19/04/2023
Come promesso, nei prossimi giorni approfondiremo uno per uno i principali requisiti di registrabilità dei marchi. Partiamo dal più importante: LA CAPACITÀ DISTINTIVA
Molti provano a tutelare come marchi delle denominazioni con un forte richiamo al nome del prodotto che vendono o alle sue caratteristiche vantaggiose ma….corrono il rischio di ritrovarsi un marchio di scarso valore o addirittura non valido!
La legge, però, parla chiaro quando dice che non si possono registrare come marchi ”i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio” o “quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono".
-Facciamo qualche esempio concreto?
La denominazione “rotoloni” non è stata ritenuta registrabile come marchio dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà Intellettuale (EUIPO) per contraddistinguere “carta igienica”, sebbene il richiedente fosse la famosa... “Regina”.
La domanda di registrazione “LOCAL GREEN” per contraddistinguere “sistemi di coltivazione idroponica” non è stata accolta dall’EUIPO perché il consumatore medio gli attribuirebbe il significato di “ecologico e di provenienza locale”.
-Cosa consiglio dunque?
La miglior scelta sarebbe senza dubbio quella di utilizzare come marchio parole o figure che non hanno nessuna relazione con il prodotto contraddistinto, ancor meglio se parole di fantasia o parole di uso comune ma modificate o combinate tra loro in modo fantasioso.
-Sembra difficile?
Pensate a quanto successo ha avuto quel pazzo che ha scelto “mela” come marchio per contraddistinguere computer!