30/04/2026
👨⚖ Non danno diritto all’indennità di disoccupazione le dimissioni volontarie a seguito di un trasferimento in una nuova sede, per quanto molto lontana. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10559/2026.
Nell’accogliere il ricorso dell’INPS, i giudici rimarcano che la previsione dell’art. 3, comma 2, del DLGS 22/2015 (“la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”) richiede una “verifica delle concrete circostanze del caso”.
▪ La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare “l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento" (art. 2103 c.c.).
▪ Queste sono infatti idonee “a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali”, validi per “per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa”.
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