Studio Legale Galli

Studio Legale Galli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Galli, Legale, Viale Varese 35, Como.

diritto penale, reato, scena del crimine esecuzione penale
diritto famiglia, crisi di coppia, questioni patrimoniali, affidamento figli, collocamento alienazione parentale

Matrimonio e convivenza.Differenze tra matrimonio –unioni civili – coppie di fatto.Oggi, sono sempre più numerose le cop...
05/10/2021

Matrimonio e convivenza.
Differenze tra matrimonio –unioni civili – coppie di fatto.

Oggi, sono sempre più numerose le coppie che decidono di convivere. A volte, si tratta di fidanzati che, prima di compiere l’impegnativo passo del matrimonio, vogliono mettere alla prova il loro rapporto condividendo la vita di tutti i giorni; in altri casi, i partner non ritengono necessario “ufficializzare” la loro unione, essendo convinti che i sentimenti debbano prescindere dalla firma di un accordo tra loro. In ogni caso, la convivenza tra due persone, a differenza che in passato, viene pienamente accettata nella nostra società, tanto che il legislatore ha addirittura stabilito alcune norme che riconoscono tale situazione ed attribuiscono ai conviventi alcuni diritti analoghi a quelli spettanti alle persone sposate.

Vi sono, tuttavia, differenze tra matrimonio e convivenza. Infatti, nonostante il riconoscimento legislativo e le numerose previsioni a favore dei partner che convivono, le famiglie fondate sul matrimonio continuano a godere di una maggiore protezione, come viene spiegato in questo articolo.

Cominciamo col precisare che, quando parliamo di matrimonio, ci riferiamo indifferentemente sia a quello civile che a quello religioso. La differenza tra l’uno e l’altro, infatti, riguarda soltanto le modalità di celebrazione delle nozze: nel primo caso, esse avvengono al Comune, davanti all’ufficiale di stato civile o a un suo delegato, nel secondo in chiesa, dinanzi a un sacerdote.

Una volta celebrato il matrimonio, le norme che riguardano i coniugi e i loro eventuali figli sono le stesse nell’una e nell’altra ipotesi.

Quanti tipi di convivenza ci sono?

La convivenza consiste nel fatto che due persone, unite tra loro da un legame di tipo affettivo e sentimentale, vivano sotto lo stesso tetto.

La legge [1] ha preso in considerazione tale situazione dando la possibilità ai conviventi di ufficializzare la loro condizione, comunicandola allo stato civile del Comune di residenza. Ciò può avvenire mediante una dichiarazione fatta all’ufficio competente, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. insieme a copia dei documenti di identità dei due partner. Questi ultimi vengono quindi inseriti in un unico stato di famiglia.

Vi sono dunque due tipi di convivenza: quella non ufficializzata e quella comunicata al Comune. In quest’ultimo caso, i due partner vengono denominati coppia di fatto e godono di una condizione che li avvicina a quella delle coppie sposate, sia pure con alcune differenze. Diverse dalle coppie di fatto sono le unioni civili, che la legge riserva al caso in cui i partner siano dello stesso sesso.

Per essere una coppia di fatto occorre però soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenni, di sesso diverso e non essere uniti ad altri da un vincolo matrimoniale o da un’unione civile

Vediamo, a questo punto, tutte le differenze tra le due forme di convivenza e il matrimonio.

Quali sono le differenze nella formazione dell’unione?

Perché due persone siano unite in matrimonio occorre che quest’ultimo venga celebrato dall’ufficiale di stato civile o da un sacerdote, alla presenza di due testimoni. È necessario che gli sposi dichiarino di volersi prendere reciprocamente come marito e moglie; la loro dichiarazione di volontà viene quindi trascritta in un documento, l’atto di matrimonio, che viene poi trascritto nei registri dello stato civile.

In caso di coppia di fatto, invece, i due partner devono semplicemente comunicare all’ufficio di stato civile la loro convivenza. Come abbiamo visto, la comunicazione può essere fatta di presenza o mediante raccomandata; non è necessario che gli interessati la facciano contemporaneamente. La situazione di convivenza non viene trascritta nei registri dello stato civile, ma risulta soltanto dallo stato di famiglia.

Ovviamente, in caso di convivenza non comunicata al Comune, non vi è nessuna formalità da osservare.

Quali sono le differenze nel regime patrimoniale?

Le coppie sposate possono scegliere tra due forme di regime patrimoniale:

· la comunione dei beni. In questa ipotesi, tutto ciò che i coniugi acquistano, anche separatamente, dopo il matrimonio diventa di proprietà comune, fatta eccezione per alcuni beni di carattere strettamente personale (come quelli necessari all’esercizio dell’attività lavorativa di ognuno di loro);

· la separazione dei beni. In questo caso, tutto ciò che i coniugi acquistano dopo il matrimonio diviene di proprietà esclusiva di quello tra loro che ha effettuato l’acquisto.

La legge non prevede nulla in relazione ai rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto; essi hanno però la possibilità di regolarli come preferiscono stipulando davanti a un notaio un contratto di convivenza.

Nelle altre forme di convivenza non vi è questa possibilità: i partner tuttavia, se lo ritengono opportuno, possono acquistare uno o più beni insieme, stabilendo le quote di proprietà di ognuno.

Quali sono le differenze nei diritti e doveri reciproci?

Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione. Entrambi hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli nati dalla loro unione.

Per le coppie di fatto sono previsti diritti e doveri analoghi, ma è escluso l’obbligo di fedeltà: in caso di tradimento il partner che lo ha subito non può avanzare nei confronti dell’altro nessuna pretesa di carattere legale.

In caso di convivenza non dichiarata al Comune, non vi sono diritti e doveri reciproci.

Quali sono le differenze in caso di morte del partner?

Se una persona sposata muore, il coniuge eredita una parte del suo patrimonio, una quota che varia secondo se dall’unione siano o meno nati figli. Non solo. Il vedovo o la vedova è un erede detto necessario o legittimario: ciò significa che gli spetta comunque una quota del patrimonio del coniuge, anche se quest’ultimo ha fatto testamento in favore di altri oppure se, quando era in vita, ha effettuato delle donazioni.

I conviventi, invece, non hanno diritti ereditari reciproci, nemmeno nel caso di coppie di fatto. Per entrambi resta ferma, comunque, la possibilità di fare testamento in favore del partner.

Quali sono le differenze se l’unione finisce?

Per determinare la cessazione dell’unione matrimoniale, occorre seguire una delle procedure previste dalla legge per il divorzio. Non solo: quest’ultimo non può essere immediato, ma deve essere preceduto necessariamente da un’altra procedura, quella di separazione.

Il coniuge separato, se economicamente svantaggiato, ha diritto a un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge; in caso di disaccordo il relativo importo viene stabilito dal giudice.

In caso di convivenza, invece, per separarsi basta cessare la coabitazione. Se si tratta di una coppia di fatto, occorre anche darne comunicazione al Comune perché si proceda alla modifica dello stato di famiglia.

Non è previsto mantenimento a favore dell’ex convivente con basso reddito; tutt’al più, egli può chiedere gli alimenti, cioè una somma minima indispensabile per far fronte alle proprie esigenze di vita.

Altre differenze, in caso di separazione, riguardano i figli: ne parleremo tra poco.

Quali sono le differenze riguardo ai figli?

Se due persone sposate mettono al mondo un bambino, la legge lo considera, fino a prova contraria, figlio di entrambe. Questo non succede in caso di convivenza: occorre che i genitori riconoscano il bambino come proprio, mediante una dichiarazione fatta all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. In entrambi i casi, comunque, i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati ed istruiti da entrambi i genitori.

Vi sono però differenze tra matrimonio e convivenza riguardo al trattamento riservato ai figli in caso di separazione dei genitori. Intatti, quando due coniugi si separano, anche se lo fanno di comune accordo, le loro decisioni devono essere prese nell’interesse dei loro bambini o ragazzi.

Quindi, tutto ciò che riguarda la scelta del genitore con il quale essi dovranno convivere, le modalità e i tempi di incontro con la madre ed il padre, il contributo che questi ultimi dovranno dare al loro mantenimento deve essere determinato tenendo conto esclusivamente di ciò che è bene per loro. Affinché ciò avvenga, vi è sempre un controllo da parte del tribunale su eventuali accordi dei genitori; se questi sono invece in disaccordo, saranno i giudici a decidere.

La stessa cosa non avviene in caso di separazione di genitori conviventi. Se essi non concordano su ciò che riguarda i figli, potranno rivolgersi al giudice perché sia lui a decidere; ma se, al contrario, sono d’accordo potranno prendere qualsiasi decisione riguardo ai bambini o ragazzi, senza nessun controllo esterno che verifichi che effettivamente venga fatto l’interesse dei minori.

Riepilogando ecco le principali differenze tra Matrimonio e unioni Civili e coppie di fatto

SESSO DEI PARTNER

– MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso – UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso – COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

– MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di culto – UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile – COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza

REGISTRAZIONE E PUBBLICITA’

– MATRIMONIO E UNIONE CIVILE vengono entrambi registrati fra gli atti dello stato civile – COPPIA DI FATTO: la convivenza di fatto risulta solo nello stato di famiglia anagrafico

MALATTIA O RICOVERO DI UNO DEI PARTNER

– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi uno dei componenti la coppia ha diritto di visita, assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge

IMPRESA O DITTA FAMILIARE

– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascuno dei componenti la coppia partecipa agli utili dell’impresa del partner o del coniuge

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascun componente la coppia, in caso di morte del coniuge o del partner, subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto

RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSA MORTE DEL PARTNER – Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi in caso di morte di un coniuge o di un partner, spetta all’altro coniuge o all’altro partner superstite il risarcimento del danno

MORTE DEL LAVORATORE – Matrimonio e unione civile sono soggetti allo stesso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, spetta al superstite (coniuge o partner) sia il Trattamento di Fine Rapporto che la Pensione indiretta o di reversibilità – COPPIA DI FATTO: la pensione indiretta o di reversibilità non spetta al componete della coppia superstite; il Trattamento di Fine Rapporto spetta solo se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente defunto

DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE

– Matrimonio e unione civile sono soggetti allo steso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite (coniuge o partner) spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto – COPPIA DI FATTO: il diritto di abitazione al superstite spetta solo per un periodo limitato commisurato alla durata del rapporto di convivenza

COGNOME DEI PARTNER

– MATRIMONIO: la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito – UNIONE CIVILE: si può scegliere un cognome comune tra i cognomi originari – COPPIA DI FATTO: ciascuno mantiene il proprio cognome

REGIME PATRIMONIALE E CONVENZIONI

– Matrimonio e unione civile il regime ordinario è la comunione legale dei beni ma si può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale (con atto notarile) – COPPIA DI FATTO: non è previsto nessun regime patrimoniale particolare, ma la coppia di fatto può scegliere il regime patrimoniale stipulando un contratto di convivenza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata a seconda dei casi)

SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE

– Matrimonio e unione civile in caso di morte di uno dei componenti la coppia (coniuge o partner) al superstite spetta una quota di eredità (con o senza testamento) – COPPIA DI FATTO: il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento in tal senso

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO

– MATRIMONIO: è prevista la procedura di separazione e di divorzio, sia giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) che consensuale. Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all’autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato. – UNIONE CIVILE: il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato lo scioglimento all’ufficiale di stato civile – COPPIA DI FATTO: è prevista la risoluzione della convivenza dichiarata all’anagrafe in forma scritta con atto pubblico

Stalking condominialeOrmai non riesci più a dormire la notte. Quel vicino di casa non ti permette più di vivere serename...
03/10/2021

Stalking condominiale

Ormai non riesci più a dormire la notte. Quel vicino di casa non ti permette più di vivere serenamente: ti spia ogni volta che scendi le scale, cerca di rubarti la posta dalla cassetta, origlia dietro la tua porta e cerca ogni buona occasione per iniziare a litigare. Sei in balia di stalking condominiale: devi fare qualcosa per farlo smettere.
Ebbene, cosa puoi fare per agire legalmente contro il tuo stalker, come raccogliere le prove da far valere in fase giudiziaria e come fare una formale denuncia penale nei suoi confronti?
Lo stalking, inquadrato dall’articolo 612 – bis del codice civile, é individuato come una serie di atti persecutori che danneggiano la serenità di un individuo.
Lo stalking condominiale rappresenta una situazione precisa che viene a crearsi in un condominio, laddove delle discussioni finiscono per sfociare in reati punibili penalmente. Consiste quindi in una serie di atti molesti di lungo periodo tali da creare un disturbo inaccettabile e incidere sulla tranquillità della vita di uno o più condòmini.
Il cosiddetto “decreto sicurezza” convertito nella Legge 38 del 24/04/2009 inquadra il reato di persecuzione: chiunque compie atti persecutori che causano ansia, timore o modificano le abitudini di una persona, é punibile con la reclusione fino a quattro anni.
Affinché gli atti possano configurarsi come persecutori e quindi possa essere avviato un procedimento penale, devono ricorrere alcuni presupposti:
• Gli atti molesti sono reiterati. Non é quindi sufficiente un solo atto, una sola discussione per configurare il reato di stalking. Gli atti devono perdurare nel tempo.
• Le molestie devono generare un senso di ansia, paura, disagio nella vittima oppure costringerla a cambiare le sue abitudini di vita. Per esempio: uno stalker che si fa sempre trovare sotto la fermata dell’autobus costringe la vittima a prendere dei mezzi alternativi.
Prima di arrivare a una denuncia, é bene provare a chiarire la situazione con il diretto interessato. Nello specifico è possibile provare queste “strade”:
• Invita il persecutore a mettere fine alle molestie. Puoi farlo dapprima personalmente, poi tramite una raccomandata A/R che avrai mandato per conoscenza anche all’amministratore di condominio;
• Chiedi un ammonimento del questore. Se lo stalker non cessa dal perseguitarti, puoi presentare una richiesta di ammonimento in questura per stalking condominiale (Legge 38 del 23/04/2009). Il questore una volta ritenuta reale la tua situazione provvederà ad emettere un decreto di ammonimento orale verso lo stalker. E’ una via veloce per ricorrere e chiedere aiuto alla giustizia;
• Se gli atti non cessano puoi procedere con una querela. Puoi denunciare il molestatore entro sei mesi dagli atti persecutori, raccogliendo il maggior numero di prove (telefonate, sms, lettere, registrazioni, testimonianze, email, ecc.). Il giudice, una volta accertate le molestie, potrà emettere nei confronti dello stalker un’ordinanza restrittiva che gli imporrà di non avvicinarsi a te oltre i 500 metri e potrà perfino imporgli di lasciare la sua abitazione.
Se hai deciso di chiedere l’ammonimento del questore o di sporgere querela, devi raccogliere quante più prove possibili. Se non hai alcuna prova da mostrare alle autorità, difficilmente il reato di stalking sarà riconosciuto e non potrai beneficiare di alcuna tutela.
Non c’è un elenco preciso di elementi configurabili come prove, ma sicuramente saranno a favore della tua tesi:
• Lettere, email, messaggi sms a carattere offensivo e denigratorio;
• Registrazione di telefonate moleste;
• Registrazione di conversazioni moleste;
• Testimonianze
Affinché si configuri il reato di stalking é necessario il reiterarsi di atti persecutori. Non é quindi sufficiente un sms o una telefonata. Gli atti devono perdurare nel tempo e incidere sulla serenità della persona, oppure sui beni di proprietà della medesima (Cass. Sez. V penale del 07/03/2011, n. 8832).

Prima della denuncia, é bene provare a risolvere la questione tra privati. Puoi provare a parlare con il condomino che ti perseguita (magari durante una riunione condominiale) oppure inviargli una lettera tramite raccomandata A/R da inviare per conoscenza anche all’amministratore di condominio. Egli é infatti il rappresentante legale del condominio ed é anche il mediatore tra i condomini: può quindi aiutarti in tutta la vicenda.

Se l’intervento dell’amministratore non é sufficiente, prima di passare a una denuncia penale, puoi chiedere un ammonimento del giudice. Si tratta di una ulteriore possibilità prima di intraprendere una causa vera e propria: la richiesta va presentata in questura.

Dovrai presentare i fatti, le prove che attestano gli atti persecutori e se il giudice li riterrà validi, pronuncerà un ammonimento verso lo stalker.
Non si tratta di un procedimento penale, per cui lo stalker non può essere portato in carcere né sanzionato, ma capirà che fai sul serio. L’ammonimento é infatti l’ultimo avviso che gli dai prima della querela vera e propria. Se neanche l’ammonimento riesce a placare le persecuzioni é consigliabile presentare una denuncia penale.
Sarai chiamato a fornire tutte le prove dei fatti e anche l’amministratore sarà chiamato per ricostruire la vicenda, laddove possibile. Se il giudice accerta lo stalking, solitamente la sentenza pronuncia l’allontanamento dal condominio o comunque l’obbligo a mantenere la distanza dalla tua persona.

Riforma del processo civile / Pignoramento immobiliare e vendita diretta da parte del debitoreIl debitore potrà vendere ...
01/10/2021

Riforma del processo civile / Pignoramento immobiliare e vendita diretta da parte del debitore

Il debitore potrà vendere direttamente l'immobile pignorato.

La riforma della giustizia civile punta a semplificare forme e tempi del procedimento esecutivo e tra le maggiori novità che si registrano in quest'ultimo settore, emerge quella che punta a introdurre la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato.

In dettaglio, si legge nel provvedimento, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c. il debitore potrà chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima.

All'istanza del debitore andrà sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e, a garanzia della serietà dell'offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto.

Questa una delle maggiori novità circa la riforma del processo civile atteso che lo scorso 21 settembre il Senato ha approvato il maxiemendamento presentato dalla Commissione Giustizia e relativo al DDL 1662, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

L’obiettivo, ormai noto, è quello di dimezzare i tempi della giustizia civile, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea. Un obiettivo che passa indubbiamente anche attraverso i molteplici interventi in materia di esecuzioni che appunto sono stati approvati.

Recenti pronunce in merito "nuovo" orientamento circa il collocamento paritetico.Con l’affido paritario dei figli via li...
30/09/2021

Recenti pronunce in merito "nuovo" orientamento circa il collocamento paritetico.

Con l’affido paritario dei figli via libera anche al mantenimento diretto

Se i ragazzi passano lo stesso tempo con i genitori va revocato il mantenimento previsto a carico del padre in via provvisoria in favore della madre, e le spese straordinarie si dividono a metà

Se il figlio passa lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre. Con i decreto n.218, il Tribunale di Perugia dà il via libera al mantenimento diretto e concretizza un perfetto affido condiviso. I giudici della prima sezione del tribunale umbro, con una pronuncia innovativa, decidono il ricorso di una ex coppia che, rotta la convivenza, non si trovavano d’accordo né sulla regolamentazione dell’affido né sull’assegno di mantenimento relativo a due figli: un maschio, lontano dalla maggiore età e una femmina vicinissima al 18mo compleanno.

L’equilibrio economico

Sia il ricorrente sia l’ex moglie avevano messo sul tavolo le spese che dovevano affrontare. Il padre aveva il mutuo da pagare e un altro figlio, nato da una relazione more uxorio, da mantenere con uno stipendio di circa 2000 mila euro, guadagnati facendo il responsabile tecnico per una società. La madre, ostetrica ospedaliera, contava su uno stipendio medio di circa 1.600 euro mensili e la proprietà di alcuni immobili, però infruttuosi a causa di una controversia con il comune. Quanto ai figli, la ragazza, serena e studiosa, aveva rapporti complicati con il padre che risalivano all’epoca della convivenza e non voleva essere forzata ad incontrarlo, e rifiutava anche l’aiuto di uno psicologo. Il figlio più piccolo, al contrario, aveva con il padre un rapporto molto stretto e passava con lui 3 giorni e 4 notti tutte le settimane. Per i giudici il quadro è sufficientemente chiaro, sia dal punto di vista economico sia relazionale.

Questa una recentissima e innovativa pronuncia del Tribunale di Perugia.

Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarieIl d.d.l. di riforma della giustizia civile istituisce il rito unico p...
30/09/2021

Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie

Il d.d.l. di riforma della giustizia civile istituisce il rito unico per la famiglia e impone ai CTU di attenersi ai soli protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

La c.d. sindrome da alienazione parentale resta "fuori" dalle aule giudiziarie italiane. È l'effetto di una norma contenuta all'interno del disegno di legge delega di riforma del processo civile. Il testo ha incassato a fine settembre il via libera da parte del Senato, dopo che il Governo aveva posto la fiducia sul testo, e ora si accinge a passare alla Camera per la sua (probabile) definitiva approvazione.

Per approfondimenti Riforma processo civile: via libera del Senato

Della c.d. "Sindrome da Alienazione Genitoriale o da Anaffettività Genitoriale" (Parental Alienation Syndrome - PAS) si è discusso molto negli ultimi anni e il tema ha avuto una certa risonanza anche in virtù del fatto che, nel nostro paese, tale "sindrome" è stata richiamata, direttamente o indirettamente, in occasione di diversi procedimenti riguardanti l'affidamento dei figli.

A teorizzare la PAS è stato per primo lo psichiatra americano Richard Gardner, che l'ha descritta "come un'ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate".

In parole povere, trattasi di "condizionamenti psicologici" messi in atto da un genitore (c.d. alienante) nei confronti dei figli, un "lavaggio del cervello" che ha lo scopo di allontanare la prole dall'altro genitore (c.d. alienato), stimolando nei confronti di quest'ultimo atteggiamenti di astio e disprezzo ingiustificati.


Le critiche alla PAS

Tuttavia, l'esistenza della PAS non è affatto pacificamente condivisa in seno alla Comunità scientifica, anzi, appare assai dibattuta in molti paesi. La maggior parte degli studiosi, infatti, dubita si possa parlare di una vera e propria "sindrome" ed è per questo che la PAS non è ad oggi riconosciuta ufficialmente come un disturbo psicopatologico dalla maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale.

Anzi, la stessa non risulta neppure inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come ha evidenziato il Ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo nel 2020 a un'interrogazione parlamentare sulla PAS.

La mancanza di evidenze scientifiche non ha ostacolato, tuttavia, l'ingresso della sindrome da alienazione parentale nelle aule giudiziarie, dove in alcuni casi ha costituito un criterio che ha guidato l'operato dei giudici, con il supporto dei consulenti tecnici, in vista delle decisioni sull'affidamento dei minori.

Da ultimo, un'autorevole "censura" alla PAS è giunta addirittura dalla Corte di Cassazione, contenuta nelle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale in relazione alla una vicenda di un bambino, allontanato dalla madre e collocato in casa famiglia a seguito delle denunce di violenza a carico del padre.

Leggi anche: Alienazione parentale censurata dalla procura della Cassazione

Il documento, pur non menzionando espressamente la PAS, evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia indicato alcun fatto, circostanza o comportamento tenuto dalla madre e pregiudizievole al figlio, evocando solo concetti evanescenti, come "l'eccessivo invischiamento", "il rapporto fusionale", rispetto ai quali "è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva".

Cosa prevede la riforma del processo civile

In questo percorso dissestato, affatto scorrevole e lineare, emerge da ultimo il fondamentale tassello posto dalla riforma della giustizia civile e contenuto nel d.d.l. che fissa criteri e principi direttivi che dovranno guidare il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nell'attuazione di una serie di riforme.

In ambito squisitamente processuale, una delle maggiori novità è quella che mira a introdurre un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" che riguarderà tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Esclusi dall'ambito operativo del nuovo rito, invece, saranno i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età nonché quelli attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal D.L. 13/2017.

Tale innovazione servirà ad allineare alcune differenze di trattamento a livello processuale tra situazioni analoghe, oltre che a riordinare e semplificare la disciplina attualmente esistente in un'ottica di efficienza e speditezza.

Per quanto riguarda i processi che confluiranno nel rito unico, il legislatore ha inteso conferire un'attenzione particolare a vicende delicate, quali le situazioni in cui siano presenti allegazioni di violenza domestica o di genere, nonché quelle riguardanti i minori e il loro ascolto, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela.
Protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

Il testo prevede, ad esempio, che qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, debba accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto - nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli - di eventuali episodi di violenza.

Ed è a questo punto che arriva la "stoccata" nei confronti della sindrome da alienazione genitoriale. Il disegno di legge delega, infatti, prevede che il consulente del giudice eventualmente nominato dovrà attenersi "ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei".

Come anticipato, la PAS (intesa come sindrome) non beneficia del riconoscimento da parte della comunità scientifica. Ad aver fortemente insistito sull'introduzione di un emendamento contro la sindrome da alienazione parentale sono state le senatrici della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, presieduta da Valeria Valente.

Potere dei condomini di autoconvocare assemblea condominiale: assoluto o circoscritto?I condomini ai sensi dell’articolo...
17/06/2020

Potere dei condomini di autoconvocare assemblea condominiale: assoluto o circoscritto?

I condomini ai sensi dell’articolo 66 disp. att. c.c. possono autoconvocare l’assemblea solo se l’amministratore rimane inerte e non procede alla convocazione della riunione richiesta.
In un condominio quattro condomini, ai sensi dell’articolo 66, primo comma, disposizioni di attuazione al Codice civile, richiedevano all’amministratore di convocare l’assemblea, ponendo all’ordine del giorno, tra l’altro, la revoca del suo incarico e la nomina di un nuovo amministratore.
In data 27.07.2015 l’amministratore convocava direttamente la riunione e la sua nomina veniva confermata dalla collettività condominiale; il verbale di tale assemblea veniva regolarmente inoltrato in data 28.07.2015 a mezzo email e/o pec e/o raccomandata a tutti i condomini.
I quattro condomini sopra detti, non solo non partecipavano alla riunione sopra detta, ma ne convocavano un’altra in data 29.07.2015, nel corso della quale veniva nominato un nuovo amministratore.
Alcuni condomini però impugnavano questa delibera del 29.07.2015, chiedendo al Tribunale di dichiararla integralmente nulla o inesistente, o comunque di annullarla.
Entrambi gli amministratori venivano citati in giudizio. Si creava quindi una situazione particolarmente complessa in quanto il nuovo nominato richiedeva che la domanda fosse respinta, considerando pienamente valida la riunione e relativa decisione; al contrario il precedente amministratore pretendeva in via preliminare la sospensione della delibera del 29.07.2015 che riteneva inesistente, nulla o annullabile.
Il Tribunale annullava la delibera in quanto dalla documentazione allegata agli atti di causa era risultato come l’amministratore, una volta ricevuta la richiesta di convocazione da parte dei quattro condomini (in data 07.07.2015), avesse regolarmente provveduto entro il termine stabilito dall’ art. 66 disp. att. c.c. (dieci giorni) a comunicare a tutti i condomini l’avviso di convocazione.
Per tali motivi il Tribunale ha ritenuto l’assemblea impugnata affetta da un vizio attinente al procedimento di convocazione e come tale annullabile.
La questione veniva esaminata anche dalla Corte d’Appello. Corte d’Appello di Torino – sentenza n. 568 del 27-05-2020
La Corte d’Appello in disaccordo con il Tribunale ha sottolineato come la delibera impugnata, nata dalla convocazione dei quattro condomini, non fosse affetta da un “semplice” vizio di convocazione e come tale annullabile, ma fosse da considerare radicalmente nulla.
La Corte d’Appello infatti ha ritenuto determinate il fatto che l’amministratore avesse tempestivamente e ritualmente provveduto a convocare l’assemblea; del resto, la successiva illecita convocazione dei condomini ha prodotto effetti così gravi da giustificare la nullità della delibera del nuovo amministratore (e la possibilità di impugnare tale decisione senza limiti di tempo), essendosi determinata la presenza contemporanea di due amministratori nominati dalle confliggenti riunioni.
E’ vero che i condomini ai sensi dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile possono quindi autoconvocare l’assemblea solo se l’amministratore rimane inerte e non procede alla convocazione della riunione richiesta?
Come prevede l’articolo 66 disp. att. c.c., l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 c.c., può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
L’articolo 66 dis. att. c.c. riconosce quindi ai condomini un potere di impulso alla convocazione dell’assemblea in presenza di una duplice condizione: a) la formalizzazione della richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’ edificio; b) l’inerzia, per oltre 10 giorni, da parte dell’ amministrazione.
L’eccezionalità del potere di auto convocazione è, pertanto, circoscritto alla sussistenza delle due circostanze sopra indicate in difetto delle quali ai condomini è preclusa ogni possibilità di convocare l’assemblea.
Secondo la Corte d’Appello di Torino l’autoconvocazione in assenza di uno delle condizioni sopra dette rende nulla la delibera.

Indirizzo

Viale Varese 35
Como
22100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 17:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Galli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Galli:

Condividi

Digitare