi, con uno stabile inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione.
Lo stabile inserimento, da solo, non è sufficiente. Il lavoratore socialmente utile deve dimostrare non soltanto di avere operato all’interno della struttura comunale o di avere svolto attività riconducibili ai fini istituzionali dell’ente, ma anche che la prestazione fosse radicalmente diversa da quella prevista dal progetto e concretamente resa secondo modalità proprie del lavoro subordinato.
La Corte ha così respinto la tesi degli eredi, secondo cui lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione avrebbe costituito una forma dello stesso fenomeno di difformità dal progetto. I due requisiti restano distinti e non fungibili Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 25709 del 22 settembre 2026.

LA REITERAZIONE DEI PROGETTI NON CREA AUTOMATICAMENTE UN RAPPORTO UNICO
Gli eredi avevano attribuito rilievo anche alla durata complessiva dell’attività, protrattasi per circa diciannove anni, e alla successione dei progetti.
La Cassazione ha chiarito che la reiterazione di progetti LSU o LPU distinti non determina, di per sé, un unico rapporto giuridico sul quale calcolare cumulativamente il rispetto della durata massima prevista dalla legge.
Ogni progetto nasce infatti sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio e deve essere valutato autonomamente. Il semplice superamento, nell’arco complessivo dei rapporti con l’ente, del limite annuale o semestrale previsto dalla disciplina di riferimento non dimostra automaticamente l’illegittimità della sequenza.
Occorre verificare la durata e la regolarità di ciascun progetto. La lunga permanenza presso il medesimo ente costituisce quindi un dato di fatto rilevante per la ricostruzione della vicenda, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare né la subordinazione né l’esistenza di un rapporto unico.

QUANDO PUÒ OPERARE L’ART 2126 c.c.
Un margine di applicazione dell’art. 2126 c.c. può emergere anche quando il progetto originario sia stato prorogato oltre la durata legale. In questa ipotesi, per il periodo successivo alla scadenza, l’attività potrebbe risultare priva della copertura di un valido progetto.
Anche in questo caso, però, il lavoratore socialmente utile deve dimostrare sia l’illegittimità della proroga sia l’estraneità delle mansioni svolte rispetto all’attività progettuale. La mera prosecuzione temporale della prestazione oltre il termine non è sufficiente a fondare il diritto alle differenze retributive.
La tutela può essere riconosciuta soltanto quando la prestazione effettiva presenti i caratteri del lavoro subordinato e sia stata resa in violazione delle regole che disciplinano il rapporto. È quindi necessario allegare e provare in modo puntuale i progetti, le eventuali proroghe o reiterazioni, le mansioni concretamente svolte e le modalità di esecuzione del lavoro.

IL MOTIVO RELATIVO ALLE MANSIONI
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano svolto un’istruttoria orale e avevano escluso che il lavoratore fosse stato adibito ad attività radicalmente difformi dal progetto.
Questo accertamento di fatto, non adeguatamente censurato dai ricorrenti e non affetto da vizi rilevanti in sede di legittimità, è stato ritenuto sufficiente a escludere l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
La Corte ha inoltre osservato che non era stata dimostrata l’esistenza di periodi di attività privi di copertura progettuale o fondati su proroghe o rinnovi irregolari. Mancavano quindi sia la prova dello sviamento radicale dal progetto sia quella dei presupposti necessari per qualificare la prestazione come lavoro subordinato di fatto.

IL RIGETTO DEL RICORSO
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi e li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Antrodoco, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
La decisione conferma che il lavoro socialmente utile non si trasforma in rapporto subordinato per il solo trascorrere del tempo o per la stabile presenza del lavoratore negli uffici dell’ente. Per ottenere le differenze retributive è necessaria una prova concreta e articolata: la prestazione deve essere radicalmente difforme dal progetto e deve essere stata resa secondo modalità riconducibili alla subordinazione.

Videosorveglianza sul lavoro: anche l’attivazione per test richiede il rispetto delle garanzie previste dalla legge.Il G...
06/10/2026

Videosorveglianza sul lavoro: anche l’attivazione per test richiede il rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Il Garante per la Privacy ha sanzionato con 10mila euro (provvedimento n. 620/2026) l’INRIM di Torino dopo i reclami di due dipendenti. L’impianto, installato per ragioni di sicurezza, era stato modificato rispetto a quanto concordato con le organizzazioni sindacali: otto telecamere in più e aree di ripresa diverse da quelle previste.

- I dispositivi erano stati attivati, all’insaputa dei lavoratori e durante l’orario di apertura, per effettuare verifiche tecniche.
- Per il Garante, l’assenza di registrazioni non esclude l’illiceità del trattamento: l’attivazione delle telecamere, senza un’informativa agli interessati e senza una preventiva valutazione d’impatto, ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

30/09/2026

Enti locali: stop ai vecchi tetti di spesa per il personale

Con il decreto PA n. 144/2026, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, vengono superati gli storici limiti di spesa del personale basati sui dati del 2008 e del triennio 2011-2013. Un passo necessario per adeguare le regole alle esigenze reali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Non si tratta di un “liberi tutti”: restano i vincoli sulla sostenibilità finanziaria, sulla capacità assunzionale e sul salario accessorio. Ma cambia l’impostazione: non più parametri fermi a oltre dieci anni fa, bensì valutazioni fondate sull’equilibrio di bilancio e sulla concreta capacità dell’ente di programmare assunzioni e valorizzare il personale.

È una misura che può aiutare gli enti locali a colmare le carenze di organico, contrastare la fuga di professionalità e rafforzare i servizi ai cittadini.
Ora servono scelte conseguenti: assunzioni stabili, valorizzazione del lavoro pubblico locale e piena applicazione degli strumenti di contrattazione integrativa.

30/09/2026
IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TER...
20/09/2026

IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE ANCHE SU “ORGANICO DI FATTO” (CONTRATTI AL 30 GIUGNO)

🎓 IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE ANCHE SU “ORGANICO DI FATTO” (CONTRATTI AL 30 GIUGNO)

Con la sentenza n. 3167/2026, pubblicata il 10 luglio 2026, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Agnese Angiuli, ha accolto il ricorso di una docente della provincia di Bari, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima e abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si tratta di una delle prime pronunce del Tribunale di Bari ad affrontare specificamente la questione della reiterazione delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le cosiddette supplenze su “organico di fatto”, in piena adesione al più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

⚖️ IL PRINCIPIO AFFERMATO

Il Giudice ha richiamato e condiviso il fondamentale principio espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 19708 del 16 luglio 2025, secondo cui, anche per le supplenze su organico di fatto:

“l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermato quale parametro di ragionevolezza), presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale”.

Nel caso specifico, la docente aveva sottoscritto cinque contratti consecutivi fino al termine delle attività didattiche, sempre presso lo stesso istituto e sulla stessa tipologia di posto (sostegno psicofisico), circostanza che il Tribunale ha ritenuto sintomatica di un uso distorto del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione scolastica, evidenziando una esigenza di personale stabile e non provvisoria.

💰 IL RISARCIMENTO RICONOSCIUTO

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della docente, di un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito pugliese (Trib. Trani n. 1472/2022; Corte d’Appello di Bari n. 547/2025) sulla base dei parametri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.

La sentenza ha altresì riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio della Carta del Docente per le annualità non fruite, in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione n. 29961/2023 e dalla giurisprudenza europea (CGUE, ord. 18.5.2022, causa C-450/2021).

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