05/10/2021
Matrimonio e convivenza.
Differenze tra matrimonio –unioni civili – coppie di fatto.
Oggi, sono sempre più numerose le coppie che decidono di convivere. A volte, si tratta di fidanzati che, prima di compiere l’impegnativo passo del matrimonio, vogliono mettere alla prova il loro rapporto condividendo la vita di tutti i giorni; in altri casi, i partner non ritengono necessario “ufficializzare” la loro unione, essendo convinti che i sentimenti debbano prescindere dalla firma di un accordo tra loro. In ogni caso, la convivenza tra due persone, a differenza che in passato, viene pienamente accettata nella nostra società, tanto che il legislatore ha addirittura stabilito alcune norme che riconoscono tale situazione ed attribuiscono ai conviventi alcuni diritti analoghi a quelli spettanti alle persone sposate.
Vi sono, tuttavia, differenze tra matrimonio e convivenza. Infatti, nonostante il riconoscimento legislativo e le numerose previsioni a favore dei partner che convivono, le famiglie fondate sul matrimonio continuano a godere di una maggiore protezione, come viene spiegato in questo articolo.
Cominciamo col precisare che, quando parliamo di matrimonio, ci riferiamo indifferentemente sia a quello civile che a quello religioso. La differenza tra l’uno e l’altro, infatti, riguarda soltanto le modalità di celebrazione delle nozze: nel primo caso, esse avvengono al Comune, davanti all’ufficiale di stato civile o a un suo delegato, nel secondo in chiesa, dinanzi a un sacerdote.
Una volta celebrato il matrimonio, le norme che riguardano i coniugi e i loro eventuali figli sono le stesse nell’una e nell’altra ipotesi.
Quanti tipi di convivenza ci sono?
La convivenza consiste nel fatto che due persone, unite tra loro da un legame di tipo affettivo e sentimentale, vivano sotto lo stesso tetto.
La legge [1] ha preso in considerazione tale situazione dando la possibilità ai conviventi di ufficializzare la loro condizione, comunicandola allo stato civile del Comune di residenza. Ciò può avvenire mediante una dichiarazione fatta all’ufficio competente, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. insieme a copia dei documenti di identità dei due partner. Questi ultimi vengono quindi inseriti in un unico stato di famiglia.
Vi sono dunque due tipi di convivenza: quella non ufficializzata e quella comunicata al Comune. In quest’ultimo caso, i due partner vengono denominati coppia di fatto e godono di una condizione che li avvicina a quella delle coppie sposate, sia pure con alcune differenze. Diverse dalle coppie di fatto sono le unioni civili, che la legge riserva al caso in cui i partner siano dello stesso sesso.
Per essere una coppia di fatto occorre però soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenni, di sesso diverso e non essere uniti ad altri da un vincolo matrimoniale o da un’unione civile
Vediamo, a questo punto, tutte le differenze tra le due forme di convivenza e il matrimonio.
Quali sono le differenze nella formazione dell’unione?
Perché due persone siano unite in matrimonio occorre che quest’ultimo venga celebrato dall’ufficiale di stato civile o da un sacerdote, alla presenza di due testimoni. È necessario che gli sposi dichiarino di volersi prendere reciprocamente come marito e moglie; la loro dichiarazione di volontà viene quindi trascritta in un documento, l’atto di matrimonio, che viene poi trascritto nei registri dello stato civile.
In caso di coppia di fatto, invece, i due partner devono semplicemente comunicare all’ufficio di stato civile la loro convivenza. Come abbiamo visto, la comunicazione può essere fatta di presenza o mediante raccomandata; non è necessario che gli interessati la facciano contemporaneamente. La situazione di convivenza non viene trascritta nei registri dello stato civile, ma risulta soltanto dallo stato di famiglia.
Ovviamente, in caso di convivenza non comunicata al Comune, non vi è nessuna formalità da osservare.
Quali sono le differenze nel regime patrimoniale?
Le coppie sposate possono scegliere tra due forme di regime patrimoniale:
· la comunione dei beni. In questa ipotesi, tutto ciò che i coniugi acquistano, anche separatamente, dopo il matrimonio diventa di proprietà comune, fatta eccezione per alcuni beni di carattere strettamente personale (come quelli necessari all’esercizio dell’attività lavorativa di ognuno di loro);
· la separazione dei beni. In questo caso, tutto ciò che i coniugi acquistano dopo il matrimonio diviene di proprietà esclusiva di quello tra loro che ha effettuato l’acquisto.
La legge non prevede nulla in relazione ai rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto; essi hanno però la possibilità di regolarli come preferiscono stipulando davanti a un notaio un contratto di convivenza.
Nelle altre forme di convivenza non vi è questa possibilità: i partner tuttavia, se lo ritengono opportuno, possono acquistare uno o più beni insieme, stabilendo le quote di proprietà di ognuno.
Quali sono le differenze nei diritti e doveri reciproci?
Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione. Entrambi hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli nati dalla loro unione.
Per le coppie di fatto sono previsti diritti e doveri analoghi, ma è escluso l’obbligo di fedeltà: in caso di tradimento il partner che lo ha subito non può avanzare nei confronti dell’altro nessuna pretesa di carattere legale.
In caso di convivenza non dichiarata al Comune, non vi sono diritti e doveri reciproci.
Quali sono le differenze in caso di morte del partner?
Se una persona sposata muore, il coniuge eredita una parte del suo patrimonio, una quota che varia secondo se dall’unione siano o meno nati figli. Non solo. Il vedovo o la vedova è un erede detto necessario o legittimario: ciò significa che gli spetta comunque una quota del patrimonio del coniuge, anche se quest’ultimo ha fatto testamento in favore di altri oppure se, quando era in vita, ha effettuato delle donazioni.
I conviventi, invece, non hanno diritti ereditari reciproci, nemmeno nel caso di coppie di fatto. Per entrambi resta ferma, comunque, la possibilità di fare testamento in favore del partner.
Quali sono le differenze se l’unione finisce?
Per determinare la cessazione dell’unione matrimoniale, occorre seguire una delle procedure previste dalla legge per il divorzio. Non solo: quest’ultimo non può essere immediato, ma deve essere preceduto necessariamente da un’altra procedura, quella di separazione.
Il coniuge separato, se economicamente svantaggiato, ha diritto a un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge; in caso di disaccordo il relativo importo viene stabilito dal giudice.
In caso di convivenza, invece, per separarsi basta cessare la coabitazione. Se si tratta di una coppia di fatto, occorre anche darne comunicazione al Comune perché si proceda alla modifica dello stato di famiglia.
Non è previsto mantenimento a favore dell’ex convivente con basso reddito; tutt’al più, egli può chiedere gli alimenti, cioè una somma minima indispensabile per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Altre differenze, in caso di separazione, riguardano i figli: ne parleremo tra poco.
Quali sono le differenze riguardo ai figli?
Se due persone sposate mettono al mondo un bambino, la legge lo considera, fino a prova contraria, figlio di entrambe. Questo non succede in caso di convivenza: occorre che i genitori riconoscano il bambino come proprio, mediante una dichiarazione fatta all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. In entrambi i casi, comunque, i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati ed istruiti da entrambi i genitori.
Vi sono però differenze tra matrimonio e convivenza riguardo al trattamento riservato ai figli in caso di separazione dei genitori. Intatti, quando due coniugi si separano, anche se lo fanno di comune accordo, le loro decisioni devono essere prese nell’interesse dei loro bambini o ragazzi.
Quindi, tutto ciò che riguarda la scelta del genitore con il quale essi dovranno convivere, le modalità e i tempi di incontro con la madre ed il padre, il contributo che questi ultimi dovranno dare al loro mantenimento deve essere determinato tenendo conto esclusivamente di ciò che è bene per loro. Affinché ciò avvenga, vi è sempre un controllo da parte del tribunale su eventuali accordi dei genitori; se questi sono invece in disaccordo, saranno i giudici a decidere.
La stessa cosa non avviene in caso di separazione di genitori conviventi. Se essi non concordano su ciò che riguarda i figli, potranno rivolgersi al giudice perché sia lui a decidere; ma se, al contrario, sono d’accordo potranno prendere qualsiasi decisione riguardo ai bambini o ragazzi, senza nessun controllo esterno che verifichi che effettivamente venga fatto l’interesse dei minori.
Riepilogando ecco le principali differenze tra Matrimonio e unioni Civili e coppie di fatto
SESSO DEI PARTNER
– MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso – UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso – COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
– MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di culto – UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile – COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza
REGISTRAZIONE E PUBBLICITA’
– MATRIMONIO E UNIONE CIVILE vengono entrambi registrati fra gli atti dello stato civile – COPPIA DI FATTO: la convivenza di fatto risulta solo nello stato di famiglia anagrafico
MALATTIA O RICOVERO DI UNO DEI PARTNER
– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi uno dei componenti la coppia ha diritto di visita, assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge
IMPRESA O DITTA FAMILIARE
– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascuno dei componenti la coppia partecipa agli utili dell’impresa del partner o del coniuge
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascun componente la coppia, in caso di morte del coniuge o del partner, subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSA MORTE DEL PARTNER – Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi in caso di morte di un coniuge o di un partner, spetta all’altro coniuge o all’altro partner superstite il risarcimento del danno
MORTE DEL LAVORATORE – Matrimonio e unione civile sono soggetti allo stesso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, spetta al superstite (coniuge o partner) sia il Trattamento di Fine Rapporto che la Pensione indiretta o di reversibilità – COPPIA DI FATTO: la pensione indiretta o di reversibilità non spetta al componete della coppia superstite; il Trattamento di Fine Rapporto spetta solo se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente defunto
DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE
– Matrimonio e unione civile sono soggetti allo steso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite (coniuge o partner) spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto – COPPIA DI FATTO: il diritto di abitazione al superstite spetta solo per un periodo limitato commisurato alla durata del rapporto di convivenza
COGNOME DEI PARTNER
– MATRIMONIO: la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito – UNIONE CIVILE: si può scegliere un cognome comune tra i cognomi originari – COPPIA DI FATTO: ciascuno mantiene il proprio cognome
REGIME PATRIMONIALE E CONVENZIONI
– Matrimonio e unione civile il regime ordinario è la comunione legale dei beni ma si può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale (con atto notarile) – COPPIA DI FATTO: non è previsto nessun regime patrimoniale particolare, ma la coppia di fatto può scegliere il regime patrimoniale stipulando un contratto di convivenza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata a seconda dei casi)
SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE
– Matrimonio e unione civile in caso di morte di uno dei componenti la coppia (coniuge o partner) al superstite spetta una quota di eredità (con o senza testamento) – COPPIA DI FATTO: il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento in tal senso
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
– MATRIMONIO: è prevista la procedura di separazione e di divorzio, sia giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) che consensuale. Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all’autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato. – UNIONE CIVILE: il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato lo scioglimento all’ufficiale di stato civile – COPPIA DI FATTO: è prevista la risoluzione della convivenza dichiarata all’anagrafe in forma scritta con atto pubblico