28/06/2022
Studio Legale Muto - Avv. Maurizio Muto
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Per tutte le imprese e società che utilizzano un modello di compliance, nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001, in tema di delega di funzioni, così come modificato e integrato dal D.lgs 81/2008, un piccolo contributo che potrebbe essere d'aiuto per organizzare al meglio il proprio modello.
La delega di funzioni è un istituto di origine giurisprudenziale, il cui statuto normativo è dettato dall’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008. Il primo comma ne prevede i requisiti di validità ai fini dell’esenzione di responsabilità del delegante: deve risultare da atto scritto avente data certa ed essere accettata in forma scritta dal delegato; deve attribuire a quest’ultimo – purché dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate - i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa necessari al loro svolgimento. Il secondo comma prescrive poi che alla delega venga data ampia ed adeguata pubblicità: trattasi di una condizione che, pur non essendo posta a presidio di validità formale, soddisfa le esigenze di certezza ed effettività dei rapporti ed assume rilevanza anche in termini di efficacia liberatoria da responsabilità per il delegante. In buona sostanza, la delega di funzioni è un atto negoziale con cui avviene il trasferimento di specifici poteri e doveri dal garante ex lege ad un altro soggetto. Un uso improprio della delega di funzioni può rilevare in termini di accertamento della responsabilità amministrativa da reato, ben potendo rappresentare uno degli indici sintomatici di quella colpa di organizzazione di cui l'Ente può essere chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui, ad esempio, venga contestato al soggetto titolare di delega il reato presupposto di cui agli articoli 589 o 590 c.p. Non di meno, l'eventuale consapevolezza, in capo al delegante, dell'inidoneità del delegato rispetto alle specifiche funzioni conferitegli può costituire un chiaro indizio della natura solo “apparente” del trasferimento di funzioni. Così è imprescindibile, in caso di adozione di un Modello organizzativo, prevedere uno specifico protocollo sull'esercizio della facoltà di delega, con dettagliate procedure che prevedano i criteri per la scelta del delegato e per la compilazione della delega, oltre alle modalità di esercizio del dovere di vigilanza "non ingerente" del delegato sul delegante. A tale proposito è di centrale utilità la predisposizione di “flussi informativi” che garantiscano l'espletamento puntuale e verificabile ex post dell’obbligo di vigilanza Senza dubbio, poi, un ruolo cruciale appartiene all’ODV, cui compete il controllo sull'idoneità, sull'attuazione e sull'aggiornamento dei protocolli, al fine di assicurare un’efficace attuazione della delega. In conclusione si può quindi affermare che l'implementazione di misure organizzative in tema conferimento della delega e di vigilanza sull' attività del delegato (purché costruite tenendo conto delle peculiarità della singola realtà aziendale) unitamente all'attività di verifica da parte dell'ODV sulla loro idoneità e corretta attuazione sono aspetti che possono assumere rilevanza esimente, e ciò non solo rispetto alla responsabilità penale del delegante (per l’eventuale illecito commesso dal delegato), ma anche rispetto alla responsabilità amministrativa della società, per il fatto del delegato.