Studio Legale Associato Milanesi & Milanesi

Studio Legale Associato Milanesi & Milanesi Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto

Diritto Civile, Diritto Pubblico, Diritto del Lavoro e Diritto Commerciale. Trattazione specifica di cause civili, contrattualistica, infortunistica stradale ed esecuzioni immobiliari e mobiliari;
Nell’ambito del Diritto Civile una particolare attenzione è dedicata al Diritto di Famiglia ed al Recupero Credito
Trattazione di cause di diritto societario, bancario, diritto del lavoro e responsabilit

à medica. Attività di consulenza, in relazione a problematiche legali e gestionali, a società, cooperative, altri Enti e patrimoni familiari. Attività giudiziale e stragiudiziale, con particolare riguardo alla redazione di contratti, in relazione alle materie di cui sopra.

24/10/2014

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11/07/2014

Per la legge il "mobbing familiare" non esiste.
Lui la offende e la umilia ma non vi è addebito della separazione se la condotta intimidatrice e prevaricatrice non è stata la causa efficiente della rottura coniugale e il "mobbing familiare" non è invocabile come istituto giuridico ai fini dell'addebito ma è solo un concetto sociologico meramente descrittivo.
Corte di Cassazione sentenza n. 13983 del 19 giugno 2014

02/07/2014

“L’utilizzo da parte della donna di denaro sottratto ai familiari ed ai terzi, per soddisfare la propria esigenza di effettuare acquisti sempre più frequenti e dispendiosi di beni mobili, quali ves...

02/07/2014

Separazione: quando al mantenimento dei figli devono provvedere i nonni
Con la sentenza del 13/5/2014, il Tribunale di Parma si pronuncia sull'onere, in capo agli ascendenti, del mantenimento dei nipoti.

Tale obbligo è stabilito dal codice civile all'articolo 316 bis (che ricalca il testo dell'art. 148 c.c. ante riforma) che così dispone: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

Dal dettato codicistico si evince che, laddove i genitori versino in una condizione economica che non permetta loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati ad adempiere gli ascendenti (i nonni, quindi, ma anche i bisnonni).
Ma quando, esattamente, sussiste l'obbligo di concorso degli ascendenti ?
Lo chiarisce il Giudice parmense.
I casi sono i seguenti:
impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l'"oggettività" si ravvisa quando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica
omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori
omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.
La previsione dell'art. 316 bis c.c. non ha natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare e nella necessita di tutelare i figli minori.
Tra gli ascendenti, l'onere di mantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento "indiretto" fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.
I nonni sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria rispetto ai genitori, come anzidetto.
La regola della sussidiarietà è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010. Nel caso di specie la Suprema Corte ha disposto che " l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".
Quindi, riassumendo: l'obbligo degli ascendenti sorge solo se entrambi i genitori versano nell'oggettiva impossibilità di provvedere ai figli per mancanza dei mezzi: il ruolo dei genitori resta primario, essendo quello degli ascendenti solo sussidiario.
E infatti, se uno dei due genitori non presta il proprio contributo, dovrà farvi fronte in primo luogo l'altro con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo nei confronti del genitore inadempiente e, solo in via secondaria, se v'è totale assenza di mezzi, potrà agire affinchè siano gli ascendenti a prestare il mantenimento per il nipote.

19/06/2014

Coniugi dello stesso sesso: per la Consulta, resta il divorzio imposto, ma la convivenza va regolata

Con la sentenza n. 170/2014, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità viene estesa anche all'art. 31, co. 6 d.lgs. 150/2011, che sostanzialmente replica il testo dell'art. 4 l. 164/1982.
Ad essere colpita dalla dichiarazione di incostituzionalità è l'assenza, nella legge sul transessualismo, della previsione di poter mantenere in vita una convivenza registrata: la violazione che si concreta è quella dell'art. 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In tal senso, richiamando la nota sentenza 138/2014 Corte. Cost. , l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, viene annoverata nell'ambito delle formazioni sociali meritevoli di tutela, e alla medesima viene riconosciuto il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Nel richiamare il proprio precedente, la Consulta coglie tuttavia l'occasione per escludere che la coppia omosessuale possa ottenere riconoscimento solo nelle forme del matrimonio.
Anzi, esclude il contrasto del disposto normativo citato con l'art. 29 Cost., proprio nella misura in cui la nozione di matrimonio, per il nostro ordinamento, presuppone la diversità di sesso tra i coniugi.
In pratica, dunque, la Consulta nega che due persone, sposate, ma divenute dello stesso sesso, possano tener in vita in loro matrimonio, pur esortando il legislatore a interve**re per regolare gli effetti della loro unione.
Il divorzio automatico nel caso di cambio di sesso durante il matrimonio resta, ma è illegittimo, secondo i Giudici, che si passi da una situazione di piena tutela giuridica, laddove il matrimonio sia in essere, ad un vuoto legislativo, allorchè, intervenuto il mutamento di sesso, la coppia, che pure, come nel caso di specie, voglia conservare il rapporto in essere, si trovi invece ad essere, per lo Stato, un nulla, privo di qualsivoglia tutela giuridica.
Conclude quindi la Corte Costituzionale invitando il legislatore ad interve**re in modo sollecito, introducendo con normativa ad hoc una forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia che intenda rimanere tale.

La sentenza in esame non ha quindi soddisfatto il mondo omosessuale, che aveva riposto nella decisione della Corte Costituzionale l'aspettativa di un indiretto riconoscimento del rivendicato diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso: anzi, la decisione rappresenta un passo indietro rispetto a quella precedente del 2010. Non si può che auspicare un intervento legislativo che, quantomeno, colmi l'attuale lacuna normativa.
sentenza Corte Cost. n. 170/2014

12/06/2014

Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente per insubordinazione anche se unico episodio di una carriera trentennale

"La sanzione espulsiva deve considerarsi del tutto proporzionata alla gravità dell'addebito di assenza ingiustificata dal servizio per un lungo periodo, in quanto si tratta di un inadempimento che è indice di grave insubordinazione da parte di una lavoratrice che, data la sua considerevole anzianità di servizio e lo svolgimento di attività sindacale, era consapevole delle conseguenze della propria azione."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 12806 del 6 giugno 2014, ha respinto il ricorso di una lavoratrice avverso il licenziamento disciplinare intimatole dal Comune perché, nella qualità di educatrice della prima infanzia, si era ingiustificatamente assentata dal lavoro per otto giorni nel mese di luglio 2010.
La Suprema Corte ha in proposito ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, "ai fini del licenziamento, la valutazione della condotta del lavoratore in contrasto con obblighi che gli incombono, deve tenere conto anche "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, come nella specie, in virtù della posizione professionale rivestita, essa può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi".

Né va omesso - evidenziano i giudici di legittimità - di sottolineare la correttezza della irrilevanza della unicità dell'episodio rispetto ad una esperienza lavorativa di trentuno anni.

In particolare anche un unico episodio di insubordinazione (nel caso di specie la lavoratrice aveva dichiarato di aver deciso di "non piegarsi" all'ordine di servizio in base al quale era stato determinato quale era il periodo nel quale doveva svolgere il proprio turno di collaborazione nella gestione del servizio estivo extra-scolastico, considerato "vessatorio", assentandosi ingiustificatamente), per come attuato nella presente fattispecie e per la posizione della lavoratrice nell'ambiente di lavoro, appare idoneo a fare ve**re meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, anche senza considerare la particolare delicatezza delle mansioni e l'obiettivo disservizio creato, con incidenza sui turni di presenza.

12/06/2014

Cassazione: rinuncia al mantenimento valida anche se la donna perde il lavoro

L'ordinanza della VI sezione della Cassazione civile n. 12781 depositata il 6 giungo 2014 offre l'occasione per fare il punto in tema di rinuncia all'assegno di mantenimento.

In linea generale, la rinuncia al mantenimento contenuta nella separazione consensuale è ininfluente ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.

Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che nell'accordo di separazione i coniugi abbiano pattuito che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie: in sede di divorzio, infatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sul diritto all'assegno deve rapportare le attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (fra le tante pronunce in tal senso, oltre all'ordinanza citata, anche Cass. civ. 1758/2008).

Diversa è infatti la disciplina sostanziale, la natura, struttura e finalità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile: quest'ultimo, in particolare, presuppone lo scioglimento del rapporto matrimoniale e prescinde dall'obbligo di mantenimento operante in regime di convivenza matrimoniale o di separazione (allorquando, lo ricordiamo, il rapporto di coniugio è ancora in essere): l'assetto economico relativo alla separazione può quindi rappresentare solo un mero indice di riferimento allorchè sia idonea a fornire utili elementi di valutazione.

Ma v'è di più. Da sempre la Cassazione ritiene nulla la rinuncia preventiva all'assegno: in altre parole, gli accordi raggiunti tra i coniugi in sede di separazione personale, che prevedano la rinuncia all'assegno di mantenimento, ed in vista del futuro divorzio, sarebbero nulli per contrarietà all'ordine pubblico e per violazione dell'art. 160 c.c.

Il diritto all'assegno di mantenimento è infatti considerato indisponibile: esso altro non è se non espressione dei doveri d'assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia, sanciti dall'art. 143 cod. civ., e che permangono col venir meno della convivenza matrimoniale. Anche in fase di separazione, infatti, la legge tutela il coniuge debole stabilendo, appunto, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

Nel caso all'esame della Cassazione, si verte nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione: la moglie chiede il riconoscimento di un assegno per sé, al quale aveva rinunciato con l'accordo di separazione omologato, secondo cui a partire da una certa data il marito nulla le avrebbe più versato a titolo di mantenimento, a fronte della sua autosufficienza.
Va precisato che al momento dell'accordo la donna era casalinga.
Successivamente, tuttavia, la presupposizione della donna non si era realizzata: non solo infatti non aveva stabilizzato la propria attività lavorativa, ma era stata addirittura licenziata.

Secondo i Giudici, tuttavia, nessun fatto nuovo era stato allegato a fondamento della richiesta di modifica dell'accordo di separazione: la donna, in altre parole, casalinga era al momento della rinuncia al mantenimento così come priva di lavoro era anche dopo. E il patto rinunciativo non risultava condizionato al reperimento di un lavoro. Va anche rilevato che la cessazione dell'assegno di mantenimento era stata fatta coincidere, nella separazione consensuale, con la donazione alla moglie del 50 per cento della proprietà della casa familiare.

11/06/2014

Più dai durante il matrimonio e più dovrai dare in caso di separazione.
Ĺo ha stabilito la Cassazione secondo cui i regali familiari se costanti e prolungati nel tempo contribuiscono a determinare il tenore di vita e devono essere considerati nella determinazione dell'assegno di mantenimento (Cass. n.13026/2014)

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