Angelo Greco

Angelo Greco Avvocato, imprenditore, scrittore. Fondatore e direttore di laleggepertutti.it

03/09/2026

Di cosa devo parlare lo decido solo io.

02/09/2026

Palpeggia una tredicenne e torna libero con un semplice obbligo di firma. Il caso di Torino indigna l’Italia. Per capire questa assurdità dobbiamo guardare in faccia la realtà delle nostre riforme.
Le telecamere confermano l’abuso e svelano un dettaglio inquietante: quaranta minuti prima, l’uomo aveva palpato un’altra cliente. Ma senza querela per il primo fatto, il reato non si persegue. La legge presume il consenso della vittima, benché lei abbia un anno intero per denunciare.
Per la tredicenne, invece, la querela c’è. Perché allora niente carcere?
Primo. L’uomo si difende: “Avevo bevuto”. L’ubriachezza volontaria non è una causa di giustificazione. Non cancella il reato. Se bastasse bere per non pagare le conseguenze, chiunque lo farebbe per assicurarsi l’impunità.
Secondo. Il GIP qualifica il palpeggiamento come fatto di “minore gravità”. Questa attenuante riduce la pena fino a due terzi e assorbe del tutto l’aggravante dell’età della vittima. Con questa matematica giudiziaria, la pena calcolata scende sotto i tre anni.
Qui scatta la vera trappola politica. Le nuove riforme del Codice di Procedura Penale vietano il carcere preventivo per pene sotto i tre anni. Lo scopo reale è svuotare le carceri, ma il risultato concreto è depotenziare la tutela delle vittime e tollerare nei fatti la violenza.
Terzo. Il giudice ritiene che il trauma dell’arresto serva da deterrente per il futuro. Irreale. Chi molesta due donne in quaranta minuti mostra una pericolosità seriale ed evidente, non una sbandata occasionale.
La Procura farà appello e fa bene. Lo Stato non può lasciare le donne prive di difese.
Voi cosa ne pensate di questa decisione?

02/09/2026

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La castrazione chimica è costituzionale? La risposta, sul piano giuridico, non può essere un semplice sì o no.Quando vie...
02/09/2026

La castrazione chimica è costituzionale? La risposta, sul piano giuridico, non può essere un semplice sì o no.

Quando viene attuata attraverso farmaci, la castrazione chimica è un trattamento sanitario e ricade anzitutto nell’art. 32 della Costituzione: nessuno può esservi obbligato se non in forza di una legge, che deve comunque rispettare la persona umana. La Corte costituzionale ha inoltre chiarito che i trattamenti sanitari obbligatori devono essere proporzionati e giustificati da esigenze compatibili con la tutela costituzionale della salute.

Diverso è il caso del trattamento realmente volontario. Il consenso informato trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e nella legge n. 219/2017. In astratto, quindi, un trattamento farmacologico liberamente richiesto dal condannato non è vietato dalla Costituzione. Il problema nasce quando la scelta è collegata a benefici penitenziari, sconti di pena o misure alternative: in simili casi occorre verificare se il consenso sia davvero libero o sia, di fatto, condizionato.

Ancora più delicata è la castrazione chimica coattiva, praticata contro la volontà dell’interessato. Qui entra in gioco anche l’art. 13 Cost., perché l’intervento forzato sul corpo incide sulla libertà personale. La Consulta, con la sentenza n. 76/2025, ha ribadito che un trattamento sanitario coattivo può essere ammesso solo come extrema ratio e nel rispetto del principio del minor sacrificio necessario.

Se poi il trattamento è collegato alla condanna, si applica anche l’art. 27 Cost.: la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione.

La Corte costituzionale non ha mai dichiarato direttamente illegittima la castrazione chimica. Un trattamento realmente volontario non è quindi escluso in astratto. Molto più difficile da conciliare con la Costituzione sarebbe invece la somministrazione forzata, che dovrebbe superare contemporaneamente i limiti posti dagli artt. 13, 27 e 32 Cost.

01/09/2026

Due violenze sessuali in soli quaranta minuti. La seconda vittima ha tredici anni. Il colpevole, titolare di un minimarket a Torino, finisce in manette. Ma il Giudice per le Indagini Preliminari lo scarcera dopo appena quarantotto ore. Da ieri è libero. Il tribunale impone solo un banale obbligo di firma.
Come si spiega una decisione simile? Il nostro sistema penale considera il carcere l’estrema ratio. Il GIP applica il principio e motiva il rilascio con tre elementi tecnici.
Primo: l’uomo è incensurato. Per la legge, la fedina penale pulita attenua il rischio di reiterazione del reato.
Secondo: l’indagato ha collaborato. Ha consegnato i video delle telecamere alla Polizia. Questo esclude il pericolo di inquinamento delle prove.
Terzo: ha mostrato resipiscenza. In udienza ha dichiarato di essere dispiaciuto. Il giudice valuta tale pentimento e lo choc del breve arresto come un deterrente sufficiente.
Il diritto però deve regolare la vita reale, non trasformarsi in un freddo calcolo burocratico. Analizziamo i fatti. Consegnare i video del proprio negozio, con gli agenti già sul posto, non dimostra un reale ravvedimento. È la resa di un uomo senza più vie di fuga.
E il pentimento? L’indagato pronuncia la parola “scusa”, ma nella stessa udienza si avvale della facoltà di non rispondere. È un pentimento di comodo, utile ad aprire la cella, ma incapace di giustificare la ferocia di due aggressioni.
Un individuo che abusa di due donne a distanza di pochi minuti mostra una evidente pulsione seriale. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la detenzione per il pericolo concreto di nuovi abusi. Se la prigione sembrava una misura troppo estrema, il Codice offriva una alternativa sicura e proporzionata: gli arresti domiciliari.
L’obbligo di firma appare una misura ridicola per reati di questa gravità. Questa decisione lascia un aggressore seriale libero di camminare sulle stesse strade della tredicenne a cui ha distrutto la serenità. Le garanzie per l’indagato sono principi fondamentali. Ma la tutela della società non può mai passare in secondo piano. Il PM presenterà ricorso.
Cosa pensate di questo provvedimento?

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01/09/2026

Autovelox: nella riforma del codice della strada, attualmente in consultazione pubblica, scompare l’obbligo di pre segnalazione: il cartello con su scritto “ATTENZIONE: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” sarà a discrezione del Prefetto. Ecco le novità

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31/08/2026

La differenza (per niente sottile) tra critica e buona fede. Basterebbe leggere nella propria coscienza e chiedersi: voglio far del male a questa persona? La voglio sminuire? Oppure voglio solo contribuire al dibattito nella piena uguaglianza dei diversi punti di vista? La legge non è mai stata così lontana dalla nostra morale e dal credo

30/08/2026

Ci sono differenze di trattamento tra uomini e donne quando si tratta di giustizia penale, pene e carcere?

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