05/11/2021
SI PUO’ IMPORRE ALL’EX CONIUGE DI TRASCORRERE DEL TEMPO CON IL PROPRIO FIGLIO?
A cura dell’Avv. Rossana Chiappetta
Se è vero che la legge italiana prescrive ai genitori una serie di doveri e obblighi nei confronti dei figli è pur vero che l’amore, l’affetto e la vicinanza di un genitore non può essere mai, da nessuno, imposto.
Nessun giudice, infatti, può obbligare un padre a recarsi dal proprio figlio per trascorrere del tempo insieme a lui.
La non coercibilità del diritto di visita comporta la conseguente impossibilità di applicare l’articolo 614 bis c.p.c. “misure di coercizione indiretta” nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il figlio.
Anche quando vi è un calendario che prevede in modo specifico i tempi di permanenza del figlio con il padre, stabilito consensualmente dalle parti o imposto dal Tribunale e non rispettato dai genitori, il Giudice adito, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., potrà limitarsi ad ammonire il genitore inadempiente; disporre a suo carico il risarcimento dei danni, sia nei confronti del minore sia nei confronti dell’altro genitore; e/o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, (da un minimo di 75 euro a un massimo di cinquemila euro), a favore della Cassa delle ammende.
Tuttavia, il totale disinteresse del genitore nei confronti del proprio figlio, e la conseguente violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione e, dunque, legittima l’altro genitore, o il figlio stesso, (una volta maggiorenne), a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..