Studio Legale Aprile

Studio Legale Aprile Avvocati Enzo Aprile, Antonello Aprile, Carlo Aprile, Francesco Molinari

Lo Studio Legale Aprile offre da oltre quarant’anni assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto penale, civile, lavoro, tributario, assistenza stranieri

28/04/2022

Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022, ma attenzione!

Al via l'obbligo di fattura elettronica per i forfettari: si parte dal 1° luglio 2022 per effetto delle novità previste dal decreto PNRR 2, ma per il prossimo biennio saranno esonerati i soggetti con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell'anno.

27/04/2022

COGNOME DEL PADRE, STOP AUTOMATISMO: AI FIGLI QUELLO DI ENTRAMBI I GENITORI.

Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Questa la decisione della Corte costituzionale, anticipata con un comunicato stampa, che bolla come «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio» la regola in base al quale il cognome del padre viene attribuito di default. I giudici delle leggi passano così un colpo di spugna definitivo su una concezione patriarcale della famiglia, ora il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato, salvo che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. «In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori - si legge nella nota - resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».

Colpo di spugna sul nome del padre in automatico
Riunita in camera di consiglio, la Consulta ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento interno, l’attribuzione del cognome ai figli. E in particolare la pronuncia riguarda la norma che impediva ai genitori, anche se di comune accordo, di dare al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in assenza di un accordo, impone il solo cognome del padre, invece che quello di entrambi i genitori. Previsioni dichiarate in contrasto con la Carta ( articoli 2, 3 e 117, primo comma). Regole considerate illegittime che entrano in rotta di collisione anche con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che posti a tutela del diritto alla vita privata e familiare e del divieto di discriminazioni fondate sul sesso. A guidare la Consulta oltre al principio di uguaglianza quello dell’interesse del figlio, secondo il quale entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale - che investe tutte le norme che prevedono in automatico l’attribuzione del cognome del padre - riguarda i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Ancora una volta la Consulta arriva prima del legislatore e traccia la via sulla quale il Parlamento dovrà muoversi nel rispetto di quanto affermata dalla decisione le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane.
Fonte ilSole24ore

  Brasiliana-Italiana. Ci sono tanti brasiliani che hanno avi qui in Italia, molti in Calabria, che vogliono ottenere la...
22/11/2021

Brasiliana-Italiana.
Ci sono tanti brasiliani che hanno avi qui in Italia, molti in Calabria, che vogliono ottenere la doppia cittadinanza.
Il nostro ricorso è stato accolto.
Siamo riusciti a sbrogliare la complessa questione, circa un atto di nascita di un avo cosentino nato nel lontano 1879 in provincia di Cosenza, ma di cui erano sconosciuti giorno e mese. Atto di nascita necessario al nostro cliente brasiliano per ottenere la doppia cittadinanza.
Attraverso la produzione di importanti documenti dell'epoca, abbiamo convinto il Tribunale di Castrovillari a ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune citato in giudizio, di formale l'atto di nascita.

⭕️  💰 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DISTRUMENTI INFORMATICI PER LO STUDIO LEGALE➡️  Destinatar...
17/06/2020

⭕️ 💰 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
STRUMENTI INFORMATICI PER LO STUDIO LEGALE

➡️ Destinatari del Bando 👥 - e avvocato iscritti a Cassa Forense o all'Albo/Registro dei praticanti avvocati.

➡️ L' importo del rimborso sarà del💰 - 50% della spesa complessiva documentata, al netto dell’IVA, sostenuta dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020. Non sono riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad € 1.500,00

➡️ Gli strumenti informatici 💻🖨rimborsabili:

- computer fisso;
- computer portatile;
- monitor;
- tablet;
- cuffie, auricolari, microfono;
- web cam;
- stampante multifunzione;
- sistema per videoconferenze;
- licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali
e relativi applicativi ed aggiornamenti;
- firewall;
- abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per
videoconferenze;
- strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello
studio

➡️ Requisiti per partecipare 💡💡

📌 Essere in regola con l’invio dei Modelli 5

📌 Non essere beneficiario di rimborso totale e parziale per le medesime causali da parte di altri Enti.

➡️❗️❗️ Ai fini della formazione della graduatoria, non si terrà conto in alcun modo dell’ordine di presentazione delle domande

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  - Il decreto interministeriale per coprire la mensilità di aprile, già firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro ...
05/06/2020

- Il decreto interministeriale per coprire la mensilità di aprile, già firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è passato al vaglio della Corte dei Conti. Si spera che la magistratura contabile possa restituirlo in tempi rapidi, per avviare i pagamenti e, subito dopo, come dichiara il Ministro del Lavoro Catalfio su ItaliaOggi, ci sarà un altro decreto interministeriale per sovvenzionare il sussidio di maggio; per il presidente dell'Adepp (l'Associazione degli Enti di previdenza) Alberto Oliveti, però, «c'è una sequenza temporale da rispettare: se prima», ha dichiarato sempre su ItaliaOggi, «non rientrano i soldi della mensilità già anticipata, le Casse non hanno la liquidità disponibile per poter corrispondere i 600 euro di aprile. Men che meno», ha puntualizzato, «quelli di maggio».

☣⚽💶   ,   e gli  ? Si prospettano scenari bui nel mondo del calcio. Il    sta mettendo a n**o tutte le fragilità, le sup...
27/05/2020

☣⚽💶 , e gli ?
Si prospettano scenari bui nel mondo del calcio. Il sta mettendo a n**o tutte le fragilità, le superficialità italiane e anche il mondo del calcio non sfugge a questa dura “legge”. Ormai si è chiarita l’assoluta mancanza di sostenibilità delle società di calcio, che vengono letteralmente abbeverate dai continui flussi di denaro dei diritti tv, intorno al quale ruotano ovviamente sponsor importanti. Dopo, il nulla o quasi, le briciole. Questo denota l’incapacità di adottare qualsiasi politica credibile di sostenibilità verso i settori giovanili e la tifoseria. A proposito di tifosi, ma ai tanti abbonati cosa succederà, visto che certamente può dirsi conclusa la loro stagione calcistica sugli spalti? Un' incresciosa polemica si sta alzando da tempo sui rimborsi degli abbonamenti, per le partite non godute. Molte società hanno iniziato a fare spallucce, sbandierando le clausole di forza maggiore, condizioni di vendita presenti nei tagliandi e abbonamenti, che non consentono il rimborso. A nostro avviso, queste clausole apposte, seppur accettate non proprio con tutti i crismi legali dal tifoso, sono senza dubbio vessatorie. Su questo si sono pronunciate recentemente l’Antistrust, l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e il Codacons, che hanno ordinato a molte società di modificare tali condizioni.
Il Governo si è fatto avanti per tutelare i tifosi con i voucher.

  - Arriva, finalmente, il bando regionale per ottenere, da parte delle piccole e medie imprese, il fatidico indennizzo....
25/05/2020

- Arriva, finalmente, il bando regionale per ottenere, da parte delle piccole e medie imprese, il fatidico indennizzo. Al contrario, però, di come era stato presentato l'iter, il percorso per arrivare ad inoltrare la domanda è follemente lungo.
Dieci giorni si contano addirittura!!!
Dal 29 maggio si attiverà il servizio di registrazione.
Il 3 giugno sarà il giorno in cui si procederà ad inoltrare la domanda.
Dal 4 all' 8 giugno per il deposito dei documenti.
Buona fortuna!

La Regione Calabria intende offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID-19 a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, attraverso la concess...

16/05/2020

Calcio e Tar, le regole fai da te.
Il Decreto spiegato semplice
(di Avv.ti Antonello e Carlo Aprile)

Il corposo Decreto Rilancio contempla, nell'art 211 bis, il nuovo asset giurisdizionale riguardo il calcio.
Balzano subito agli occhi passaggi confusi, contorti e forzati. Deroghe improponibili e impugnazioni monche, che rasentano, se non proprio dipingono, un carattere illegittimo e anticostituzionale.
Ci si appella, nel comma 1, all'emergenza sanitaria, per concedere alle Federazioni, di inventarsi letteralmente regole nuove, subito in vigore, senza addirittura attendere modifiche di statuti e regolamenti, su campionati, classifiche, verdetti.
Nel comma 2, si contempla un unico organo giudicante, anche sul merito, sugli eventuali ricorsi, cioè il Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà decidere entro 15 giorni, in caso contrario, il ricorso avanzato dal Club si intende incredibilmente respinto. Una sorta di principio di "silenzio dissenso" che mal si concilia con il diritto, sportivo o ordinario.
Il comma 3 tratta l'impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia, demandata al TAR Lazio e Consiglio di Stato. Attenzione però! La possibilità di impugnare al Tar è vergognosamente e illegittimamente differenziata, a secondo su come verteva il ricorso: se era sui provvedimenti riguardo al comma 1 sopra descritto, cioè sulle modifiche "fai da te" di classifiche, campionati ecc ecc, al Tar ci si può appellare solo nel caso del non rispetto dei c.d. 15 giorni per pronunciare la sentenza da parte del Collegio; mentre il Tar può liberamente decidere se il ricorso verteva sui mancati adeguamenti dei regolamenti e statuti, di cui al comma 2.
Infine, è rilevante anche il comma 6 del presente articolo, che confina l'ambito temporale di applicazione, che va dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio fino a 60 giorni dopo la dichiarazione del cessato stato di emergenza.
Il parere del presente Studio.
È evidente la forzatura delle procedure di controllo giurisdizionale pensate in questo articolo, in barba a qualsiasi principio di legittimità, equità e diritto di difesa, quest'ultima, a tratti superabile con un' impugnazione diretta al Tar, senza passare dalla trappola indegna del Collegio di Garanzia del Coni.

Attenzione all'email.Avevamo già trattato l'argomento. Sta arrivando, in molte caselle di posta elettronica, questa emai...
05/05/2020

Attenzione all'email.
Avevamo già trattato l'argomento. Sta arrivando, in molte caselle di posta elettronica, questa email falsa dell'INPS. State attenti, non apritela, nè digitate link al proprio interno.

⭕️     Ordinanza per la fase 2 di ripartenza appena emessa dalla Presidente Regione Calabria Santelli:A partire da doman...
29/04/2020

⭕️
Ordinanza per la fase 2 di ripartenza appena emessa dalla Presidente Regione Calabria Santelli:

A partire da domani 30 aprile:

1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;

2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;

3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;

4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020

5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;

6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;

7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio”
di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;

8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;

9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;

10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

⚠️   ✉️Totalmente illegittime le notifiche a mezzo posta di multe e atti giudiziari senza la firma del destinatario.Ne a...
28/04/2020

⚠️ ✉️
Totalmente illegittime le notifiche a mezzo posta di multe e atti giudiziari senza la firma del destinatario.
Ne abbiamo viste stranezze in questo periodo e siamo costretti a segnalare anche questa, che punta diritta allo speciale podio. Il Decreto , che più che curare, sta facendo danni, ha disciplinato le nuove modalità di consegna delle missive da parte di , che necessitano della firma dell'avvenuta consegna, da parte del destinatario, atti giudiziari compresi. Ebbene, si è autorizzato a consegnare la posta, leggete bene, senza dover chiedere la firma al destinario, ma limitandosi il postino a chiedere (spesso al citofono!!!), di ve**re autorizzati ad apporre la firma al posto del destinatario. Incredibile ma vero! Tutto questo è contrario ad ogni principio giuridico di certezza della notifica e formazione della prova.
Quindi, cari utenti, attenzione quando squilla il citofono e sappiate che non siete obbligati ad accettare tutto questo.

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