02/03/2026
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L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN REGIME DI PROROGA CONSERVA I SUOI “NORMALI” POTERI GESTORI.
Con la sentenza numero 424 del 8 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione -risolvendo un’annosa questione-ha chiarito che l’amministratore di condominio, anche se cessato dall’incarico (per scadenza o perché dimissionario) conserva pienamente le sue attribuzioni come delineate dall’articolo 1130 c.c..
La ragione è chiara: il condominio è un ente di gestione e come tale necessita di continuità operativa per affrontare e sostenere attività come la riscossione delle quote, il pagamento dei fornitori e la cura delle parti comuni.
Gli Ermellini hanno, quindi, chiarito che l’amministratore in prorogatio conserva l’intero complesso delle attribuzioni necessarie alla gestione ordinaria del condominio compreso la redazione del bilancio preventivo, la sua ripartizione e la riscossione delle quote.