Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ed il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, istituiscono il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, e regolano il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 bis:
• diritti reali (su cosa propria, di godimento, di
garanzia);
• condominio;
• divisione e scioglimento della comunione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di azienda;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari. In queste ipotesi, la parte che intenda agire in giudizio ha l’onere di tentare preliminarmente la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, il quale deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali, che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nei casi ivi previsti, dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c. 2 del C.P.C., e condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La Camera di "Alternative Dispute Resolution" di ImMediata", attraverso le proprie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, gestisce le procedure di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare proprio i procedimenti di mediazione e conciliazione introdotti e disciplinati dal D.Lgs.