02/09/2026
La castrazione chimica è costituzionale? La risposta, sul piano giuridico, non può essere un semplice sì o no.
Quando viene attuata attraverso farmaci, la castrazione chimica è un trattamento sanitario e ricade anzitutto nell’art. 32 della Costituzione: nessuno può esservi obbligato se non in forza di una legge, che deve comunque rispettare la persona umana. La Corte costituzionale ha inoltre chiarito che i trattamenti sanitari obbligatori devono essere proporzionati e giustificati da esigenze compatibili con la tutela costituzionale della salute.
Diverso è il caso del trattamento realmente volontario. Il consenso informato trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e nella legge n. 219/2017. In astratto, quindi, un trattamento farmacologico liberamente richiesto dal condannato non è vietato dalla Costituzione. Il problema nasce quando la scelta è collegata a benefici penitenziari, sconti di pena o misure alternative: in simili casi occorre verificare se il consenso sia davvero libero o sia, di fatto, condizionato.
Ancora più delicata è la castrazione chimica coattiva, praticata contro la volontà dell’interessato. Qui entra in gioco anche l’art. 13 Cost., perché l’intervento forzato sul corpo incide sulla libertà personale. La Consulta, con la sentenza n. 76/2025, ha ribadito che un trattamento sanitario coattivo può essere ammesso solo come extrema ratio e nel rispetto del principio del minor sacrificio necessario.
Se poi il trattamento è collegato alla condanna, si applica anche l’art. 27 Cost.: la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione.
La Corte costituzionale non ha mai dichiarato direttamente illegittima la castrazione chimica. Un trattamento realmente volontario non è quindi escluso in astratto. Molto più difficile da conciliare con la Costituzione sarebbe invece la somministrazione forzata, che dovrebbe superare contemporaneamente i limiti posti dagli artt. 13, 27 e 32 Cost.