l termine stalking, mutuato dalla lingua inglese, significa letteralmente cacciare, inseguire, perseguitare. Esso indica il comportamento di chi, attraverso la propria condotta, affligge un'altra persona, ingenerando in essa un continuo stato di ansia e provocando nella medesima lo sconvolgimento della vita quotidiana. Lo stalking può realizzarsi in qualsiasi relazione interpersonale, non necessar
iamente affettiva. Il d.l. 23 febbraio 2009, numero 11, convertito in legge 23 aprile 2009, introduce in Italia il reato di stalking. rappresenta una fattispecie specializzata della violenza privata: affinché si realizzi l'illecito il codice penale richiede una pluralità di condotte ripetute nel tempo, che cagionino nella vittima un «perdurante e grave stato di ansia o di paura». Di fronte a questo reato, oggi è fondamentale rivolgersi ad un legale perchè il reato è perseguibile a norma di legge. La vittima può querelare o può produrre richieste di ammonimento al questore ma è necessaria l'assistenza di un legale competente. Il legale, anche avvalendosi di altri professionisti (psicologi, psichiatri, medici, medici legali) può dare utili suggerimenti alla vittima e soprattutto può dare alla vittima stessa consulenza riuscendo ad inquadrare se si tratta di condotte del molestatore che di per sè non possono addirittura risultare inoffensive o se invece la condotta è veramente punibile a norma di legge perchè continuata, molesta, assillante e offensiva. Con il riconoscimento della rilevanza penale degli atti persecutori, la vittima potrà costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento del danno subito, sia esso patrimoniale che non patrimoniale (risarcimento che ha la funzione di ristabilire la situazione che il danneggiato aveva prima dell’evento lesivo). Potrà inoltre attivare un autonomo giudizio risarcitorio in sede civile. Affidarsi ad un legale è utile per farsi assistere nel procedimento di richiesta della risarcibilità di eventuali danni patrimoniali ma è ovviamente indispensabile che il legale (poichè l’onere probatorio compete al danneggiato) sappia dimostrare, nelle sedi competenti, che tali danni sono la conseguenza diretta e/o indiretta delle azioni poste in essere dal persecutore. STUDIO LEGALE DOTTI
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