11/06/2016
La Mediazione Civile e Commerciale di cui al D.lgs. 28/2010 è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie deflattiva dei procedimenti giudiziari. Può essere esperita volontariamente dalle parti per tutti i diritti disponibili.
Nelle materie relative a controversie condominiali, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, la mediazione costituisce condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziaria.
Detta procedura ha una durata massima di 90 giorni e, se le parti raggiungono un accordo, il verbale di mediazione costituirà titolo direttamente esecutivo.
Gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Il verbale di accordo, che pone fine al procedimento conciliativo, è esente dall’imposta di registro fino ad Euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Se la mediazione ha esito positivo, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di Mediazione fino ad Euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.