Studio Commerciale e Legale Gallella & Partners

Studio Commerciale e Legale Gallella & Partners servizi contabili e fiscali- consulenza del lavoro- consulenza legale

Lo Studio Gallella svolge attività di consulenza fiscale ,aziendale e lavoro dall’anno 1982 sviluppandosi nel corso degli anni grazie alla puntualità e serietà dei servizi prestati alla clientela. La struttura dello Studio si presenta oggi anche come un moderna ed innovativa organizzazione online in grado di offrire ai propri Clienti servizi avanzati con il supporto delle più efficaci e moderne t

ecnologie. Da oggi lo studio si arricchisce dell'area legale in ambito civilistico e giuslavoristico, sia "lato lavoratore" che aziendale

04/09/2026
25/08/2026

STATUTI SOCIETARI, SCATTA IL CHECK-UP DOPO LA RIFORMA

Non tutti gli statuti devono essere modificati. Ma tutti meritano di essere verificati.

La riforma della disciplina delle società di capitali introdotta dal D.Lgs. 47/2026 non determina, infatti, un obbligo generalizzato di riscrittura degli statuti esistenti. Impone però un’attenta ricognizione delle clausole per stabilire quali richiedano un effettivo adeguamento e quali possano continuare a operare attraverso un’interpretazione coerente con il nuovo quadro normativo.

È l’indicazione che emerge dallo Studio n. 63-2026/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

🔎 Governance: il modello deve essere chiaro

Un primo controllo riguarda il sistema di amministrazione e controllo.

Il nuovo articolo 2380 c.c. pone sullo stesso piano i diversi modelli previsti dall’ordinamento. Lo statuto deve quindi consentire di individuare con certezza quello adottato.

Per le società già esistenti non occorre necessariamente intervenire: se il modello prescelto emerge chiaramente dal testo, la clausola può continuare a operare.

L’adeguamento diventa invece necessario quando lo statuto contempla genericamente più sistemi senza effettuare una scelta, rimettendola di volta in volta all’assemblea.

📌 Articoli rinumerati: il vecchio richiamo non è automaticamente inefficace

La riforma ha spostato e rinumerato numerose disposizioni del Codice civile.

La presenza nello statuto di un riferimento a un articolo nella sua precedente numerazione non comporta automaticamente l’inefficacia della clausola: quando la disposizione è stata semplicemente ricollocata, il rinvio può essere interpretato come riferito alla norma oggi corrispondente.

È comunque opportuno censire questi richiami e aggiornarli in occasione della prima modifica statutaria utile.

⚖️ Attenzione alla differenza tra rinvio normativo e clausola statutaria

È probabilmente questo il profilo più delicato.

Se lo statuto contiene un semplice rinvio alla disciplina di legge, il richiamo tende a seguire l’evoluzione normativa.

Se, invece, lo statuto riproduce espressamente il contenuto della vecchia disposizione, quella previsione può aver acquisito una propria autonomia negoziale e continuare a produrre effetti anche dopo la modifica legislativa.

Non basta, quindi, confrontare i numeri degli articoli: occorre interpretare la clausola e ricostruirne la funzione.

⚠️ Le clausole da controllare con maggiore attenzione

Particolare verifica richiedono le disposizioni relative:

* ai requisiti di eleggibilità degli organi di controllo;
* al divieto di concorrenza degli amministratori.

Su entrambi gli aspetti la riforma è intervenuta in maniera sostanziale. Una semplice sostituzione del riferimento normativo potrebbe quindi non essere sufficiente: occorre stabilire quale disciplina sia oggi applicabile e se la previsione statutaria conservi un’efficacia autonoma.

✅ La parola d’ordine non è “riscrivere”, ma “verificare”

Il messaggio operativo è chiaro:

nessun obbligo generalizzato di adeguamento, ma un check-up degli statuti esistenti è oggi quanto mai opportuno.

La verifica dovrebbe concentrarsi almeno su quattro aree:

1. modello di governance previsto dallo statuto;
2. rinvii ad articoli modificati, spostati o rinumerati;
3. distinzione tra rinvii dinamici e clausole autonome;
4. disposizioni sostanzialmente interessate dalla riforma, in particolare quelle relative ad amministratori e organi di controllo.

Per professionisti, amministratori e organi di controllo, il vero tema non è dunque modificare indiscriminatamente gli statuti, ma individuare dove l’intervento sia realmente necessario.

Perché una clausola formalmente ancora presente, ma non più coordinata con la disciplina vigente, può trasformarsi da semplice anomalia redazionale in un concreto problema di governance.

Studio Gallella

FINANZIAMENTI DEI SOCI: IL BONIFICO POTREBBE NON BASTAREPer anni si è ritenuto che la tracciabilità bancaria costituisse...
10/08/2026

FINANZIAMENTI DEI SOCI: IL BONIFICO POTREBBE NON BASTARE

Per anni si è ritenuto che la tracciabilità bancaria costituisse, di per sé, un presidio sufficiente a dimostrare la genuinità di un finanziamento soci.

La più recente giurisprudenza invita, invece, a una lettura assai più rigorosa: non conta soltanto che il denaro sia transitato sul conto della società, ma occorre poter spiegare la sua provenienza, la capacità finanziaria del socio, la finalità dell’apporto e la coerenza dell’intera operazione.

Il tema è tutt’altro che formale.

Una documentazione incompleta, una causale generica o una ricostruzione predisposta soltanto dopo l’avvio di una verifica possono trasformare un’operazione societaria apparentemente ordinaria in un serio problema fiscale.

Ed è proprio qui che si misura la differenza tra registrare un finanziamento e costruirne correttamente la prova.

Una differenza che, spesso, emerge soltanto quando è ormai troppo tardi per rimediare.

La costituzione di una holding rappresenta una delle soluzioni più efficaci nei processi di riorganizzazione societaria,...
07/07/2026

La costituzione di una holding rappresenta una delle soluzioni più efficaci nei processi di riorganizzazione societaria,di passaggio generazionale e di pianificazione dello sviluppo dell’impresa.

26/06/2026

L'incontro ha segnato l'avvio ufficiale di una collaborazione con l'obiettivo di valorizzare il legame tra la categoria e il territorio

24/06/2026

📌 ADC, UNGDCEC e AIDC insieme sulla responsabilità professionale
L’ordinanza Cass. n. 21061/2026 rischia di estendere in modo improprio il ruolo del commercialista, trasformandolo in garante dell’operato del cliente.
La nostra posizione è chiara: la responsabilità resta una obbligazione di mezzi, fondata su diligenza e competenza, non su controlli generalizzati né su scelte autonome del contribuente.
Serve un intervento che ristabilisca equilibrio e certezza del diritto.
👉 Difendere i confini della responsabilità significa tutelare la professione.

ISA farmacie: il correttivo per il 2025 non basta23 Giugno 2026di Alessandro Bonuzzi Le farmacie registrano ancora criti...
24/06/2026

ISA farmacie: il correttivo per il 2025 non basta

23 Giugno 2026
di Alessandro Bonuzzi


Le farmacie registrano ancora criticità nei punteggi ISA 2025, nonostante l’introduzione del correttivo legato al nuovo modello di remunerazione SSN. Le anomalie sembrano derivare anche dagli effetti straordinari delle attività svolte durante il periodo Covid, rendendo necessario un ripensamento più ampio dell’ISA di settore.

Il settore della farmacia ha subito nel corso degli ultimi anni significativi scossoni e turbolenze, soprattutto, ma non solo, a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Codiv-19. Dopo la crisi sanitaria, infatti, le farmacie hanno visto modificata, dal mese di marzo 2024, la remunerazione del SSN per la dispensazione del farmaco; hanno implementato nei propri locali la c.d. farmacia dei servizi, che ha sì allargato l’offerta, ma a fronte di ingenti spese; e hanno dovuto tener testa alla crescente insoddisfazione economica dei propri farmacisti dipendenti, culminata con scioperi nazionali, nonostante un trend del costo del lavoro decisamente in crescita.

Il Fisco, però, non si è adeguato a questo contesto di profondo cambiamento, con la conseguenza che l’ISA di riferimento non ha colto le difficoltà del settore, emerse una volta esauritasi la bolla pandemica. Solo a seguito di ripetute segnalazioni formulate da Federfarma, l’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno previsto un correttivo specifico per tenere conto del nuovo modello di remunerazione SSN, rispetto a quanto osservato nella fase di costruzione dell’attuale ISA DM04U. Di talché, il software applicativo “Il tuo ISA 2026 CPB”, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti lo scorso 13 maggio, tiene conto dell’anzidetto correttivo per l’anno d’imposta 2025.

Federfarma aveva però segnalato all’Agenzia delle Entrate un altro problema, che si era manifestato per gli anni del Covid-19 e per gli anni successivi, e che aveva comportato, in numerose situazioni, dei punteggi ISA inferiori rispetto agli anni precedenti, non giustificati da un apprezzabile cambiamento dei comportamenti.

Una possibile causa era stata individuata e segnalata alla stessa Agenzia delle Entrate nel fatto che una parte consistente delle farmacie, circa la metà ma con incidenze molto differenziate, rispondendo all’appello del Governo, negli anni del Covid, e in particolare nel 2021 e 2022, avevano attivato il servizio per effettuare tamponi e vaccini.

Il compenso percepito per queste prestazioni remunerava un’attività avente margine e natura straordinari, ben diversi rispetto all’attività tipicamente svolta fino a quel momento in farmacia.

Sia il 2021 che il 2022 sono stati compresi negli 8 anni precedenti di monitoraggio dell’ISA e siccome non si è tenuto conto della diversa natura e conseguente marginalità, i punteggi ISA delle annualità successive – 2023, 2024 e 2025 – potevano e possono risultare in molti casi falsati e quindi non corretti.

Per dare ancor più evidenza di tale distorsione e consentire una adeguata analisi mirata ad agevolare il confronto con l’Agenzia delle Entrate e con Sogei, Federfarma, con una Nota specifica inviata a tutte le farmacie associate del Paese, ha chiesto di segnalare i casi che presentano punteggi ISA bassi per l’anno d’imposta 2025 senza un’apparente giustificazione. La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo mail all’indirizzo [email protected] entro il prossimo mese di agosto 2026.

A oggi, a seguito di un’analisi su un campione significativo di farmacie, pare possibile confermare che diversi punteggi ISA anomali si sono verificati anche con riferimento al periodo d’imposta 2025, nonostante l’inserimento del correttivo che tiene conto del nuovo modello di remunerazione SSN. Ciò attesta il fatto che l’aggiustamento introdotto non è sufficiente e sarebbe forse necessario un ripensamento globale del meccanismo di funzionamento dell’ISA applicabile alle farmacie, nonché dell’utilizzo che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ne fanno, venendo l’ISA impiegato come elemento centrale sul quale fondare la pretesa invece che come mero strumento di selezione.

10/06/2026

Rottamazione quinquies degli enti locali: disponibile il modello per l’adesione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il modello che gli enti territoriali dovranno utilizzare per comunicare l’adesione alla rottamazione quinquies, estesa anche ai crediti degli enti locali dalla legge di conversione del decreto fiscale (L. n. 88/2026).

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando copia della deliberazione adottata dall’ente. L’invio dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe derivanti dall’iter di conversione del decreto-legge in materia di accise.

Quali debiti possono essere definiti

La disciplina riguarda le entrate tributarie e patrimoniali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023, con l’esclusione delle somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti.

Restano invece fuori dalla definizione agevolata i crediti affidati ai concessionari privati della riscossione, poiché la normativa interessa esclusivamente i ruoli gestiti dall’Agente nazionale della riscossione.

La legge di bilancio 2026 aveva inoltre previsto una facoltà per gli enti locali di deliberare autonomamente sanatorie sulle proprie entrate, ma tale disciplina non consentiva di attribuire nuovi compiti all’Agenzia della riscossione. Per superare tale limite operativo, il decreto fiscale ha esteso alla fiscalità locale il meccanismo della rottamazione quinquies già previsto a livello statale.

Le scadenze per contribuenti ed enti

Dopo l’adozione della deliberazione comunale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a pubblicare l’elenco dei carichi potenzialmente definibili entro il 15 settembre 2026.

I contribuenti interessati potranno quindi presentare domanda di adesione dal 16 settembre fino alla fine di ottobre 2026, utilizzando le modalità telematiche predisposte dall’Agenzia.

Successivamente sarà comunicato l’importo dovuto e il relativo piano di pagamento, che potrà estendersi fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza fissata al 31 gennaio 2027.

Decadenza dal beneficio

Per il mantenimento della definizione agevolata si applicano le stesse regole previste per la rottamazione quinquies statale.

Il beneficio viene meno se:

* il pagamento avviene con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza;
* non viene versata una rata;
* il versamento risulta insufficiente.

È comunque prevista una tolleranza di cinque giorni, entro la quale il pagamento conserva la propria efficacia senza determinare la decadenza dalla procedura agevolata.

Ⓜ️ Modello che gli enti territoriali dovranno utilizzare per comunicare l’adesione alla rottamazione quinquies
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28/05/2026

Nuovo corso e cambio della guardia per i giovani professionisti del settore economico e contabile sul territorio. Nella giornata del 26 maggio, la sede di

Indirizzo

Via Roma 202
Cirò Marina
88811

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30

Telefono

096231766

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