Avvocato Goffredo Di Nota

Avvocato Goffredo Di Nota L'avv. Goffredo Di Nota si occupa di consulenza e assistenza legale in materia penale.

02/04/2025

CONFISCA DI PREVENZIONE DI BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI A TERZI.
Le Sezioni Unite, con informazione provvisoria n. 3/2025 hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum».
Alla luce di tale principio, è da escludersi, pertanto, che i terzi interessati intervenuti nel procedimento di prevenzione siano legittimati a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

18/11/2024

VALORE LEGALE DI CHAT, SMS ED E-MAIL NEL PROCESSO PENALE.
I messaggi di posta elettronica, i messaggi inviati tramite whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza - e non di documenti - anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme e con le garanzie previste dall'art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza.

Cass. Pen., Sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39548, la quale ha recepito l'orientamento espresso dalla Consulta nella pronuncia Corte Cost., 22 giugno 2023, n. 170.

13/11/2024

FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE COSTITUISCONO IPOTESI CRIMINOSE DISTINTE ED AUTONOME CHE POSSONO CONCORRERE TRA LORO.

Il reato di fuga e quello di omissione di soccorso, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie penali autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, scaturendo la prima (c.d. fuga) dall’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone e la seconda (c.d. omissione di soccorso) dal mancato rispetto dell’obbligo di prestare assistenza e soccorso alle persone rimaste ferite, con la conseguenza che è ravvisabile un concorso materiale - non formale - tra le due ipotesi criminose.
(Corte di Cassazione Penale sez. IV 19/2/2024 n. 7211)

06/11/2024

NOVITÁ IN TEMA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI SANITARI.
Il D.L. 1° ottobre 2024, n. 137, ha introdotto nuove misure per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni.

In primo luogo, le nuove disposizioni sanciscono la rilevanza penale delle condotte di danneggiamento di beni destinati al servizio e all'assistenza sanitaria: A norma dell'art. 635 c.p. (danneggiamento), come da ultimo modificato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero cagionando lesioni personali al personale esercente la professione sanitaria, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Il D.L. ha introdotto rilevanti modifiche per quanto concerne la disciplina processuale: per effetto delle novità legislative è ora consentito l’arresto obbligatorio in flagranza sia in relazione alla nuova ipotesi di danneggiamento dei beni del servizio sanitario., sia con riferimento al delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria

É consentito, altresì, l'arresto in flagranza differita con riferimento ai «delitti non colposi commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

30/10/2024

L'avv. Goffredo Di Nota ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
Abilitato all'esercizio della professione forense è iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni, corsi di formazione e aggiornamento ed è autore di numerose pubblicazioni giuridiche in tema di diritto e procedura penale.
É Collaboratore editoriale della casa editrice "D**e Giuridica Editrice"
Ha ricoperto l'incarico di Docente Aggiunto presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria, Guardia di Finanza, Lido di Ostia (RM) nell'ambito dei corsi "Investigatore Economico Finanziario" (IEF), rivolto al personale del ruolo ispettori della Guardia di Finanza.
Dal 2016 è componente della Commissione di studi "Procedura penale" dell'ordine degli avvocati di Roma.
Dal 2020 è componente della Commissione "Antiriciclaggio" del medesimo ordine professionale.
Si occupa principalmente di consulenza e assistenza legale in materia di diritto penale, nonché in tema amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. 231/01.

Indirizzo

Via Salvo D’Acquisto, 19
Colleferro
00034

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