Studio Legale Inzillo

Studio Legale Inzillo Studio legale altamente specializzato in diritto tributario e societario.

01/04/2019

Prelievi dei professionisti = compensi non dichiarati?
In realtà solo scarsa conoscenza dell'evoluzione normativa da parte del giudice.

Sta facendo molto discutere la recente sentenza n. 13334/2019 con cui la Corte di Cassazione sembrerebbe estendere nuovamente ai lavoratori autonomi la presunzione legale di cui all'art. 32 D.P.R. n.600/73: ossia che non solo i versamenti bensì anche i prelievi dal proprio conto corrente sono considerati compensi se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
In realtà dalla lettura della motivazione si evince che il relatore ha grossolanamente richiamato una massima ormai superata dalla stessa giurisprudenza di Cassazione, per decidere su un ricorso proposto da un imprenditore (e non un lavoratore autonomo) al quale certamente si applica la presunzione legale di ricavi per prelievi non giustificati. Invero la Corte Costituzionale, nel 2014, aveva espresso un giudizio di incostituzionalità della norma in questione solo per quanto concerneva l'estensione della detta presunzione legale ai prelievi effettuati da lavoratori autonomi e liberi professionisti dal proprio conto corrente.
Di fatto sembrerebbe che il giudice relatore, per decidere un caso in cui il ricorrente imprenditore era pacificamente gravato dalla presunzione di conseguiti ricavi per aver effettuato prelievi considerevoli e ingiustificati (relativi alle annualità 2006 e 2008, tra l'altro) abbia maldestramente richiamato una massima "datata" in cui venivano coinvolti anche i liberi professionisti.
A riprova di ciò vi è il fatto che sia stata citata, nel corpo della motivazione della pronuncia in esame, una sentenza del 2011 della Cassazione (la n.14041) la quale si esprimeva in riferimento ad un lasso temporale in cui, "ratione temporis" alla norma in questione non era stato addirittura ancora aggiunto il termine "compensi" e pertanto la Corte interpretava in senso ampio il termine "ricavi", estendendone il significato anche ai compensi.
Infatti, l'introduzione del termine "compensi" nella norma in questione è stata inserita con la Legge di modifica del 30/12/2004 n. 311 e, successivamente, dichiarata incostituzionale nel 2014. Sentenza di incostituzionalità recepita con l'espunzione del termine "compensi" dall'art. 32 D.P.R. n.600/73 nel 2017 a seguito di conversione in Legge n.225 del 1 dicembre 2016 del D.L. n.193/2016 (con il quale tra l'atro sono state introdotte franchigie ai prelievi accertabili).
Solo le successive pronunce della Suprema Corte potranno confermare l'opinione dello scrivente secondo cui, salvo una intollerabile e assurda sostituzione della volontà della Cassazione a quella del Legislatore, è da escludere un ritorno all'inclusione nella presunzione legale di cui all'articolo 32 D.P.R. n.600/73 dei prelievi effettuati dai lavoratori autonomi.

E se Terminator sarà in realtà un avvocato?L’Europa o meglio la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CE...
06/12/2018

E se Terminator sarà in realtà un avvocato?

L’Europa o meglio la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) nata in seno al Consiglio d’Europa (appare opportuno precisare, atteso il guazzabuglio di apparati sovranazionali a cui semplicisticamente si tende a riferirsi con il nome “Europa”) nel corso della sua 31ma riunione plenaria,tenutasi a Strasburgo dal 3 al 4 di questo dicembre,ha approvato la Carta Etica Europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito forense e giudiziario. Documento estremamente interessante che cerca di porre dei paletti a quello che sarà,con tutta evidenza,il nuovo business del futuro: i computer giudici/avvocati.Sistemi informatici capaci di poter predire le sentenze dei magistrati e/o valutarne la correttezza,ad esempio. Particolarmente suggestivo è il passaggio che cerca schematicamente di spiegare il metodo di apprendimento di una AI e di come l’intervento umano non sia poi così necessario.

13/11/2018

Pace fiscale: cartelle di pagamento.
A fronte di numerose richieste in tal senso, di seguito si pubblica integralmente l'art. 3 del D.L. n.119/2018 il quale, a differenza dell'art. 2 che riguarda gli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate, si occupa della definizione agevolata dei carichi impositivi iscritti a ruolo e dei conseguenti atti di riscossione:

Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

08/11/2018

PACE FISCALE: dal 24 Ottobre u.s. è in vigore il Decreto Legge n.119 il quale, all'art. 2 disciplina la tanto controversa "pace fiscale", ossia la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018 (ovvero i cui termini di impugnazione non sono ancora scaduti in tale data)
Di seguito è riportato integralmente il suddetto l'articolo.

Art. 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo

24/07/2018

il Ministro Franceschini era nel giusto. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza del 25-06-2018, n. 9), ha dichiarato incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall’articolo 45 TFUE, il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l’accesso agli impieghi pubblici di livello dirigenziale, ex artt. 1, a), DPCM 174/1994 e 2, comma 1, DPR 487/1994. All'epoca dei fatti la questione sollevò un discreto clamore mediatico. Ora che la giustizia ha appurato, in particolare, che l'allora Ministro Franceschini aveva legittimamente operato, conferendo incarico dirigenziale a un soggetto straniero per la direzione del Palazzo Ducale di Mantova, si auspica che siffatta notizia trovi altrettanto adeguata diffusione.

04/06/2018

Si ripropone il post di cui sotto, in quanto la Corte Costituzionale si è infine pronunciata, con sentenza del 31 maggio 2018, n. 115, stigmatizzando l'incostituzionalità dell'obbligo imposto al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna sulla prescrizione di reati tributari, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.

17/04/2018

La sentenza n.15172 del 05/04/2018, emessa dalla III sez. penale, rispecchia un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione: ossia che il D.Lgs. n.158/2015, modificando le soglie di punibilità dei reati tributari, ha di fatto operato un' abolitio criminis parziale, in quanto modificativo di un elemento costitutivo del reato: la soglia di punibilità, per l'appunto.
Pertanto chiunque sia stato condannato sulla base del superamento delle precedenti soglie di evasione, ha diritto, in ossequio al combinato disposto dall'art. 2, comma secondo, c.p. e dall''art. 673 c.p.p., ad ottenere un pronunciamento di revoca della sentenza di condanna.

04/04/2018

Attraverso la sentenza n. 975/2018 la Corte di Cassazione, facendo seguito alla svolta giurisprudenziale impressa con la sentenza n. 21614/2016, ha affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, pertanto,la costituzione di un trust non è soggetta ad imposta sulle donazioni in quanto "sarebbe una forzatura anticipare imposizione fiscale al trasferimento verso il trustee, dovendo viceversa farsi riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, al momento cioè dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo".

Articolo sulla sentenza n. 3203 del 12/02/2014,emessa dalla sez. II della Corte di Cassazione in cui le tesi difensive d...
15/02/2018

Articolo sulla sentenza n. 3203 del 12/02/2014,emessa dalla sez. II della Corte di Cassazione in cui le tesi difensive dell’Avv. Mario Inzillo,a tutela di un Notaio, hanno fatto giurisprudenza di legittimità.

18/12/2017

"Testamento biologico" - Disposizioni anticipate di trattamento.
Di seguito viene riportato il testo integrale dell'art. 4 del disegno di legge n° S. 2801 del 14/12/2017, definitivamente approvato dal Senato, con cui viene introdotto nel nostro ordinamento un primo, timido ma incoraggiante tentativo di istituire il cosiddetto "testamento biologico". Trattasi delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per come di seguito disciplinate:
Art. 4.
(Disposizioni anticipate di trattamento)
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

27/11/2017

Con pronuncia n. 48102 del 10 ottobre u.s. la Cassazione, Sez. V penale, ha confermato che fra le operazioni dolose atte a causare il fallimento e che danno luogo al reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223, comma secondo n.2, R.D. n. 267/42, rientra anche il costante e reiterato omesso pagamento dei tributi e dei debiti erariali.
Di seguito il testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

P.A., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/09/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL GIUDIZIO DI APPELLO PER B. E INAMMISSIBILE IL RICORSO P.;

Udito il difensore:

L'AVV.TO TREGGI DEPOSITA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE CON ALLEGATO DECRETO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO E CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;

L'AVV.TO DI RICCIO SI RIPORTA AL RICORSO.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati P. e B., entrambi amministratori di fatto e di diritto della srl (OMISSIS), per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, aggravata dal danno di rilevante entità e dall'aver compiuto più fatti di bancarotta, nonchè per il delitto ex art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, per aver distrutto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, i documenti contabili. Epoca del fallimento, Maggio 2008.

1. Ha presentato ricorso la difesa di P., che col primo motivo, dopo aver richiamato la sentenza di questa Sezione nr. 47502 del 2012, cosiddetta Corvetta, ha lamentato l'errata applicazione delle norme incriminatrici di riferimento, poichè la decisione non aveva svolto alcuna indagine sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta distrattiva posta in essere dall'imputato e lo stato di insolvenza della società, nè sulla sua volontà o quantomeno sulla rappresentazione circa il fallimento della stessa. Per altro aspetto è stato evidenziato che la documentazione contabile reperita sarebbe stata sufficiente a ricostruire l'intero volume di affari, non ravvisandosi, quindi, un comportamento realmente offensivo del bene tutelato, nè l'elemento psicologico del dolo specifico. La sentenza sarebbe,ancora,errata per non aver ritenuto l'assorbimento dei reato tributario in quello di bancarotta fraudolenta documentale.

1.1 Col secondo motivo ci si è doluti della carenza di motivazione sui tre delitti, poichè la Corte non avrebbe valutato le giustificazioni addotte dal fallito circa il mancato rinvenimento dei beni societari, limitandosi ad elencare più condotte ritenute intrinsecamente pericolose ed in quanto tali idonee a fondare la condotta distrattiva in capo a P.. Nè erano stati considerati gli elementi forniti dalla difesa a sostegno della tesi che la documentazione contabile ritrovata dagli organi fallimentari era stata sufficiente a ricostruire i movimenti del patrimonio dell'impresa. Quanto al reato tributario il ricorrente ha segnalato un macroscopico errore motivazionale compiuto dai Giudici territoriali, che avevano scritto che sulla sussistenza del reato la difesa non aveva svolto obiezioni mentre risultava proposto lo specifico motivo d'appello inerente il mancato assorbimento del reato in quello di bancarotta documentale, del resto segnalato dalla stessa sentenza.

2. Ha proposto ricorso la difesa di B. che, col primo motivo ha eccepito che il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il difensore domiciliatario, che però era deceduto da molto tempo e, quindi, l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo a suo carico.

2.1 Col secondo motivo è stata dedotta la violazione della norma ex art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'imputato nel processo di appello non era stato difeso da difensore di fiducia o d'ufficio, risultando assistito all'udienza della decisione dal difensore di fiducia del coimputato.

2.2 Tramite il terzo motivo ci si è doluti della inosservanza delle norme incriminanti e della illogicità di motivazione riguardo alla ritenuta distrazione dei beni aziendali, poichè la Corte avrebbe ignorato la deposizione del curatore, che aveva chiarito che i beni erano stati pignorati e portati via su autorizzazione del commissario liquidatore, essendo di proprietà della fallita (OMISSIS).

2.3 Nel quarto motivo è stata dedotta l'errata applicazione delle norme incriminatrici per la ritenuta bancarotta per distrazione in quanto la sentenza non avrebbe tenuto conto che i prelievi effettuati dall'imputato erano avvenuti tra il 2006 ed il 2007, quando era già amministratore e non prima ed in tale periodo sembrava occuparsi solo della parte commerciale.

2.4 Tramite il quinto motivo si è censurata la violazione di legge, poichè i Giudici di Appello avevano ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale mentre B. era succeduto al coimputato P. come amministratore nel periodo in cui era cessata l'operatività della società e si era limitato ad ereditare una situazione contabile già deficitaria, conseguendone l'assenza di elemento soggettivo del reato.

2.5 Nel sesto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, poichè la sentenza aveva ritenuto che la fallita aveva omesso la contabilità tributaria e tale fatto era inquadrabile al più nell'illecito amministrativo di cui all'art. 9 dello stesso D.Lgs..

2.6 Col settimo motivo è stata dedotta la violazione della medesima norma D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 in quanto la Corte non aveva ravvisato l'assorbimento del reato in quello di bancarotta fraudolenta documentale.

2.7. Con l'ultimo motivo è stato criticato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. All'odierna udienza il Pg, Dr. Di Leo, ha concluso come in epigrafe; l'avvocato Treggi per P. e l'avvocato Riccio per B. hanno concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso P. è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso trova fondamento, quanto alla dedotta critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra la condotta distrattiva dell'imputato e lo stato di insolvenza della società ed in punto di elemento psicologico del delitto - come chiaramente in esso argomentato - nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

1.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poichè la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis: Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 260407.

1.2 La critica circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che ispira questo aspetto del primo motivo di ricorso, pertanto, non può essere condivisa, essendo incoerente con l'interpretazione assolutamente prevalente data da questa Corte alla norma incriminatrice.

2. Tutte le altre doglianze possono essere trattate congiuntamente, poichè in definitiva quelle proposte col secondo motivo sono rivolte agli stessi punti della motivazione oggetto delle censure espresse nel primo motivo, solo rappresentate dall'angolo visuale del vizio di motivazione.

2.1 In proposito deve annotarsi, quanto all'ipotesi di bancarotta patrimoniale, che diversamente da quanto rappresentato dal ricorso - la sentenza ha chiaramente dato conto del fatto che il curatore trovò un passivo superiore ad un milione di Euro, consistito prevalentemente in debiti verso Inps ed Agenzia delle entrate a fronte di un attivo inesistente. L'accumulo di debiti verso tali enti pubblici per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e delle tasse è stato legittimamente interpretato - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Cass. Sez. 5 sent. 29856 del 15.5.2014 dep. 7.7.2014, Rv 260492 - come operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società, L. Fall., ex art. 223, comma 2, n. 2, in quanto in sè pregiudizievoli per la salute economica e finanziaria dell'impresa, essendo, pertanto, tali condotte necessarie e sufficienti ad integrare la bancarotta patrimoniale. Per altro aspetto - in un contesto complessivo in cui erano emersi versamenti e prelievi di denaro senza corrispondenza nella contabilità d'impresa - e con riguardo alla posizione specifica dell'imputato è stato sottolineato che sul conto bancario personale di P. erano risultati versamenti di denaro in contanti per importi corrispondenti a quelli delle fatture emesse dalla fallita nelle stesse date, chiaro segno, nel quadro innanzi richiamato, di appropriazione dei soldi da parte sua.

2.2 Il percorso logico-dimostrativo dei Giudici di appello è stato completato dall'osservazione secondo la quale i macchinari strumentali all'esercizio dell'impresa non erano stati portati via dai proprietari dell'immobile al momento dello sfratto, poichè dal verbale relativo alla sua esecuzione si era ricavato che nell'occasione già non c'erano più. Il loro mancato ritrovamento è stato qualificato come valida presunzione della loro dolosa distrazione in assenza di congrue giustificazioni da parte degli amministratori/imputati circa la destinazione dei beni in parola. Così, Sez. 5, Sentenza n. 22894 del 17/04/2013 Ud (dep. 27/05/2013) Rv. 255385; Sez. 5, Sentenza n. 11095 del 13/02/2014 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 262740; Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267710.

2.3 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la documentazione contabile reperita sarebbe stata sufficiente a ricostruire l'intero volume di affari, e delle conseguenze illustrate in ricorso sub 1. in punto di inoffensività della condotta e di elemento psicologico, esso non si è confrontato con l'intellegibile spiegazione data dai Giudici del merito. Infatti, oltre alle gravi anomalie già in precedenza richiamate circa la contabilità aziendale ed i movimenti bancari, la motivazione ha spiegato che erano emersi gravi problemi nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, come era stato accertato tramite la prova testimoniale, che aveva, altresì, puntualizzato che l'incompleta documentazione reperita dagli organi del fallimento si era fermata al 2004 mentre la sentenza dichiarativa dello stesso era del 2008, dovendosi, pertanto, riscontrare l'assenza di ogni documentazione contabile per un periodo di quattro anni.

3. Per quanto attiene al motivo inerente la mancata risposta della Corte territoriale alla censura circa il mancato assorbimento del reato tributario D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12 in quello di bancarotta documentale, deve constatarsi che esso coglie nel segno, nel senso che in realtà la sentenza ha omesso di confrontarsi con l'argomento.

3.1 Tuttavia deve osservarsi che, alla luce della prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte la doglianza risulta infondata. E' stato, infatti, ritenuto - con affermazione che qui occorre ribadire - che il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia configurabile, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda).

Così, Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 20/11/2015 Cc. (dep. 27/01/2016); Rv. 266133. Una precedente pronuncia di analogo contenuto ha posto in luce, al fine di ritenere il concorso tra le due fattispecie delittuose, le diversità delle incriminazioni sotto il profilo dei differenti eventi e dell'elemento psicologico, che nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella specifica volontà di procurare a sè o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, mentre tale finalità non è presente nella fattispecie fiscale. Così, Sez. 5, Sentenza n. 16360 del 01/03/2011 Ud. (dep. 26/04/2011) Rv. 250175, secondo la quale, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penai-tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dalla L. Fall., art. 216, n. 2 si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sè o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale. In senso conforme: Sez. 3, Sentenza n. 18927 del 24/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269910.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

4. Il primo motivo del ricorso B. è fondato.

Risulta, infatti, dall'intestazione della sentenza impugnata e dal ricorso che il giudicabile era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avvocato Gufoni, e che la stessa era deceduta fin dal Novembre 2014, essendo stato notificato, peraltro, il decreto di citazione in grado di appello presso il domiciliatario in epoca successiva al decesso. Dagli atti in possesso di questo Giudice di legittimità non emerge che l'imputato fosse a conoscenza della morte del suo difensore di fiducia, non incombendogli, pertanto, alcun obbligo di comunicazione dell'evento che, oltre a renderlo privo dell'assistenza tecnica per il processo, rendeva impossibili le notificazioni al domicilio in precedenza eletto.

4.1 La fattispecie, infatti, è stata considerata dalla giurisprudenza di questa Corte inquadrabile nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che impediscono all'imputato di comunicare il mutamento di domicilio ed in presenza delle quali le notifiche devono essere effettuate ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p., in quanto richiamate dall'art. 161 c.p.p., u.c., seconda parte. Così, Sez. 6, Sentenza n. 13417 del 08/03/2016 Ud. (dep. 04/04/2016) Rv. 266739, secondo la quale il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notifica; pertanto, qualora non risulti dagli atti, nè sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161 c.p.p., comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., che sono richiamate nell'ultimo periodo del predetto art. 161 c.p.p., comma 4, non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto come domicilio.

In altri termini si è determinata nella fattispecie concreta l'ipotesi di inconsapevolezza incolpevole dell'imputato della celebrazione del processo di appello nei suoi confronti, con violazione degli artt. 24, 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che dovrà celebrare il giudizio. Gli altri motivi del ricorso B. restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di B.M., con rinvio ad altra sezione del Corte d'appello di Firenze per il giudizio. Rigetta il ricorso di P. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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Cosenza
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