29/04/2025
❤ANCHE OGGI GIUSTIZIA E' STATA FATTA E LA SODDISFAZIONE E' GRANDE! ❤
Con provvedimento n. 754/2025 pubbl. il 27/04/2025, cronol. 1419/2025 del 27/04/2025 , La Corte di Appello di Bologna ha dichiarato NULLO il procedimento di primo grado avente ad oggetto il divorzio giudiziale di due coniugi , mediante il quale una parte, a carico dell'altra contumaciale, aveva ottenuto non solo l'affidamento esclusivo del figlio minore, in sostituzione di quello condiviso, quanto , senza dimostrare sopravvenute esigenze di natura economica o minori redditi percepiti ,AVEVA OTTENUTO INSPIEGABILMENTE l'aumento del mantenimento in favore di entrambi i figli ( di cui uno divenuto maggiorenne), a carico del genitore paterno, ignaro del procedimento e disoccupato, da 400,00 euro ad 800,00 euro.
Ebbene, la nullità del procedimento di primo grado è stata ottenuta per l'accertamento di un grave vizio di notifica di tutti gli atti endoprocedimentali e della stessa sentenza all'estero ( in Spagna) che ha consentito di presentare un gravame, considerato "tempestivo " , oltre il termine di 30 gg dalla notifica ( non perfezionata) della sentenza e comunque nel termine di sei mesi dall'emissione della sentenza ( che recava nel frattempo il passaggio in giudicato in calce ) nonchè per omessa emissione delle CAD dei singoli atti notificati in Spagna , in assenza del destinatario
Si legge infatti : " E’ il caso di sottolineare che ciò vale anche qualora, come nel caso di specie, l’atto sia stato notificato ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»).
In particolare, ai sensi dell’art. 22 del suddetto Regolamento “Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: a) che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o b) che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento....”
Gli atti devono quindi rimessi dinanzi al Tribunale di Bologna, giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo andrà riassunto entro il termine di legge......
Deve anche tenersi conto della maggiore complessità della verifica dell’avvenuta notifica dell’atto all’estero, tanto più che nel corso del giudizio di primo grado la stessa è stata ritenuta rituale dal giudice istruttore e neppure il Collegio ha rilevato l’irritualità".................................................
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)
dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;
2)
rimette chi atti dinanzi al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
3)
compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
IL CLIENTE VENIVA A CONOSCENZA , IN PARTICOLARE , DELLE NUOVE STATUIZIONI SOLO DOPO L'EMISSIONE DELLA SENTENZA E A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLE NUOVE PRETESE ECONOMICHE CON INVITO ALL'ADEGUAMENTO DEL NUOVO IMPORTO DEL MANTENIMENTO DA VERSARE...... SEMBRA VERAMENTE STRANO COME UN TRIBUNALE NON ABBIA VERIFICATO LA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E SI SIA PRONUNCIATO IN MANIERA COSI' ASPRA E PUNITIVA NEI CONFRONTI DI UN PAPA' IGNARO DEL PROCEDIMENTO , TOGLIENDOGLI L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE, SENZA ALCUNA DIMOSTRAZIONE DI PREGIUDIZIO, E ABBIA AUMENTATO , SENZA DIMOSTRAZIONE DI NUOVE ESIGENZE OVVERO CAMBIAMENTI REDDITUALI , RADDOPPIANDOLO IL MANTENIMENTO.... MA SIAMO RIUSCITI A RESETTARE LE STATUIZIONI ABNORMI EX TUNC.