10/08/2020
DANNI CAGIONATI DA FAUNA SELVATICA: LA RESPONSABILITA' E' DELLA REGIONE
(Cass. Civ. 7969/2020)
Accade sovente che automobilisti siano danneggiati dallo scontro con animali selvatici che inavvertitamente invadono la carreggiata. In tali casi il danneggiato incontra notevoli difficoltà nell’ottenere il risarcimento in quanto:
a) questi deve innanzitutto risalire al soggetto responsabile del controllo degli animali selvatici, compito assolutamente non agevole dato il confusionario quadro normativo, che vede intrecciarsi leggi nazionali, leggi regionali e concessioni a particolari enti privati o associazioni dei compiti di controllo della fauna;
b) deve dimostrare la colpa del soggetto responsabile ed il nesso causale con l’evento dannoso, posto che, per consolidata giurisprudenza, alla fattispecie si ritiene applicabile l’art. 2043 c.c. (norma generale per il risarcimento da fatto illecito) che impone al danneggiato un gravoso onere probatorio.
Tali aspetti comportavano, di fatto, un notevole privilegio per gli enti pubblici responsabili del controllo della fauna, posto che tali ostacoli finivano per rivelarsi insormontabili per il danneggiato che o citava in giudizio l’ente sbagliato o non riusciva a fornire la prova della responsabilità o infine, per non rischiare di perdere la causa, decideva di non iniziarla neanche, facendosi così carico dell’intero danno.
Con la sentenza in commento, la Cassazione opera però un importante revirement, cioè un cambio di rotta, eliminando una volta per tutte tali privilegi e riconducendo la fattispecie nella cornice normativa che gli è propria, e cioè quella dell’art. 2052 c.c. (“Danno cagionato da animali”), chiarendo inoltre, una volta per tutte, che il soggetto responsabile è sempre e comunque la Regione (seppur con le precisazioni che seguono).
Iniziando proprio da quest’ultimo aspetto, i giudici di legittimità evidenziano che ai sensi della legge sulla caccia (L.157 del 1992) la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato il quale però ha delegato alle Regioni la funzione normativa in materia, assieme alle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo. E’ dunque la Regione il soggetto cui indirizzare la pretesa risarcitoria. A nulla rileva che la Regione possa avere a sua volta delegato ad enti terzi le funzioni di controllo della fauna: tale circostanza consente al massimo alla Regione di chiamare in giudizio tali enti per rivalersi nei loro confronti, ma per il danneggiato ente di riferimento sarà sempre e comunque la Regione. Ben si comprende come già questa prima precisazione questo renda molto più accessibile la via per ottenere il risarcimento, posto che viene eliminata l’ardua fase di ricerca del responsabile.
Ma non solo, anche il regime probatorio viene molto alleviato posto che alla fattispecie si ritiene - giustamente - applicabile l’art. 2052 c.c.. Tale norma, in deroga al regime generale della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. (che richiede la colpa o il dolo del danneggiante), prevede una forma di responsabilità c.d. “oggettiva”, che prescinde cioè dalla colpa del soggetto responsabile. Il proprietario dell’animale, o colui che lo ha in custodia, risponde sempre e comunque dei danni cagionati dall’animale, anche se non ha adottato condotte negligenti o colpose. L’unica circostanza che può esonerare il custode dalla responsabilità è il c.d. caso fortuito, cioè una circostanza eccezionale, non prevedibile in alcun modo e posta fuori dalla sfera di controllo del custode, che abbia assunto un ruolo centrale nella causazione del danno. Per fare un esempio pratico, la Regione potrà certo invocare il caso fortuito se l’animale si trovava in strada a causa di un incendio che ha colpito il bosco dove egli dimorava, o di una frana che lo ha fatto precipitare sulla carreggiata. Al di la di questi casi limite, però, la Regione dovrà ritenersi responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica. Certo, rimane in capo al danneggiato l’onere di provare la dinamica dei fatti, ma ora si è eliminata la necessità di provare la colpa dell’ente, onere che appariva in certe circostanze davvero insuperabile.