16/05/2020
Calcio e Tar, le regole fai da te.
Il Decreto spiegato semplice
(di Avv.ti Antonello e Carlo Aprile)
Il corposo Decreto Rilancio contempla, nell'art 211 bis, il nuovo asset giurisdizionale riguardo il calcio.
Balzano subito agli occhi passaggi confusi, contorti e forzati. Deroghe improponibili e impugnazioni monche, che rasentano, se non proprio dipingono, un carattere illegittimo e anticostituzionale.
Ci si appella, nel comma 1, all'emergenza sanitaria, per concedere alle Federazioni, di inventarsi letteralmente regole nuove, subito in vigore, senza addirittura attendere modifiche di statuti e regolamenti, su campionati, classifiche, verdetti.
Nel comma 2, si contempla un unico organo giudicante, anche sul merito, sugli eventuali ricorsi, cioè il Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà decidere entro 15 giorni, in caso contrario, il ricorso avanzato dal Club si intende incredibilmente respinto. Una sorta di principio di "silenzio dissenso" che mal si concilia con il diritto, sportivo o ordinario.
Il comma 3 tratta l'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia, demandata al TAR Lazio e Consiglio di Stato. Attenzione però! La possibilità di impugnare al Tar è vergognosamente e illegittimamente differenziata, a secondo su come verteva il ricorso: se era sui provvedimenti riguardo al comma 1 sopra descritto, cioè sulle modifiche "fai da te" di classifiche, campionati ecc ecc, al Tar ci si può appellare solo nel caso del non rispetto dei c.d. 15 giorni per pronunciare la sentenza da parte del Collegio; mentre il Tar può liberamente decidere se il ricorso verteva sui mancati adeguamenti dei regolamenti e statuti, di cui al comma 2.
Infine, è rilevante anche il comma 6 del presente articolo, che confina l'ambito temporale di applicazione, che va dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio fino a 60 giorni dopo la dichiarazione del cessato stato di emergenza.
Il parere del presente Studio.
È evidente la forzatura delle procedure di controllo giurisdizionale pensate in questo articolo, in barba a qualsiasi principio di legittimità, equità e diritto di difesa, quest'ultima, a tratti superabile con un' impugnazione diretta al Tar, senza passare dalla trappola indegna del Collegio di Garanzia del Coni.