Studio Legale Avv. Chiara Damiani

Studio Legale Avv. Chiara Damiani Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Chiara Damiani, Avvocato e studio legale, Via REGINA TEODOLINDA, 13, Cremona.

Lo Studio offre consulenza legale in materia di diritto civile ed in particolare recupero crediti, locazioni, risarcimento danni da sinistro stradale e responsabilità medica, tutela delle persone fragili, diritto di famiglia, esecuzioni.

SPESE PER CONDOMINO MOROSO ADDEBITATE AGLI ALTRI CONDOMINI: QUANDO SUCCEDE?Capita spesso di dover affrontare il problema...
19/10/2022

SPESE PER CONDOMINO MOROSO ADDEBITATE AGLI ALTRI CONDOMINI: QUANDO SUCCEDE?
Capita spesso di dover affrontare il problema di un condomino moroso che non paga le spese condominiali e le bollette. Un condomino si definisce moroso se non versa le quote condominiali a lui riferibili entro la scadenza stabilita. l’amministratore deve chiedere ai condomini il pagamento delle spese subito dopo l’approvazione della suddivisione delle spese dall’assemblea di condominio. Ma nel caso in cui un condomino non paghi, l’amministratore è l’unico che in questi casi può prendere in mano la situazione. Per evitare che le spese del condomino moroso vengano addebitate agli altri condomini, infatti, può disporre un sollecito al debitore di pagare o può inviare una lettera di diffida e di messa in mora. Anche se non è un’azione legale, tramite questo sollecito amichevole l’amministratore ricorda al condomino moroso la somma da pagare entro 15 giorni. Questo sollecito viene inviato con una lettera, spedita tramite raccomandata A/R e deve contenere tutti i dettagli delle spese. Il sollecito viene ignorato? Allora si procede con l’invio di una lettera di diffida con cui si comunica che non ci saranno ulteriori avvisi. Qualora tale provvedimento non sia risolutivo, l’unica possibilità d’azione che rimane all’amministratore per tutelare tutti i condomini è agire per vie legali. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento legale che può essere richiesto dall’amministratore al giudice entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio. Si tratta di un provvedimento che una volta presentato è subito esecutivo, quindi il condomino moroso non può fare ricorso. A questo punto il condomino moroso ha due possibilità: versare la somma liquida, corrispondere un bene di sua proprietà che abbia lo stesso valore del credito da saldare (entro 40 giorni dall’avvio del provvedimento).
Quando la morosità si protrae oltre i sei mesi, l’amministratore può interrompere al debitore l’uso dei servizi comuni di cui è possibile il godimento separato. Naturalmente il ricorso a un avvocato comporta delle spese per il condominio. L’amministratore provvede a pagare queste parcelle utilizzando i fondi presenti nel conto corrente condominiale oppure chiedendo il denaro ai condomini in base alle tabelle millesimali. Una volta pagate, queste spese verranno addebitate al condomino moroso: gli altri quindi devono solo anticiparle, dopo dovranno essere rimborsate. L’articolo 63 disp. att. c.c. stabilisce che vi sia tra i condomini un vincolo solidale. Questo significa che se uno di loro non paga, il debito ricade sugli altri, i quali dovranno per legge rispondere al pagamento. Prima che questo accada, però, il creditore deve disporre la preventiva escussione nei confronti dell’inadempiente. Se anche questo non porta un risultato concreto, il creditore potrebbe richiedere il pignoramento di un bene del debitore che possa estinguere il pagamento dovuto.

Lavoro e vita privata: novità dal 13 agosto 2022Il secondo decreto legislativo, attua la direttiva Unione europea 2019/1...
06/09/2022

Lavoro e vita privata: novità dal 13 agosto 2022
Il secondo decreto legislativo, attua la direttiva Unione europea 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Modificata a tal fine soprattutto la disciplina dei congedi.
Il congedo di paternità obbligatorio è previsto in favore del padre lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita (entro lo stesso arco temporale, il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio). In caso di parto plurimo il congedo dura 20 giorni.
Per le lavoratrici autonome è previsto il diritto all'indennità giornaliera anche per i periodi anteriori ai 2 mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, in base agli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3" del T.U.
Numerose e di rilievo le modifiche al regime dei congedi parentali, tra le quali figurano le seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; al genitore solo, spettano 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
I lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

04/05/2022

Con la pubblicazione in G. U. della legge 7 aprile 2022 n. 32, recante deleghe al Governo “per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (cd....

16/02/2022

Per i minori di 14 anni lo Spid potrà essere richiesto dai genitori, ammissibile solo per i servizi online offerti dalle scuole, e dovrà avvenire per un periodo sperimentale, fino al 30 giugno 2023

PISTE DA SCI – LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2022Nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2022 per le piste da sc...
03/02/2022

PISTE DA SCI – LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2022
Nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2022 per le piste da sci. Cosa cambia? Gli sciatori che popolano i pendii nevosi di tutta Italia dovranno rispettare, oltre alle regole anti-contagio previste per il contenimento della pandemia, anche le nuove regole introdotte dal decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021. Quest'ultimo ha riformato le attività sportive amatoriali sulla neve grazie all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e di nuove regole in materia di sicurezza.
In primis l'obbligo del casco protettivo per tutti gli sciatori minorenni. Chi non lo indosserà verrà multato e dovrà pagare una cifra compresa dai 100 ai 150 euro. Secondo il nuovo codice ogni sciatore deve comportarsi tenendo sempre in considerazione le proprie capacità.
Una delle novità fondamentali riguarda, inoltre, l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per sciatori e snowboarder. Tutti dovranno sottoscriverne una per quanto riguarda la responsabilità civile da danni o infortuni a terzi. Chi si presenterà ai piedi degli impianti senza essere assicurato potrà comunque sciare. Saranno, infatti, i gestori ad aver l'obbligo di offrire una polizza nel momento in cui si acquista lo skipass solo ai più responsabili che si dichiareranno sprovvisti. I gestori non avranno l'obbligo di verificare che lo sportivo sia assicurato e pertanto non potranno sapere se sulle piste da sci, dall’1 gennaio 2022, tutti saranno in regola con le nuove norme. Chi verrà sorpreso senza assicurazione subirà il ritiro dello skipass e dovrà pagare una multa compresa tra 100 ai 150 euro, ovvero pari al doppio o al triplo di quello che potrebbe costare una polizza assicurativa per tutta la stagione invernale.

TIFOSO SCHIAFFEGGIA MEMBRO DELLO STAFF DELLA SQUADRA AVVERSARIA: CONTRATTO DI ABBONAMENTO RISOLTOTizio, tifoso di una no...
30/11/2021

TIFOSO SCHIAFFEGGIA MEMBRO DELLO STAFF DELLA SQUADRA AVVERSARIA: CONTRATTO DI ABBONAMENTO RISOLTO

Tizio, tifoso di una nota squadra di calcio, conveniva in giudizio la società cui la squadra faceva parte esponendo che aveva stipulato con essa un contratto avente ad oggetto l'abbonamento ad assistere alle partite di calcio. Ma la società aveva sospeso l'erogazione di tale abbonamento poiché egli, in una precedente partita, aveva colpito con uno schiaffo un membro dello staff della squadra ospite. Tizio chiedeva, pertanto, di assistere alle partite casalinghe organizzate dalla società convenuta.
La società controbatteva sostenendo di aver dovuto pagare una sanzione alla squadra avversaria dovuta all'episodio dello schiaffo, chiedendo dunque all'attore il risarcimento del danno.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, Tizio così ricorreva dinanzi al Tribunale, che a sua volta rigettava il gravame, sostenendo che Tizio aveva effettivamente tenuto una condotta antisportiva, pertanto era tenuto a risarcire il danno alla società.
E’ importante precisare che il contratto di abbonamento stipulato tra una società calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di questi ad assistere ad un numero determinato di partite, è un contratto ad esecuzione periodica ex art. 1458 c.c. in caso di risoluzione la società è tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dallo spettatore. Ma a ciò si contrappone una clausola contrattuale che consente alla società, in caso di risoluzione del contratto, di trattenere il suddetto corrispettivo, «salvo il diritto al risarcimento del maggior danno» e tale clausola può dunque costituire un patto qualificabile come clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.
A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto che la società aveva patito un pregiudizio pari all'importo della penale e, poiché la stima del danno non è stata validamente impugnata, qualsiasi discussione sulla congruità della penale resta assorbita dal fatto che il Tribunale ha ritenuto il danno concretamente subito dalla società superiore all'importo della penale. Da qui il rigetto del ricorso.

Certificati anagrafici: disponibili on line gratuitamente dal 15 novembreDal 15 novembre 2021, sarà possibile scaricare ...
05/11/2021

Certificati anagrafici: disponibili on line gratuitamente dal 15 novembre
Dal 15 novembre 2021, sarà possibile scaricare on line, autonomamente e gratuitamente, i certificati anagrafici, sia per sé che per i componenti della propria famiglia.
Non ci si dovrà più recare fisicamente allo sportello e non si dovrà neppure pagare la marca da bollo. Per usufruire del servizio, sarà sufficiente essere dotati di SPID o di una carta d’identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
I certificati anagrafici scaricabili sono: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.
Nei prossimi mesi, è prevista l’attuazione del servizio che consentirà di effettuare anche i cambi di residenza on line, senza necessità di recarsi allo sportello.
Per poter scaricare i certificati anagrafici on line è necessario verificare se il proprio comune rientra nell’ANPR (secondo i dati del Ministero dell’Interno, ne mancano 78 all’appello). Per scoprirlo, è sufficiente recarsi sul sito https://www.anpr.interno.it/ e inserire la propria città nel campo recante la domanda “a che punto è il tuo Comune?”.
Se il Comune si trova nell’ANPR, è possibile vedere, scaricare e stampare i dati anagrafici (si pensi alle proprie generalità, alla composizione della famiglia, agli estremi dell’atto di nascita) e chiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.
Per accedere al servizio occorre collegarsi al portale https://www.anpr.interno.it

ASSEMBLEE CONDOMINIALI TELEMATICHELa norma di riferimento per la regolamentazione delle assemblee telematiche in condomi...
11/10/2021

ASSEMBLEE CONDOMINIALI TELEMATICHE
La norma di riferimento per la regolamentazione delle assemblee telematiche in condominio è quella di cui all'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nel testo riformato dal decreto legge n. 104/2020 e dal decreto legge n. 125/2020. Sono state proprio le riforme varate per fronteggiare l'emergenza coronavirus
La possibilità di svolgere le assemblee condominiali telematiche non è subordinata a un'espressa previsione del regolamento. Anche se questo tace, infatti, il ricorso a sistemi di videoconferenza è comunque ammissibile. Peraltro, se in un primo momento, in base al testo introdotto dal d.l. n. 104/2020, per la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza era richiesto il consenso di tutti i condomini, a seguito delle modifiche quasi immediatamente apportate dal d.l. n. 125/2020, a tal fine è oggi sufficiente il consenso della maggioranza.
Dalla lettera della norma si evince, oltretutto, che il consenso della maggioranza è sufficiente per consentire all'amministratore di organizzare la riunione in modalità telematica.
L'avviso di convocazione di un'assemblea telematica, che va comunicato, come di consueto, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano, deve contenere l'indicazione: dell'ordine del giorno; della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione; dell'orario di inizio programmato.
Dell'assemblea condominiale svoltasi in videoconferenza deve essere fatto apposito verbale. Questo è redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini a mezzo posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano.

REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZANella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio è stato pubblicato il D.P.C.M...
24/09/2021

REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di
riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione.
L’istanza deve essere presentata all'Inps tramite il modello predisposto, allegandola dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere, in modo prioritario, le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso

scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.

16/09/2021

Convertito il d.l. 105/2021: validità estesa a 12 mesi, prezzo calmierato, esenzione per minori di 12 anni, campagna vaccinale anti-influenzale per gli over 18.

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