30/10/2020
Il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 oltre ai contributi per le categorie colpite dalle nuove restrizioni, prevede alcune disposizioni in materia di giustizia:
✅ Indagini preliminari (art. 23, Comma 2)
Nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto.
✅ Udienze a porte chiuse (art. 23, Comma 3)
Le udienze dei procedimenti civili e penali, alle quali è ammessa la presenza del pubblico, possono celebrarsi a porte chiuse
✅ Udienze con persone detenute (art. 23, Comma 4)
La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, di quelle internate, di quelle in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, può sempre essere disposta mediante videoconferenze, o con collegamenti da remoto
✅ Udienze penali da remoto (art. 23, Comma 5)
Tutte le udienze possono essere svolte da remoto, con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le udienze di discussione e di rito abbreviato e, salvo il consenso delle parti, le udienze preliminari
✅ Separazioni consensuali e divorzi congiunti (art. 23, Comma 6)
Possibilità di ricorrere all’udienza 'cartolare' anche per i casi di separazione consensuale e procedimento di divorzio congiunto
✅ Giudici in smart working (art. 23, Comma 7)
Il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario
✅ Depositi telematici (art. 24)
Possibilità per gli avvocati penalisti di depositare, da remoto, con pieno valore legale, istanze, memorie e atti mediante il portale del processo penale telematico o tramite invio pec, con obbligo di deposito telematico delle memorie e istanze di cui all'art 415bis cpp
✅ Processo amministrativo, giudizio contabile, processo tributario (artt. 25, 26 e 27)
Possibilità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto.
✅ Detenzione domiciliare (art. 30)
Possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, con obbligo del braccialetto elettronico. La detenzione domiciliare è esclusa per i soggetti condannati a reati espressamente elencati nel Decreto Legge.