Avvocato Marco Matterazzo

Avvocato Marco Matterazzo Presentazione delle attività dello Studio Legale dell'Avv. Marco Matterazzo, informazione giuridica in genere

https://www.studiolegalematterazzo.it/Green pass, smart working e casi particolari: tra certezza e dubbiChi è in smart w...
08/10/2021

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Green pass, smart working e casi particolari: tra certezza e dubbi
Chi è in smart working può non avere il green pass, ma non è vero il contrario, cioè chi non ha il green pass non è detto che possa avere lo smartworking.
Sembra uno scioglilingua ma è proprio ciò che prevede la disposizione di legge: se è vero che il green pass è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, intendendo in maniera restrittiva il luogo di lavoro “fisico”, e se è vero altresì che la misura è stata concepita per controllare e prevenire l’infezione SARS-CoV-2, allora dovrebbe essere altresì vero che non sussistendo i presupposti per l’applicazione della legge (cioè non essendo, il lavoratore in lavoro agile fisicamente presente nel luogo di lavoro, e quindi non potendo contribuire in alcun modo a diffondere il virus) non dovrebbe trovare applicazione l’obbligo di certificato verde. Del resto, in taluni casi, è previsto il ricorso allo smartworking per i dipendenti positivi al Covid e posti in quarantena domiciliare (ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del d.l. 18/2020 e della circolare INPS n. 3653 del 9.10.2020), dunque è chiaro che le finalità della legge di prevenire il contagio possono considerarsi rispettate anche ricorrendo al lavoro da casa.
Giusto? Sbagliato.
Lo smart working per le aziende private
Per le aziende private, sarà a totale discrezione del datore di lavoro concedere o meno lo smartworking ai lavoratori privi di green pass, fermo restando l’obbligo di esibirlo ad ogni accesso fisico in azienda. Dunque, se l’azienda fosse d’accordo, il lavoratore potrebbe stare a casa senza green pass, dal momento che non sarebbe possibile per il datore verificare a distanza il possesso del certificato. Ricordiamo infatti che l’unico modo al momento legittimo per lo scan del QR Code è l’app Verifica C19 e che non è legittimo conservare in alcun modo i dati oggetto di verifica (quindi no a email con il green pass in allegato o l’esibizione in video conferenza).
Naturalmente il vero tema rimane per i lavoratori che non possono, per la natura della propria prestazione, lavorare da remoto e che siano sprovvisti di green pass. In questo caso le soluzioni dipenderanno, caso per caso, dal singolo rapporto di lavoro, e dal datore stesso, che potrebbe decidere di rischiare la sanzione, piuttosto che rinunciare ad un lavoratore insostituibile, oppure farsi carico del costo dei tamponi per i dipendenti considerati strategici, ma che non vogliono sottoporsi al vaccino.
Diverso è il discorso per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Per costoro le linee guida, al momento ancora in bozza, per l’applicazione del decreto green pass, parlano chiaro: non è consentito permanere nella struttura, anche per fini diversi dal lavoro, senza green pass e non è permesso che il lavoratore sia adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, poiché sarebbe considerato elusivo della norma scegliere i lavoratori da tenere a casa sulla base del mancato possesso del green pass.
Se questo punto pare chiaro al di là di ogni possibile diversa interpretazione, rimangono ancora dubbi circa figure “ibride”, che svolgono il proprio lavoro al di fuori di luoghi di lavoro fisici tradizionalmente intesi, ma che comunque rientrano nella grande categoria di “lavoratori privati” che devono pertanto rispettare l’obbligo di green pass.
Ad esempio, come ci si comporta in presenza di lavoratori domestici, colf e badanti? E un artigiano che viene ad effettuare una riparazione in casa nostra, dovrà essere controllato dal cliente (privato cittadino), o si dovrà auto controllare, poiché di fatto si tratta di un lavoratore privato che si sta recando sul luogo di lavoro, cioè la casa del cliente dove deve effettuare la riparazione?
O ancora, un lavoratore che svolge la propria prestazione in maniera autonoma, senza dipendenti o collaboratori, deve possedere il certificato, e se sì, chi lo dovrebbe controllare?
E gli uffici che svolgono la propria modalità in cosiddetto co-working? Stando alle finalità di prevenzione del contagio, ovviamente la risposta dovrebbe essere sì, anche i co-workers devono avere il green pass, ma in questo caso, non essendoci un vero datore di lavoro, chi deve procedere ai controlli?
Manca ancora una settimana al 15 ottobre, e siamo tutti in speranzosa attesa di chiarimenti univoci per la gestione di questo difficile adempimento del green pass, che si sta rivelando più insidioso di quanto a prima vista potesse sembrare.
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Cosa deve fare un lavoratore dipendente se ha ricevuto una sanzione disciplinare o una contestazione disciplinare? In qu...
07/07/2021

Cosa deve fare un lavoratore dipendente se ha ricevuto una sanzione disciplinare o una contestazione disciplinare?
In questo articolo ti spieghiamo quando il provvedimento del datore di lavoro è legittimo e quando puoi impugnarlo.
Nel momento in cui il datore di lavoro esercita il proprio potere disciplinare nei confronti del lavoratore venuto meno ai suoi doveri contrattuali deve rispettare dei limiti, che possono suddividersi due tipologie: limiti sostanziali e limiti procedimentali.
Partiamo dai primi.
Quali sono i limiti sostanziali del potere disciplinare?
Il principale limite sostanziale al potere disciplinare è previsto dall’art. 2106 Cod. Civ.: il datore di lavoro, infatti, non può irrogare sanzioni disciplinari sproporzionate rispetto alla concreta gravità dei fatti addebitati al lavoratore. Per fare un esempio, un ritardo di 5 minuti non potrà essere sanzionato con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni!
Di norma sono i contratti collettivi, in un’apposita sezione, a prevedere, per una serie di infrazioni del lavoratore, le rispettive sanzioni applicabili dall’azienda. è fondamentale sapere che il datore di lavoro non può applicare, sotto pena di illegittimità, sanzioni più gravi di quelle previste dal contratto collettivo per quella specifica condotta.
Altri limiti di natura sostanziale sono previsti dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori: il datore di lavoro, infatti, non può disporre sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro (salvo il caso in cui ricorrano gli estremi per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa: c.d. licenziamento disciplinare); la multa, inoltre, non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 10 giorni.
I limiti procedurali del potere disciplinare: il procedimento disciplinare di cui all’art. 7, St. Lav.
Il legittimo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro passa anche attraverso il rispetto di un apposito procedimento, detto appunto procedimento disciplinare, volto a garantire il diritto di difesa del lavoratore. Il mancato rispetto delle fasi procedimentali dettate dall’art. 7, infatti, determina l’illegittimità della sanzione irrogata.
Nota bene: il procedimento appena descritto deve essere applicato anche in caso di licenziamento disciplinare e non solo nel caso in cui il datore di lavoro voglia irrogare una sanzione c.d. conservativa (rimprovero verbale o scritto, multa e sospensione).
L’obbligo di affissione del codice disciplinare.
L’art. 7 impone innanzitutto al datore di lavoro un obbligo di pubblicità. Egli deve infatti mettere i lavoratori a conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili in azienda, delle infrazioni che possono essere sanzionate e, infine, delle procedure di contestazione delle stesse. Si tratta, in altre parole, di quello che viene comunemente definito “codice disciplinare”. In che modo il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori? La norma prevede un’unica forma di pubblicità, ossia l’affissione del codice disciplinare “in luogo accessibile a tutti”. Solo in un caso la mancata affissione del codice disciplinare non pregiudica la legittimità della sanzione disciplinare: quando cioè il comportamento sanzionato è immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, poiché contrario al c.d. minimo etico o perché costituisce reato. Questo vuol dire che il lavoratore che si è reso responsabile, per esempio, di un furto in azienda, non potrà impugnare l’eventuale sanzione disciplinare a causa della mancata affissione del codice disciplinare.
Quali sono le fasi del procedimento disciplinare?
Quanto alle fasi del procedimento disciplinare, l’art. 7 impone al datore di lavoro di contestare preventivamente l’addebito al lavoratore e di sentirlo a sua difesa. Questo significa che l’azienda non può irrogare in via immediata una sanzione disciplinare al dipendente, ma deve prima comunicargli in forma scritta i fatti che considera infrazione disciplinare.
Il lavoratore, una volta ricevuta la contestazione dell’addebito disciplinare, ha 5 giorni di tempo per difendersi e replicare al datore di lavoro, in forma scritta oppure richiedendo di essere sentito oralmente. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Trascorsi i 5 giorni il datore di lavoro potrà decidere discrezionalmente se irrogare la sanzione disciplinare oppure, anche sulla base delle eventuali difese svolte dal lavoratore, desistere. Solo la sanzione del rimprovero verbale non richiede questo lasso temporale.
In ultima battuta occorre considerare che la contrattazione collettiva ben può prevedere termini diversi di svolgimento del procedimento disciplinare, ovviamente in favore del lavoratore (es. un periodo più lungo di 5 giorni).
Quali caratteristiche deve avere la contestazione dell’addebito disciplinare?
Come si può intuire, la contestazione disciplinare è forse la fase più delicata dell’intero procedimento.
La contestazione disciplinare deve contenere la non equivoca manifestazione dell’intenzione del datore di lavoro di considerare i fatti addebitati al lavoratore come illecito disciplinare e deve essere caratterizzata da tre requisiti, di origine giurisprudenziale:
1. Deve essere specifica: la contestazione deve contenere l’indicazione chiara e precisa del fatto materiale commesso dal lavoratore, comprese le circostanze di luogo e di tempo, in modo che sia consentita al dipendente la comprensione dell’infrazione contestata;
2. Non può essere modificata: ci deve essere cioè corrispondenza tra gli addebiti contestati e quelli posti a fondamento della sanzione disciplinare, senza che sia consentito al datore di lavoro di modificare o introdurre nuove circostanze rispetto a quelle preventivamente contestate;
3. Deve essere immediata: la contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti deve avvenire a ridosso della commissione dei medesimi da parte del lavoratore. Ovviamente il requisito dell’immediatezza è compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore.
Come si impugna una sanzione disciplinare illegittima?
Se il datore di lavoro ha irrogato una sanzione disciplinare senza il rispetto dei limiti di cui abbiamo parlato (es. senza prima contestare per iscritto l’addebito disciplinare oppure in maniera sproporzionata rispetto ai fatti addebitati) il lavoratore ben può impugnarla per farla dichiarare illegittima e/o inefficace.
Il lavoratore può innanzitutto impugnare la sanzione con ricorso dinanzi al Giudice del lavoro competente, mediante l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Ferma restando la facoltà dell’impugnazione giudiziale, il lavoratore può anche promuovere, nel termine di 20 giorni dall’irrogazione della sanzione disciplinare, la costituzione, tramite l’Ispettorato del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato; in questo caso la sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Un’ulteriore modalità di impugnazione della sanzione disciplinare può essere prevista anche dai contratti collettivi, che possono disciplinare specifici collegi arbitrali.
Se al termine del procedimento disciplinare viene invece intimato al lavoratore un licenziamento c.d. disciplinare, anziché una sanzione conservativa l’impugnazione della sanzione segue le regole di impugnazione del licenziamento.

INFLUENCER ED USO ILLECITO DI MARCHI SU INSTAGRAM  Una nota casa di moda ed il relativo stilista ripetutamente pubblicat...
24/07/2020

INFLUENCER ED USO ILLECITO DI MARCHI SU INSTAGRAM
Una nota casa di moda ed il relativo stilista ripetutamente pubblicato, sui rispettivi profili del social network Instagram, alcuni contenuti nei quali comparivano scarpe e capi di abbigliamento con il proprio brand, accostati ad auto di lusso il cui marchio era ben visibile; ciò era avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte del titolare di quest’ultimo marchio.
Il Tribunale ha Genova, chiamato a decidere, ha applicato l’art. 20 del Codice della proprietà industriale ritenendo sussistere un uso commerciale del marchio il quale, nell’ambito dell’attività degli influencer è lecito solo quando è autorizzato dal titolare del marchio oppure quando le immagini esposte possano comunicare al pubblico un significato diverso da quello commerciale e pubblicitario.
E’ lecito invero – questo hanno chiarito le sezioni specializzate del Tribunale di Genova – l’utilizzo di marchi senza autorizzazione del titolare, da parte degli influencer, quando le immagini rappresentate riportanti il marchio sono descrittive di scene della vita quotidiana dell’influencer o di terzi soggetti. Detta liceità – si legge nel provvedimento – “discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implica l’inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata”.
Se diversamente, il marchio viene usato dagli influencer in foto e video che non trovano altro significato se non quello commerciale o pubblicitario, l’uso non autorizzato del marchio è illecito. Ciò accade per esempio – si legge nell’ordinanza– quando il marchio viene pubblicato in un contesto (quale proprio il profilo Instagram) prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria oppure in immagini che in quanto tali, non possano avere altro significato se non l’esposizione di prodotti a fini commerciali o pubblicitari.
Dunque, alla luce di tutto quanto detto, la casa di moda e lo stilista hanno evidentemente usato illecitamente il marchio della casa automobilistica in quanto non vi era alcuna autorizzazione da parte del titolare e l’uso del marchio aveva una chiara finalità pubblicitaria.
Invero, i giudici genovesi hanno rilevato che il posizionamento dei prodotti e la visibilità dei marchi delle auto in primo piano, induceva il consumatore a ritenere che ci fosse una partnership tra il brand di abbigliamento e quello della casa automobilistica. Tuttavia, nessun rapporto era in essere tra le due società. L’uso del marchio automobilistico è stato fatto illecitamente.

IL PRESENTE POST HA SOLO FINALITA' INFORMATIVE, PER AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLA TEMATICA IN ESSO DESCRITET E' NECESSARIO RIVOLGERSI AD UN LEGALE.

A chi va  il cane in caso di separazione dei coniugi ?La posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano attu...
06/07/2020

A chi va il cane in caso di separazione dei coniugi ?

La posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano attuale è sostanzialmente ancora impostata secondo la classificazione romana, che pone gli animali all’interno delle res o beni mobili. Pertanto, dal punto di vista civilistico, gli animali sono qualificati come cose e suddivisi in: domestici, selvatici, mansuefatti.
Ciò consentirebbe semplicisticamente di affermare che il cane, in ipotesi di separazione coniugi , od anche conviventi, essendo bene personale venga tenuto dal proprietario.
In realtà ben sappiamo che il cane, come qualsiasi animale d’affezione entra in una rete di relazione familiare affettiva che va ben oltre il mero rapporto di proprietà.
Invero la giurisprudenza ha mostrato una sensibilità che va ben oltre la meccanicistica applicazione delle norme codicistiche.

Anche se nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico, in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi.
sono sempre più frequenti, infatti, i casi in cui coniugi o, comunque, persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico, si rivolgono al giudice, costretto a creare un principio giuridico, per il suo affidamento.

Due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.

I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.

L’interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale-spirituale-affettivo dell’animale, sentiti coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, onde si attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. contemperandolo, peraltro, con l’interesse affettivo delle parti.

Il presente post ha solo scopo informativo e la problematica che ne costituisce l’oggetto richiede l’assistenza di un legale.

Invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi dall’01/07/2020 L’art. 5-ter D.Lgs. n. 218 del 19/06/199...
02/07/2020

Invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi dall’01/07/2020

L’art. 5-ter D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 (come inserito dall’art. 4-octies, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28/06/2019), al comma 1°, stabilisce che gli uffici fiscali, salvo tassative eccezioni, devono notificare l’invito al contraddittorio per tutti gli avvisi di accertamento emessi da mercoledì 1° luglio 2020. Il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui sopra comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (art. 5-ter, comma 5, cit.).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 17/E del 22/06/2020.
Per avvisi di accertamento emessi si intendono gli atti datati e sottoscritti dal titolare dell’ufficio (o da un suo delegato) a partire dall’01/07/2020.
La notifica dell’invito al contraddittorio, oltre all’ipotesi di possibile invalidità dell’avviso di accertamento, determina la preclusione per il contribuente della possibilità di presentare l’istanza di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 218 cit., con la sospensione di 90 giorni per la presentazione del ricorso (art. 6, comma 3, cit.).

Fotografia e diritto d’autore. Il lupo che ulula di Daniel Cox, foto prelevata dal web e suo utilizzo commercialeL’iconi...
26/06/2020

Fotografia e diritto d’autore. Il lupo che ulula di Daniel Cox, foto prelevata dal web e suo utilizzo commerciale

L’iconica immagine del lupo che ulula tra i fiocchi di neve di Daniel Cox, tra i più affermati fotografi naturalistici al mondo, ha ricevuto tutela autorale da parte del Tribunale di Milano in una recentissima pronuncia (n. 2539 del 23 aprile 2020) della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui sono devolute anche le cause in materia di diritto d’autore.

La foto in questione era stata reperita su Google e riprodotta dallo stilista Antonio Marras su alcuni capi della collezione moda donna autunno/inverno 2014-2015, senza chiedere l’autorizzazione a Cox e senza citarne il nome.

Daniel Cox chiamava quindi in giudizio la A.M. s.r.l. (casa di moda di Marras) e la D. s.r.l. (società che gestisce una piattaforma di distribuzione online) per aver sfruttato un suo scatto fotografico raffigurante un lupo di colore marrone- grigio con muso più chiaro che ulula su uno sfondo di diverse tonalità, immortalato mentre nevica.

Cox precisava che l’immagine possiede un valore artistico e creativo peculiare ed è quindi protetta da privativa autorale ai sensi dell’articolo 1 e 2 della legge sul diritto d’autore
Non solo: rilevava che la foto era depositata presso lo U.S. Copyright Office e vanta molte pubblicazioni quale quella sulla famosa rivista del National Geographic.

Le società convenute hanno eccepito che la fotografia riportata sui capi d’abbigliamento non è quella scattata da Cox . ma un’immagine diversa priva di natura artistica, creativa o distintiva.

Contestavano che la fotografia di Cox fosse tutelabile quale opera creativa affermando che per la stessa si sarebbe, al massimo, potuto invocare la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss della L.d.A. per gli scatti fotografici.

Il Tribunale ha, però ritenuto fondata la domanda di Cox in quanto l’immagine riportata sui capi della collezione della A.M. s.r.l. coincide con lo scatto del quale l’autore ha provato la paternità.

Quanto alla qualificazione dello scatto, il Tribunale si è basato sulle elaborazioni condivise dalla prevalente giurisprudenza secondo cui il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia si basa, per quanto riguarda gli scatti protetti ex articolo 2 n. 7 L.d.A., sulla capacità creativa dell’autore.

La capacità creativa dell’autore altro non è che la sua impronta personale, che traspare dalla scelta del soggetto da fotografare, dal momento di realizzazione ed elaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono dalla comune rappresentazione della realtà.

Per poter essere tutelata come opera d’arte una foto deve far trasparire la creatività, in base all’effettivo potenziale suggestivo, in grado di riflettere la personalità dell’autore .
Orbene, il Tribunale ha rilevato nel caso di specie, la sussistenza di un’attenta analisi del campo fotografico; inoltre ha riconosciuto la presenza della capacità creativa del fotografo nello scatto, confermata dalle varie esposizioni e pubblicazioni della fotografia nonché dagli apprezzamenti ricevuti dagli operatori commerciali.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di qualificare lo scatto come opera protetta ai sensi dell’articolo 2, numero 7 della L.d.A. con conseguente diritto del fotografo di disporre dei diritti di sfruttamento economico, censurando il comportamento delle convenute.

Il presente post ha solo funzione informativa, per gestire la tematica trattata è comunque necessaria l’assistenza di un legale.

Revisione  dell’assegno di mantenimento nella separazione nel divorzio e per i figli di genitori non coniugati: quando e...
25/06/2020

Revisione dell’assegno di mantenimento nella separazione nel divorzio e per i figli di genitori non coniugati: quando e come.

La disciplina prevista dal codice civile in tema di assegno di mantenimento (artt. 337 ter, 337 quinquies, 337 sexies e septies trova applicazione nei casi di separazione di coniugi, divorzio, i e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

L’assegno di mantenimento stabilito giudizialmente a carico del genitore che ha il maggior reddito non comporta affatto che l’altro genitore venga esonerata dall’obbligo di contribuire, a sua volta, alle esigenze della prole
L’assegno di mantenimento va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, sicché deve considerata anche l’evoluzione delle condizioni economiche dei genitori.

Ad esmpio: ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, l’incidenza sulle disponibilità economiche dell’ex coniuge degli oneri per il mantenimento di due figlie minori, nate dal rapporto di convivenza con nuovo partner, assume un rilievo decisivo in ordine alla ricostruzione della situazione economica delle parti (Cass. civ., 30 novembre 2007, n. 25019).

Il coniuge che si accolli l’integrale pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio all’altro coniuge, può richiedere e ottenere la riduzione del contributo di mantenimento (Cass. civ., 25 giugno 2010, n. 15333).

Il diritto di percepire l’assegno di mantenimento per i figli, riconosciuto ad un coniuge può essere, in ogni tempo, modificato o estinto: − qualora ricorrano giustificati motivi, attraverso una procedura giudiziale prevista dalla legge; − in forza di un accordo tra le parti.

Nella procedura giudiziale il genitore interessato (separato o divorziato) o entrambi i genitori possono presentare mediante ricorso al Tribunale domanda di modifica o cessazione del contributo dovuto per i figli, se ricorrono fatti o circostanze nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli sui quali si era fondata la precedente valutazione del giudice.

Si precisa che in qualunque ipotesi di cambiamento della situazione personale ed economica dei genitori – avendo la stessa effetti sulla vita dei figli – la revisione dell’assegno di mantenimento non è automatica.
I “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

Il presente post ha solo funzione informativa, per gestire la tematica trattata è comunque necessaria l’assistenza di un legale.

Guida in stato di ebrezza: è possibile evitare la confisca dell'auto? Se si vuole sperare che l’auto non venga confiscat...
24/06/2020

Guida in stato di ebrezza: è possibile evitare la confisca dell'auto?
Se si vuole sperare che l’auto non venga confiscata perché scoperti alla guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore ai 1,5 g/l, è necessario non aver causato un incidente.

E’ allora possibile evitare la confisca dell’auto convertendo in lavori socialmente utili la pena stabilita dal giudice, cioè la multa e l’arresto.

Le condizioni sono le seguenti: 1 giorno di lavoro presso un ente pubblico, un’associazione di volontariato, una Onlus, ecc. – ovviamente non retribuito – corrisponde a 250 euro di ammenda, mentre un mese di lavoro corrisponde a un mese d’arresto.

L’effettivo e corretto svolgimento del servizio socialmente utile sarà accertato dal Giudice tramite una specifica udienza fissata dal Tribunale.

Al fine del periodo in questione, il reato di guida in stato d’ebbrezza verrà dichiarato estinto e non verrà operata la confisca del veicolo.

Nel pieno rispetto del principio di legalità non è ammessa la confisca del mezzo anche nel caso in cui il conducente in guida in stato di ebbrezza sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Il presente post ha solo funzione informativa, per gestire la tematica trattata è comunque necessaria l’assistenza di un legale.

06/06/2020

DIRITTO DELL'IMPRESA DOPO LA PANDEMIA
PROVVEDIMENTI
26/05/2020
Tribunale di Venezia: legittima la sospensione dei canoni d’affitto d’azienda ai sensi del Decreto Cura Italia
Tribunale di Venezia, 22 maggio 2020 - G.U. Vettore

ALLEGATI
Tribunale di Venezia, 22 maggio 2020
Le vicende del contratto di affitto di ramo di azienda devono esse valutate alla luce della previsione di cui all’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 il quale, nell’integrare l’art. 3 d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni con la l. 5 marzo 2020, n. 123) ha aggiunto dopo il comma 6, il seguente comma 6 bis: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Sulla base di tale principio il Tribunale di Venezia ha altresì sospeso l’escussione da parte del creditore della fideiussione a prima richiesta prestata dalla banca a garanzia dei canoni d’affitto.

Sinistro stradale: quando l’assicurazione non paga le spese legaliSecondo una recente sentenza della Cassazione [1], l’a...
02/10/2015

Sinistro stradale: quando l’assicurazione non paga le spese legali

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro.
Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando:

– il sinistro presenta particolari problemi giuridici
– oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione

Al contrario il compenso all'avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.
Di seguito il provvedimento

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 febbraio – 29 maggio 2015, n. 11154
Presidente Segreto – Relatore Carleo
Svolgimento del processo
In data (omissis) V.V. , assicurato per i rischi della circolazione della propria autovettura Fiat Brava, faceva pervenire al proprio assicuratore, la HDI Assicurazioni Spa, richiesta di risarcimento diretto dei danni subiti dalla propria vettura in un incidente, verificatosi l'(omissis), causato dalla colpevole condotta di guida di C.V. , conducente dell’auto Seat Ibiza tg (…) di proprietà di C.D. . Il successivo (omissis) , la HDI trasmetteva al V. a mezzo di una raccomandata, indirizzata al suo legale, l’importo di Euro 1.650,00 per spese di riparazioni dell’auto e fermo tecnico. L’avvocato la tratteneva solo in acconto, perché mancavano le spese legali. In data (omissis) il V. richiedeva la notifica di citazione in giudizio della compagnia assicuratrice davanti al GdP di Firenze, il quale rigettava la domanda, ritenendo che le spese non erano dovute. Avverso tale decisione il V. proponeva appello ed in esito al giudizio il Tribunale di Firenze con sentenza depositata in data 18 febbraio 2011 condannava la compagnia HDI anche al pagamento delle spese stragiudiziali, ritenendo che esse costituissero pur sempre delle spese vive. Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria. Resiste il V. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, articolato sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, la ricorrente deduce che il Tribunale l’avrebbe condannata oltre i limiti della domanda proposta dal V. in primo grado, in quanto il contenzioso rassegnato al Giudice di pace era costituito “dall’asserito mancato adempimento da parte della HDI ai propri doveri di assicuratore nel termine di legge” (v. pag. 11) mentre in appello il V. aveva presentato una domanda nuova, riguardante le spese di assistenza stragiudiziale, su cui il giudice di appello si pronunciava.
La doglianza non coglie nel segno. A riguardo, deve premettersi che l’interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione, profilo che nella specie non è stato dedotto.
Nella fattispecie, il giudice di appello ha comunque con congrua motivazione escluso che il V. avesse proposto una domanda in primo grado ed altra in appello – poiché in entrambi aveva fatto valere il suo diritto alle spese stragiudiziali sottolineando in particolare che l’assicuratore aveva fatto pervenire al difensore del V. un offerta risarcitoria con lettera raccomandata dell'(…), pervenuta in data (omissis) (cioè cinque giorni prima della notifica dell’atto introduttivo) e che detta offerta non era stata accettata dal danneggiato in quanto non comprensiva delle spese per competenze legali (pari all’importo non contestato nel quantum di Euro 682,99 di cui alla fattura n. 31 del 23.4.08 (doc. 8 fase, di 1 grado di parte appellante).
Ciò posto, poiché, al fine di una corretta interpretazione di una domanda, occorre individuare l’effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto sia della volontà espressamente formulata sia di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell’azione proposta, dal comportamento processuale assunto, deve escludersi che la richiesta riguardante le spese di assistenza stragiudiziale costituisse una domanda nuova avanzata dal V. per la prima volta nel giudizio di seconde cure. Ne deriva pertanto l’infondatezza della censura esaminata.
Passando alle successive doglianze, va rilevato che la ricorrente, con il secondo motivo ha lamentato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per non avere il giudice di Appello considerato esaurientemente che l’accertamento sul quantum del danno materiale era stato oggetto di un accordo non contestato, non risultando questioni per la lievissima differenza sul “fermo tecnico”; che comunque il V. era stato avvertito che quanto pagatogli potesse essere considerato solo un acconto e che, ciò malgrado, aveva posto mano alla causa senza alcun preavviso nel cinquantacinquesimo giorno successivo alla richiesta di risarcimento in forma diretta.
Inoltre – ed il rilievo sostanzia il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dpr n. 254/2006 – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla HDI l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente prospettando, sia pure sotto profili diversi, ragioni di censura connesse tra loro, sono fondati e meritano accoglimento. Va, anzitutto esaminato il terzo motivo. A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – al comma secondo, statuisce testualmente: “Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili in merito a tale articolo in quanto norma regolamentare, come tale, sottratta al giudizio di legittimità. Senza trascurare che il giudice rimettente avrebbe dovuto cercare altra interpretazione del complesso normativo di cui agli artt. 145 – 149 e Cod. ass. e 9 reg., verificando se una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata avrebbe potuto consentire, “accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (v. Corte cost., 28/05/2010, n. 192).
Ora, prescindendo dai profili di illegittimità costituzionali, giova aggiungere che la norma regolamentare si fonda sulla delega contenuta nell’art. 150, 1 co., lett, d), c. ass., il quale demanda all’esecutivo di determinare, con proprio regolamento, “i Limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori”.
Tale previsione non è di per sé molto chiara, in. quanto alla dottrina ed alla giurisprudenza era sinora – sconosciuta la distinzione tra “danno principale” e “danni accessori”.
Si potrebbe pensare forse al danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ma in questo caso oggetto della previsione è la stessa obbligazione risarcitoria, non il danno, il quale o c’è o non c’è, ma se esiste non si vede come possa dividersi in principale ed accessorio. Il regolamento ha illuminato questa ambiguità, chiarendo in sostanza che se il danneggiato accetta l’offerta, non gli è dovuto alcun risarcimento per il danno eventualmente consistito nelle spese legali, nelle spese peritali di stima del danno al veicolo o di altri danni a cose (ad es., compenso ad un commercialista per una perizia di stima del danno patrimoniale derivato dalla perdita della capacità di guadagno o dall’anticipato pensionamento).
Tale previsione, tuttavia, desta varie perplessità. In primo luogo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, ” il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass. 11606/2005).
Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate.
Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, 1 co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali. Pertanto una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.
In secondo luogo, l’interpretazione della norma potrebbe produrre una vera e propria eterogenesi dei suoi fini. Infatti, come accennato, il rimborso delle spese legali non è dovuto solo se il danneggiato accetti l’offerta dell’assicuratore: e dunque è agevole prevedere che il danneggiato tenderà a rifiutare qualsiasi offerta dall’assicuratore, se già ha chiesto assistenza legale o tecnica.
Senonchè, osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perché sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.
Orbene, in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co. 1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato.
Premesso ciò, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre (e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile limitatamente a tale voce esclusa dalla richiesta. Peraltro, l’improponibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio e il predetto onere, imposto al danneggiato di richiedere il risarcimento almeno 60 giorni prima di proporre relativo giudizio, costituisce condizione di improponibilità della domanda risarcitoria la cui carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., Sez. III, 06/03/2012, n. 3449). Ne consegue l’accoglimento anche del secondo motivo in quanto non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso per cassazione deve essere accolto, limitatamente al secondo e terzo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia da condursi nell’osservanza dei principi fissati, la causa va rinviata al Tribunale di Firenze nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

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