28/05/2026
FERIE NON GODUTE DEI DOCENTI PRECARI: LA CASSAZIONE RIDISEGNA I CONFINI, MA IL DIRITTO RESTA
Con pronuncia del 20 maggio 2026 (su rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Torino), la Corte di Cassazione è intervenuta sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute spettante al personale docente con contratto a tempo determinato.
Il messaggio è chiaro: il diritto non si cancella, vengo stabilite solo le modalità di calcolo.
Cosa cambia. Per il periodo che va dall'inizio alla fine delle lezioni, i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dai calendari scolastici regionali si considerano già fruibili automaticamente, senza bisogno di alcun avviso del dirigente. Per quei giorni, quindi, l'indennità non spetta.
Cosa resta. Il diritto all'indennità sostitutiva continua a essere pienamente riconosciuto per:
- il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno — destinato a scrutini, esami e attività valutative — quando il dirigente scolastico non abbia comunicato l'avviso di fruizione delle ferie;
- le festività soppresse (legge n. 937/1977) non effettivamente godute entro il termine del contratto o dell'anno scolastico.
In altre parole: se in quei periodi non hai goduto delle ferie e delle festività soppresse maturate, e non hai mai ricevuto l'avviso del dirigente, hai ancora pieno diritto al pagamento.
Occhio alla prescrizione. I crediti si possono rivendicare per gli ultimi dieci anni.