La risposta dell'avvocato - Studio Legale Avv. Angela Beretta

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Sapevate che:Ogni erede o legatario ha diritto a depositare la Dichiarazione di Successione e che i suoi effetti ricadon...
26/12/2022

Sapevate che:

Ogni erede o legatario ha diritto a depositare la Dichiarazione di Successione e che i suoi effetti ricadono su tutti gli eredi (anche nei confronti di quelli che non hanno partecipato alla successione)?

Il concetto è che la Dichiarazione di Successione, una volta depositata, produce i suoi effetti trasferendo il patrimonio del decuius su tutti gli eredi che non abbiano espressamente rinunciato, e si badi bene: se una persona desidera rinunciare all’eredità dopo che la prima dichiarazione è già stata versata quest’ultimo avrà l’onere di ripredisporre e depositare una nuova successione (ed attenzione: pagando nuovamente le imposte di successione così come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 677 del 2021)

L’erede che deposita la dichiarazione è anche colui che è onerato al pagamento delle imposte di successione (la dichiarazione stessa richiede che nel modello venga indicato il c/c ove l’AdE preleverà l’importo relativo alle imposte) ma, ovviamente, detto erede avrà diritto di rivalsa sugli altri beneficiari.

L’unico limite a quanto sopra è per il legatario che ha la possibilità di depositare la dichiarazione unicamente per i legati che il decuius gli ha lasciato (e quindi pagando le imposte solo relative al valore del legato e non dell’intero patrimonio)

Sapevate che…..il modulo di autocertificazione introdotto con l’emergenza COVID-19 è contrario alla legge e può mettere ...
24/04/2020

Sapevate che…..il modulo di autocertificazione introdotto con l’emergenza COVID-19 è contrario alla legge e può mettere a rischio chi lo sottoscrive?

Sembra assurdo pensare che un modulo predisposto dal Ministero degli Interni possa essere contrario alla legge stessa ma, ai fatti, l’ultima l’autocertificazione fa si che il sottoscrittore dichiari: "..di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19."

Dobbiamo sempre tenere a mente che una autodichiarazione punisce ai sensi della legge penale chi non dichiari il vero ed in tal senso, dichiarare qualcosa di cui non possiamo avere la certezza assoluta espone il firmatario al rischio della reclusione da 1 a 6 anni.

Ricordiamo che solo le strutture mediche ed il personale sanitario hanno il potere di certificare lo stato di salute di una persona e che lo stesso non può essere assolutamente oggetto di una autocertificazione.

Non vi è alcuna legge che imponga l’obbligo di sottoscrivere la autocertificazione per cui, in caso di controllo, consigliamo a tutti di rifiutarsi di firmare il modello e limitarsi a dichiarare ai verbalizzanti il motivo del nostro spostamento.

Sapevate che…..in questo periodo di emergenza dovuta al Covid-19 se vi state spostando in auto per motivi legittimi (lav...
22/04/2020

Sapevate che…..in questo periodo di emergenza dovuta al Covid-19 se vi state spostando in auto per motivi legittimi (lavoro, spesa, emergenze mediche) non potete assolutamente trasportare alcun passeggero?

La televisione ci informa sulle linee guida di base che ogni cittadino dovrebbe rispettare ma purtroppo il breve ritaglio pubblicitario omette alcune informazioni importantissime che al comune cittadino possono costare alquanto care.

Il D.L. 25/03/2020 infatti stabilisce all’art. 1 lettera a) che tra le misure di contenimento adottate vi sia la “limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali….”

In mezzo al concetto generale trasmesso dall’articolo 1, la voce “individuale” passa al comune cittadino quasi in secondo piano, ma ciò non è per le forze dell’ordine che sono tenute ad applicare la legge alla lettera.

Per quanto sopra se verrete trovati a bordo della vostra autovettura con un passeggero verrete contravvenzionati con la salatissima multa di €. 533,33 (€. 400 aumentata di 1/3) e questo anche se il trasportato fosse un parente con cui vivete!!

Perciò facciamo tutti la massima attenzione perché purtroppo logica e burocrazia non sempre vanno a braccetto.

Sapevate che….se vi siete separati dal vostro ex coniuge, nell’arco ti tempo che intercorre fra separazione e divorzio, ...
24/01/2020

Sapevate che….se vi siete separati dal vostro ex coniuge, nell’arco ti tempo che intercorre fra separazione e divorzio, per moltissimi aspetti della legge, è come se foste ancora pienamente sposati?

Il motivo è che per la legge separazione e divorzio hanno due scopi distinti: il primo viene visto come uno strumento per “prendersi una pausa” nell’attesa che i rapporti tra i coniugi si rinsaldino o deteriorino definitivamente, mentre il secondo è il colpo di scure che elimina definitivamente gli effetti civili.

Sono quindi necessari due processi affinché possiate dire di essere tornati single e prima del divorzio il vostro matrimonio sopravvive a tutti gli effetti: la separazione consente unicamente ai coniugi di vivere separati (cessa il dovere di coabitazione), di instaurare altre relazioni senza violare l’obbligo di fedeltà coniugale, e di sciogliere il regime di comunione dei beni.
A parte questo (ed eventuali altre misure come l’assegno di mantenimento o la suddivisione dei beni) i restanti effetti del matrimonio sopravvivono, ovvero non potrete contrarre nuovo matrimonio ed in caso di successione ereditaria, il vostro ex coniuge rimante erede a tutti gli effetti.

Prima della riforma del 2015 era necessario attendere non meno di 3 anni prima di poter divorziare, ma fortunatamente l’Italia si è adattata ai più rapidi sistemi in vigore nei restanti paesi dell’Unione Europea ed oggi è sufficiente attendere 6 mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale.

Ps. Quanto sopra vale ovviamente solo per gli effetti civili: per il matrimonio concordatario (cattolico) e per la maggior parte delle altre confessioni religiose la regola “finchè morte non vi separi” ammette poche eccezioni.

Sapevate che…….nel caso in cui siate in aeroporto ed il vostro volo venga cancellato avete diritto a tutta una serie di ...
06/12/2019

Sapevate che…
….nel caso in cui siate in aeroporto ed il vostro volo venga cancellato avete diritto a tutta una serie di tutele stabilite dai regolamenti europei?

Ma quali sono nel dettaglio questi diritti?

Innanzitutto, se vi trovate lontani da casa il primo pensiero sarà quello di come fare per farvi ritorno, ed in tal caso avrete tre opzioni:
1) Imbarcarvi nel primo volo utile della compagnia aerea che ha cancellato il vostro volo originale
2) Imbarcarvi in un volo della stessa compagnia ma in un secondo momento a vostra scelta
3) Avere il rimborso del biglietto aereo (e magari acquistarne un altro con altra compagnia)

Ma le tutele previste dal Regolamento Europeo n. 261/2004 non si esauriscono qui:

Infatti, nell’attesa forzata in aeroporto avrete anche diritto a pasti e bevande a carico della compagnia (ricordatevi quindi di richiedere le ricevute), e se fossero necessari uno o più pernottamenti, anche alla sistemazione in albergo oltre al pagamento della trasferta tra albergo ed aeroporto.

Infine, potreste aver diritto anche ad una compensazione pecuniaria calcolata in base ai km che avreste dovuto percorrere (dai 250 ai 400 euro), sempre che il vostro volo non sia stato cancellato per via di circostanze eccezionali o che siate stati avvisati della cancellazione in anticipo (di una o due settimane a seconda che la compagnia vi abbia o meno offerto un volo alternativo)

Ultimo ma non meno importante: la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di pronunciarsi stabilendo la responsabilità della compagnia aerea qualora, per via della cancellazione del volo, abbiate subito un danno che vi abbia irrimediabilmente rovinato la vacanza.

Sapevate che…….nei contratti prestampati le clausole inserite a penna prevalgono su quelle stampate?E’ quanto stabilito ...
29/11/2019

Sapevate che…
….nei contratti prestampati le clausole inserite a penna prevalgono su quelle stampate?

E’ quanto stabilito dall’art. 1342 c.c. che predilige, ove possibile, che tra le parti di un contratto vi sia sempre una contrattazione alla base dell’accordo.

A dispetto di quanto sopra, siamo ormai abituati a sottoscrivere contratti redatti su moduli predisposti da grandi compagnie, che non hanno né possibilità né interesse ad operare una concreta contrattazione con il cliente e si limitano a porre le loro condizioni utilizzando dei modelli di contratto già confezionati e che ci vengono presentati con l’idea di “prendere o lasciare” (oltre che con clausole spesso scritte in carattere leggibile solo con microscopio elettronico).

In detti contratti l’utente finale è essenzialmente indicato come “parte debole” ma in realtà non è cosi:

E’ lo stesso legislatore a ricordarci che la nostra autonomia contrattuale non deve limitarsi a chinare il capo di fronte alla grande distribuzione.

Infatti la legge pone tutta una serie di strumenti a tutela della parte che non ha predisposto il contratto, e che spaziano dalla interpretazione in suo favore, all’obbligo di doppia sottoscrizione delle clausole particolarmente svantaggiose (cd. vessatorie), alla prevalenza delle clausole inserite a mano…..fino alle corpose disposizioni del codice del consumatore e che nasce al precipuo scopo di difendere la parte contrattualmente debole.

Sapevate che…….con l’entrata in vigore dei decreti n. 7 ed 8 del 2016 una lista di 41 comportamenti che la legge prevede...
19/11/2019

Sapevate che…
….con l’entrata in vigore dei decreti n. 7 ed 8 del 2016 una lista di 41 comportamenti che la legge prevedeva come reati (come l’ingiuria o gli atti osceni in luogo pubblico) è stata depenalizzata?

Ma cosa vuol dire in concreto che è stata depenalizzata?

Significa che alcuni comportamenti che fino a poco tempo fa erano vietati e prevedevano una punizione ai sensi penali, ad oggi hanno subito una drastica riduzione della punizione o addirittura sono diventati dei meri illeciti di natura civilistica, punibili unicamente in seguito ad un procedimento civile instaurato dalla persona offesa.
Questo non significa che detti comportamenti siano stati “approvati”, ma comporta che il legislatore li consideri di inferiore gravità rispetto al passato.

Prendiamo il caso dell’ingiuria: fino a ieri la legge penale puniva chiunque “offendesse l’onore o il decoro di una persona presente”.
Era sufficiente la querela della persona offesa che, fornendo alcuni elementi di prova, poteva adire l’autorità giudiziaria e chiedere la punizione dell’autore (ed eventualmente costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno già in dinnanzi al giudice penale).
Oggi, a seguito della depenalizzazione, non è più possibile sporgere denuncia contro chi ci ha insultati ma è necessario radicare un vero e proprio procedimento civile (con costi iniziali a vostro carico) e dare prova sia di aver ricevuto gli insulti e sia che dagli insulti ne avete ricavato un danno economicamente quantificabile.

Insomma, nonostante le depenalizzazioni avessero l’intento di alleggerire il carico dei procedimenti nei Tribunali, è lecito domandarsi se con esse il legislatore non abbia iniziato a dimostrare la propria “stanchezza” abbassando la guardia nei confronti di una incivilità sempre più dilagante.

Sapevate che…….la prima raccolta di leggi scritte di cui abbiamo traccia si chiama Codice di Hammurabi e risale alla bel...
11/11/2019

Sapevate che…
….la prima raccolta di leggi scritte di cui abbiamo traccia si chiama Codice di Hammurabi e risale alla bellezza di 3800 anni fa?

Fu una raccolta voluta dal Re di Babilonia Hammurabi che regnò sulla Persia antica (odierno Iran) dal 1792 al 1750 A.C. e che riportava una serie di leggi riservate in maniera distinta alle caste tre sociali (uomini liberi; semiliberi; schiavi).

Il Codice faceva riferimento a molteplici situazioni della vita che spaziavano dai rapporti in ambito civile e commerciale, alla famiglia fino a situazioni di carattere prettamente penale e relativamente al quale faceva largo uso della “Legge del taglione”.

La sua particolarità è insita nel fatto che dette leggi erano “pubbliche”: venivano scolpite in steli di argilla o basalto, scritte in lingua cuneiforme, e disposte in varie zone della città dove qualsiasi suddito in grado di leggere poteva essere preventivamente edotto di quali erano i comportamenti che il sovrano riteneva legittimi.

Detta caratteristica rende detto codice il precursore del concetto giuridico di “certezza del diritto”, ovvero il poter sapere anticipatamente se un determinato comportamento era considerato lecito o meno.

Sapevate che….….se l’inquilino smette di pagarvi i canoni o alla scadenza del contratto non vi restituisce il vostro app...
04/11/2019

Sapevate che….
….se l’inquilino smette di pagarvi i canoni o alla scadenza del contratto non vi restituisce il vostro appartamento, per recuperarne il possesso dovete per forza rivolgervi al giudice?

Purtroppo la legge italiana è interamente orientata alla tutela dell’inquilino, e sembra completamente ignara che spesso vengono legittimati atteggiamenti palesemente truffaldini da parte di conduttori malintenzionati.

La norma in esame stabilisce che qualora l’inquilino non paghi o non se ne vada alla scadenza, gli unici strumenti utilizzabili dal proprietario per riavere l’immobile sono rispettivamente il procedimento di sfratto per morosità e quello di licenza per finita locazione.
Entrambi i procedimenti sono radicati dinnanzi al Tribunale e necessitano dell’avvocato che dovrà assistervi non solo dinnanzi al Giudice, ma anche nelle successive attività denominate “accessi” che verranno effettuate di concerto con l’Ufficiale Giudiziario.

Il tutto è tutt’altro che rapido od economico:
Pensate solo che dal momento in cui date incarico all’avvocato quest’ultimo dovrà: Redigere l’atto, farlo notificare all’inquilino, iscrivere a ruolo il procedimento ed attendere l’udienza…..udienza nella quale, se l’inquilino compare PUO’ RICHIEDERE UN TERMINE DI GRAZIA DI ULTERIORI TRE MESI….attendere l’udienza successiva per accertare se la morosità persiste ed infine concordare con l’Ufficiale Giudiziario le date per effettuare TRE tentativi di accesso all’appartamento, solo l’ultimo dei quali con l’ausilio della forza pubblica e del fabbro ove necessario….tempo stimato: pacificamente oltre un anno.

Vero è che durante questo procedimento potrete richiedere che il Giudice emetta anche un Decreto Ingiuntivo nei confronti dell’inquilino che lo condanni a risarcirvi per i canoni perduti e per le spese del processo, ma, come immaginate, se quest’ultimo è nullatenente non rischia praticamente niente.

Né potete effettuare azioni al di fuori del giudizio volte a rendere inutilizzabile l’immobile o a minacciare il conduttore poiché commettereste rispettivamente i reati di cui agli artt. 392-393 c.p. “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” o 612 c.p. “minaccia”, rischiando multe salatissime ed arresto.

Ahimè ad oggi l’unica tutela che può concretamente salvaguardare il proprietario è una fidejussione bancaria stipulata dal conduttore o un corposo deposito cauzionale che possa mitigare gli eventuali danni del procedimento di sfratto.

Inoltre è altrettanto importante verificare l’attività lavorativa ed i componenti del nucleo familiare del vostro futuro inquilino e valutare se il reddito di quest’ultimo possa ragionevolmente coprire il canone e le normali spese di vita (se state affittando casa vostra ad un precario con moglie e dieci figli a carico….vi state scavando la fossa da soli)

Sapevate che….…se venite coinvolti in un incidente stradale, mentre siete trasportati da qualcuno, avete diritto al risa...
31/10/2019

Sapevate che….
…se venite coinvolti in un incidente stradale, mentre siete trasportati da qualcuno, avete diritto al risarcimento del danno a prescindere di chi sia la colpa?

Infatti l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Provate recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In altre parole, se subite delle lesioni in un incidente dove non siete voi alla guida, avete sempre diritto al risarcimento che dovrà essere richiesto direttamente all’assicurazione del veicolo su cui vi trovate (paradossalmente, se siete trasportati, voi avete diritto al risarcimento anche in ipotesi strane come l'essere a bordo di un veicolo di vostra proprietà ma condotto da altri)

Sapevate che….….se comperate in buona fede un oggetto che non sia un immobile o un mobile registrato, ne diventate i leg...
27/10/2019

Sapevate che….
….se comperate in buona fede un oggetto che non sia un immobile o un mobile registrato, ne diventate i legittimi proprietari anche se quell'oggetto non apparteneva a chi ve l’ha venduto?

In diritto si usa l’espressione “acquisto a non domino” (da chi non è padrone) ed è un modo di acquisto della proprietà di un bene mobile basato semplicemente sul possesso in buona fede e su un titolo idoneo.

L’art. 1153 del Codice Civile infatti recita: “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”

Per buona fede il legislatore intende che, al momento dell’acquisto, non dovevate essere a conoscenza, né dubitare con il limite dell’ordinaria diligenza, che il bene in procinto di comprare non fosse del venditore (sarete certamente in buona fede se comperate un oggetto in un negozio, ma più difficilmente potrete provarla se lo stesso oggetto lo avete acquistato in un vicolo buio, per un prezzo eccessivamente più basso del normale e da un personaggio che ha tutta l’aria di essere un ricettatore….)

Mentre per titolo idoneo si intende qualunque documento che possa attestare l’avvenuto acquisto (scontrino, fattura, contratto di vendita, etc)

Ed a questo punto vi domanderete: “Ma che succede se sbuca fuori il reale proprietario e rivuole indietro il suo bene?”

La risposta è quanto di più semplice: non siete tenuti a ridarglielo.

La legge conferisce all’ex proprietario il solo diritto a rivalersi nei confronti di chi gli ha venduto il bene, ma non di poter compiere azioni nei confronti del nuovo possessore di buona fede che abbia un titolo idoneo all’acquisto.

Ed ora vi starete domandando: “Ma se non riesce a rivalersi su chi gli ha venduto la cosa…è giusto che il vecchio proprietario rimanga fregato a questo modo?”

La risposta giace nella necessità che il legislatore ha di salvaguardare la libera circolazione dei beni mobili:

In parole povere, per il pacifico commercio dei beni mobili, la legge preferisce salvaguardare l’interesse del nuovo acquirente anche nei confronti di colui che potrebbe essere il reale proprietario e questo poiché, se così non fosse, ogni volta che comperiamo qualcosa, saremmo perseguitati dall’idea che l’indomani potrebbe sbucare fuori qualcuno e rivendicare l’acquisto che abbiamo appena fatto…..e ciò si tradurrebbe in un gigantesco disastro per l’intero settore commerciale.

Sapevate che…..…. se venite coinvolti in un incidente stradale ed il veicolo che vi ha investito scappa, potete richiede...
21/10/2019

Sapevate che…..
…. se venite coinvolti in un incidente stradale ed il veicolo che vi ha investito scappa, potete richiedere il risarcimento per le lesioni al Fondo di Garanzia Vittime della Strada?

Probabilmente si forse e ne avrete già sentito parlare:
La normativa a riguardo è nata con la Legge n. 990 del 1969 ed è attualmente confluita negli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.
Ma forse non tutti sanno che l’assicurazione incaricata a gestire il Fondo per la vostra Regione richiedere necessariamente che l’evento sia provato:

Non basta la vostra parola né la semplice querela che dovrete sporgere, ma occorre che possiate dimostrare che l’evento si sia realmente verificato e secondo la dinamica che avete inizialmente riferito alle forze dell’ordine:
Il metodo più frequente per fornire tale prova è attraverso la dichiarazione di persone che hanno assistito all’incidente (testimoni), ma nulla toglie che esistano anche altre modalità (come registrazioni di telecamere di sicurezza).

Una cosa particolarmente importante che in pochi sanno è che negli istanti successivi al sinistro dovreste subito richiedere l’intervento delle forze dell’ordine di modo che possano effettuare subito i primi accertamenti e raccogliere già in loco le deposizioni dei testimoni: qualora non richiediate il loro immediato intervento potrete ancora ottenere il risarcimento ma la normativa prevede che la prova vada necessariamente esperita in giudizio.
In altre parole, oltre a dover attendere i tempi tecnici concessi all’assicurazione dal codice (almeno 6 mesi dalla denuncia del sinistro), sarete costretti a radicare una vera e propria causa civile e ad anticiparne le spese.
Per riassumere, nella disgraziata ipotesi in cui qualcuno vi investa e poi scappi, ricordatevi di:
1) Chiedere subito l’aiuto dei presenti e chiedere che qualcuno chiami le forze dell’ordine facendo presente che ci sono feriti (voi) e persone che hanno assistito all’accaduto (segnatevi anche voi il loro nome, cognome e recapito telefonico).
2) Recatevi il giorno stesso al pronto soccorso e fatevi refertare che il danno che avete subito è stato conseguenza di un sinistro causato da veicolo ignoto.
3) Non appena potete, tornate dall’autorità che è intervenuta sul luogo del sinistro e formalizzate la querela facendovene rilasciare una copia.
Fatto questo, fatevi assolutamente assistere da un legale di fiducia: Il Fondo di Garanzia opera secondo un meccanismo estremamente complicato ed articolato dove ogni singolo errore diventa il pretesto per non erogare alcun risarcimento a prescindere che ne abbiate diritto o meno.
Soprattutto in queste tipologie di sinistro non giocate a fare l’avvocato “fai da te” altrimenti le conseguenze divengono irreparabili e disastrose.
Un saluto a tutti!

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