Studio Legale Giuliani

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15/04/2021
10/08/2020

DANNI CAGIONATI DA FAUNA SELVATICA: LA RESPONSABILITA' E' DELLA REGIONE
(Cass. Civ. 7969/2020)

Accade sovente che automobilisti siano danneggiati dallo scontro con animali selvatici che inavvertitamente invadono la carreggiata. In tali casi il danneggiato incontra notevoli difficoltà nell’ottenere il risarcimento in quanto:
a) questi deve innanzitutto risalire al soggetto responsabile del controllo degli animali selvatici, compito assolutamente non agevole dato il confusionario quadro normativo, che vede intrecciarsi leggi nazionali, leggi regionali e concessioni a particolari enti privati o associazioni dei compiti di controllo della fauna;
b) deve dimostrare la colpa del soggetto responsabile ed il nesso causale con l’evento dannoso, posto che, per consolidata giurisprudenza, alla fattispecie si ritiene applicabile l’art. 2043 c.c. (norma generale per il risarcimento da fatto illecito) che impone al danneggiato un gravoso onere probatorio.

Tali aspetti comportavano, di fatto, un notevole privilegio per gli enti pubblici responsabili del controllo della fauna, posto che tali ostacoli finivano per rivelarsi insormontabili per il danneggiato che o citava in giudizio l’ente sbagliato o non riusciva a fornire la prova della responsabilità o infine, per non rischiare di perdere la causa, decideva di non iniziarla neanche, facendosi così carico dell’intero danno.

Con la sentenza in commento, la Cassazione opera però un importante revirement, cioè un cambio di rotta, eliminando una volta per tutte tali privilegi e riconducendo la fattispecie nella cornice normativa che gli è propria, e cioè quella dell’art. 2052 c.c. (“Danno cagionato da animali”), chiarendo inoltre, una volta per tutte, che il soggetto responsabile è sempre e comunque la Regione (seppur con le precisazioni che seguono).

Iniziando proprio da quest’ultimo aspetto, i giudici di legittimità evidenziano che ai sensi della legge sulla caccia (L.157 del 1992) la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato il quale però ha delegato alle Regioni la funzione normativa in materia, assieme alle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo. E’ dunque la Regione il soggetto cui indirizzare la pretesa risarcitoria. A nulla rileva che la Regione possa avere a sua volta delegato ad enti terzi le funzioni di controllo della fauna: tale circostanza consente al massimo alla Regione di chiamare in giudizio tali enti per rivalersi nei loro confronti, ma per il danneggiato ente di riferimento sarà sempre e comunque la Regione. Ben si comprende come già questa prima precisazione questo renda molto più accessibile la via per ottenere il risarcimento, posto che viene eliminata l’ardua fase di ricerca del responsabile.
Ma non solo, anche il regime probatorio viene molto alleviato posto che alla fattispecie si ritiene - giustamente - applicabile l’art. 2052 c.c.. Tale norma, in deroga al regime generale della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. (che richiede la colpa o il dolo del danneggiante), prevede una forma di responsabilità c.d. “oggettiva”, che prescinde cioè dalla colpa del soggetto responsabile. Il proprietario dell’animale, o colui che lo ha in custodia, risponde sempre e comunque dei danni cagionati dall’animale, anche se non ha adottato condotte negligenti o colpose. L’unica circostanza che può esonerare il custode dalla responsabilità è il c.d. caso fortuito, cioè una circostanza eccezionale, non prevedibile in alcun modo e posta fuori dalla sfera di controllo del custode, che abbia assunto un ruolo centrale nella causazione del danno. Per fare un esempio pratico, la Regione potrà certo invocare il caso fortuito se l’animale si trovava in strada a causa di un incendio che ha colpito il bosco dove egli dimorava, o di una frana che lo ha fatto precipitare sulla carreggiata. Al di la di questi casi limite, però, la Regione dovrà ritenersi responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica. Certo, rimane in capo al danneggiato l’onere di provare la dinamica dei fatti, ma ora si è eliminata la necessità di provare la colpa dell’ente, onere che appariva in certe circostanze davvero insuperabile.

23/06/2020

BUONI FRUTTIFERI POSTALI - SERIE Q - DIRITTO DEL CLIENTE AL RIMBORSO INTEGRALE
Tra le varie questioni che quotidianamente mi trovo a dover affrontare, una che ha particolarmente destato la mia attenzione è quella relativa al rimborso dei buoni fruttiferi postali.
Nel corso degli ultimi anni sono infatti venuti a scadenza numerosi buoni trentennali della Serie Q emessi tra il 1986 ed il 1990 ed in molti casi i titolari di tali buoni si sono visti rimborsare da Poste Italiane un importo molto inferiore rispetto a quello che risulterebbe dalle condizioni riportate nel buono. Anzi a dire il vero si tratta di una prassi adottata stabilmente da Poste Italiane.
Perchè?
La causa va ricercata nel Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 il quale aveva disposto una modifica dei tassi di interesse di questi strumenti, livellandone notevolmente i rendimenti soprattutto tra il 20esimo ed il 30esimo anno di validità del titolo.

Tutto legale allora? Assolutamente no, perchè Poste Italiane nell'emettere, dopo il 1986, i nuovi buoni postali della Serie Q, lasciava per errore sui buoni la stampa delle vecchie tabelle che riportavano i maggiori rendimenti previsti prima del DM 13 giungo 1986: i clienti dunque erano convinti di acquistare buoni a condizioni molto vantaggiose ma quando, anni e anni dopo, andavano a riscuotere, avevano la triste sorpresa di ricevere somme decisamente inferiori rispetto a quelle promesse, perchè Poste applicava gli interessi previsti dal DM 13 giungo 1986...
La questione è dunque la seguente: se un Decreto ministeriale dispone un livellamento degli interessi dei buoni fruttiferi postali ma Poste continua ad emettere buoni con stampate le vecchie tabelle con rendimenti più alti, quali condizioni si applicano? Quelle "legali" o quelle riportate sui buoni dati in mano al cliente?
La questione è stata sottoposta più volte all'Arbitro Bancario e Finanziario, il quale ha dato ragione ai clienti: infatti se Poste, anche dopo il decreto Ministeriale del 1986, ha continuato a riportare le tabelle con i vecchi rendimenti, il cliente ha riposto un giustificato affidamento nella effettività delle condizioni che compaiono sul titolo, con le quali Poste ha in sostanza derogato alla disciplina legale. Tale indirizzo è stato adottato in numerose pronunce e può ormai dirsi stabile (una delle più recenti è A.B.F., Collegio di Milano del 05 dicembre 2019). Poste è quindi obbligata a corrispondere al cliente i rendimenti maggiori previsti dal titolo.

In conclusione: se siete in possesso di Buoni Fruttiferi Posatali della serie Q emessi dopo il 1986 fate attenzione perchè molto probabilmente vi verrà offerta alla riscossione una somma minore a quella cui avreste diritto. Il consiglio è quello di consultarvi con un legale prima di accettare il rimborso, per avere la certezza che sia stata liquidata la somma corretta.

15/04/2020

SEPARAZIONE/DIVORZIO - DIRITTO DI VISITA AI FIGLI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS
Il gran numero di Decreti Legge e DPCM pubblicati nelle ultime settimane ha finito col creare non poca confusione nei cittadini su quello che è possibile fare, e sui motivi che legittimano uno spostamento.
L'utilizzo di espressioni come "situazioni di necessità" o "altre specifiche ragioni" adottate, ad esempio, nei testi delle autocertificazioni, finiscono inevitabilmente col lasciare spazi di incertezza che portano gli operatori del diritto ad interrogarsi.
A tale proposito, emblematico è il tema del diritto di visita ai figli: è giustificato lo spostamento di un genitore (separato/divorziato) che eserciti il proprio diritto di visita? Oppure è preminente la tutela della salute pubblica? Nel giro di un mese si sono potute registrare pronunce che hanno espresso posizioni differenti:
in un primo caso il Tribunale di Bari (con decreto del 26 marzo 2020) ha scelto l'opzione più rigorista, ritenendo non giustificato lo spostamento del genitore, data la preminenza della necessità di tutelare la salute pubblica; il Tribunale di Busto Arsizio, invece, (decreto del 03 aprile 2020) si è mantenuto più possibilista. Pur non decidendo, ha chiesto chiarimenti al Servizio Sociale competente (che aveva sospeso il diritto di visita del genitore, limitandolo alle sole videochiamate) richiamando le argomentazioni del padre ricorrente che evidenziava come debba certamente ritenersi situazione di necessità l'esercizio del diritto di visita.

Data la situazione di incertezza, che rischia di creare trattamenti differenti a seconda del Tribunale adito, l’Unione delle Camere Minorili, con un proprio comunicato del 30 marzo ha richiesto al Governo un chiarimento in merito alla legittimità degli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro (ovviamente fatti salvi gli obblighi di quarantena), dato che “si è in presenza di diritti fondamentali, [...] che hanno pari rango, ma vanno bilanciati ponendo al centro di tale equilibrio il migliore interesse delle persone minori di età”.

In attesa di questi chiarimenti, chi scrive ritiene che, come spesso accade, la migliore soluzione sia quella di compromesso, da valutare caso per caso: il diritto di visita andrebbe insomma preservato il più possibile, ma magari rimodulato per limitare il rischio di diffusione del contagio. Così, ad esempio, in luogo di due o tre visite settimanali, se ne potrebbe prevedere una di durata maggiore (limitando in tal modo gli spostamenti) e garantendo al contempo un rapporto genitore figlio di maggiore qualità (nell'interesse dello stesso minore).
La sospensione delle visite potrebbe invece risultare giustificata laddove il genitore (seppur non positivo al virus) manifesti sintomi respiratori che consigliano un periodo di maggiore cautela.

10/01/2020
Di seguito alcune indicazioni sull'obbligo di dotarsi di seggiolini anti abbandono, in vigore da oggi..
07/11/2019

Di seguito alcune indicazioni sull'obbligo di dotarsi di seggiolini anti abbandono, in vigore da oggi..

Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l’obbligo di seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già il 7 novembre. Lo ha deciso improvvisamente il ministero dell’Interno. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. ...

20/06/2018
CONDOMINIO. RIPARTIZIONE SPESE CONSUMO IDRICO.Non è raro che in un condominio si decida, al fine di ottenere tariffe age...
22/03/2018

CONDOMINIO. RIPARTIZIONE SPESE CONSUMO IDRICO.
Non è raro che in un condominio si decida, al fine di ottenere tariffe agevolate, di attivare un'unica fornitura d'acqua per tutti gli appartamenti che lo compongono (anzichè un'utenza separata per ogni condomino), e di ripartire quindi la spesa per il consumo tra i condomini in sede di approvazione del piano di riparto con il metodo millesimale.
Tale prassi può però portare ad alcuni problemi applicativi laddove uno dei condomini sia particolarmente "sprecone", o comunque necessiti di utilizzare grandi quantità di acqua, in quanto gli sarebbe consentito di ripartire la spesa su tutti gli altri.
Il Tribunale di Milano ha adottato una interessante decisione proprio in un caso del genere, nel quale uno dei condomini ha impugnato la delibera assembleare che contabilizzava a suo carico la spesa di €.17.697,50 per consumi idrici, sulla base della lettura di un contatore installato per monitorare il consumo della sua singola abitazione. Il condomino, nel lamentare l'illegittimità dell'installazione del contatore (da lui non autorizzata), chiedeva invece che il riparto avvenisse su base millesimale, secondo il criterio posto dall'art.1123 c.c..
In primo luogo la sentenza in commento effettua una ricognizione della normativa sul tema ed individua il DPCM 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che rende obbligatoria l'installazione di contatori per la misurazione del consumo idrico. Richiama poi una pronuncia della Corte di Cassazione (la n.17557/2014) che ha stabilito il principio per cui "salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese delle bollette dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., in base ai valori millesimali...".
Muovendo da questi punti fermi la sentenza in commento ritiene non solo legittima, ma addirittura doverosa l'installazione (da chiunque effettuata) del contatore relativo alla singola unità immobiliare, e ritiene che solo in assenza di tale strumento possa procedersi al riparto su base millesimale.
Ne consegue la condanna del condomino al pagamento di quanto richiesto dal condominio.
Meritano di essere sottolineate alcune conseguenze implicite in tale indirizzo interpretativo, prima su tutte la nullità di ogni pattuitzione che, in presenza dei contatori di sottrazione nelle singole unità abitative, faccia riferimento a diversi criteri di riparto.

29/01/2018
Merita di essere evidenziata questa recentissima ordinanza del Tribunale di Bari pubblicata su Il Caso.it (http://news.i...
25/01/2018

Merita di essere evidenziata questa recentissima ordinanza del Tribunale di Bari pubblicata su Il Caso.it (http://news.ilcaso.it/news_4174) in tema di USURA.

E' ormai risaputo che molti istituti di credito hanno contrattualmente addebitato, nel corso degli ultimi anni, interessi usurari ai propri (ignari) clienti, cioè interessi superiori al c.d. tasso soglia vigente al momento della stipula. Tale illegittimo comportamento è sanzionato dalla legge, la quale prevede che in caso di applicazione di interessi usurari "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" (art. 1815, comma 2 c.c.).

Tuttavia alcuni Tribunali hanno limitato l'efficacia di tale norma, ritenendo che quando l'usurarietà riguardi i soli interessi di mora (cioè quelli dovuti dal cliente in caso di ritardo nel pagamento della rata), la nullità debba colpire solo questi ultimi, mentre gli interessi c.d. corrispettivi (cioè quelli normalmente applicati sul capitale ad ogni rata) continuerebbero ad essere dovuti.

Tale interpretazione restrittiva non appare però rispettosa del dato normativo: l'art. 1815, comma 2 c.c. prevede infatti DUE ordini di conseguenze:
a) la nullità della clausola che prevede gli interessi usurari;
b) la non debenza di alcun interesse.
L'espressione usata dal legislatore ("...e non sono dovuti interessi.") non è, insomma, una mera formula di stile, volta a ribadire l'ovvia conseguenza della nullità di una clausola contrattuale; è invece anch'essa precetto normativo meritevole di distinta applicazione.

Proprio in questa direzione si muove la recente ordinanza del Tribunale di Bari, che (richiamando anche una pronuncia di legittimità - Cass. Civ. 23192/2017), ravvisa la completa gratuità del mutuo anche in caso di usurarietà dei soli interessi di mora.
Le conseguenze sono importanti, perché è molto frequente che il tasso previsto per gli interessi di mora sia superiore alla soglia di usura: in tal caso il cliente è tenuto a restituire alla banca il solo capitale, con enorme risparmio.

Indirizzo

Via Gramsci N. 6/c/o Centro Comm. Le "La Galleria"
Corciano
06073

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