Legale Iannucci

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25/07/2021
23/02/2021

LA TARIFFA ORARIA DELL’AVVOCATO

Cerchiamo di capire quanto possa valere un’ora di lavoro di un avvocato.
Nel 2019, con riferimento ai grandi studi legali d’affari milanesi, la Rivista legalcommunity.it ha elaborato un dato medio in base alla del legale.
Nel caso di counsel, salary partner e lead partner, i compensi orari sono pari nell’ordine a 300, 350 e 450 euro l’ora, in pochi i casi i lead partner, secondo la ricerca, “possono ancora fatturare più di 600. Il costo orario di un associate varia da 150 a 270 euro a seconda che si tratti di un junior o di un managing associate. I praticanti costano mediamente 115 euro l’ora”.
La varia, oltre che in base all’anzianità del legale certamente in base alla posizione geografica in cui è sito lo studio e in base al prestigio dello stesso.
Mediamente al nord si attesta, secondo una nostra stima, dai 400 a 200 Euro/ora, al centro sui 300/150, al sud e isole 300/100.
La a si applica specialmente nelle o di .
Per l’attività fuori studio normalmente le tariffe vengono incrementate del 20%, oltre il rimborso delle spese.
Difficilmente la tariffazione oraria viene utilizzata nel contenzioso. Come avvocati, in questo caso, dobbiamo ragionare in termini di “obbligazione di mezzi”, perché nel giudiziale gli avvocati non hanno il pieno controllo della pratica, essendo coinvolti soggetti terzi, giudici, controparti etc. Nel contenzioso civilistico, pertanto, la determinazione del compenso, è in genere affidata ai c.d. parametri ministeriali forensi ex DM 55/2014, che sono subentrati (certamente semplificandolo) al rimpianto sistema delle tariffe obbligatorie.
La problematica afferente alla degli e del preventivo la tratteremo in un prossimo intervento.
Tornando al sistema della tariffazione oraria, si deve notare che alcuni studi la ritengono ormai superata, poiché comporta un dislivello di interessi col cliente, che può pensare che l’avvocato sia è spinto a essere meno efficiente e più lento. Spesso il cliente tende ad essere meno partecipe all'opera del legale, pensando di dover sostenere maggiori costi. L’avvocato, secondo tale prospettiva, sarebbe incentivato ad impiegare più tempo per guadagnare di più.
Invero, la tariffazione oraria richiede fiducia nei compilati dall’ e un suo maggior lavoro perché si devono registrare le attività svolte. Inoltre, la parcella diviene imprevedibile e incerta, diventando così una spersa non pianificabile da parte del cliente, che ha spesso l’esigenza di conoscere il costo complessivo della prestazione.
“La tariffa oraria è imprevedibile e incerta. È antitetica rispetto ai principi di prevedibilità, pianificazione e certezza” sostiene Stefano Battaglini su 4Clegal. In tal senso, si era, infatti, già espresso Richard Allen, consulente senior di Burcher Jennings, esperto di legal pricing e acceso sostenitore del superamento dell’hourly rate, che spinge spesso i professionisti ad abbassare le pretese di partenza, pur di ottenere l’incarico, ma finisce inevitabilmente per creare problemi. Le alternative, dice Allen, sono molte più di quelle che si possono immaginare. le cosiddette alternative fee arrangements (AFA), quali il per o fase del progetto, la tariffa oraria con , “a successo” e abbonamento mensile.
Fermo restando che, a norma dell’art. 2233 c.c. il compenso deve essere commisurato all’importanza, complessità e valore della pratica, lo stesso deve essere concordato per iscritto, il ché renderà più trasparente il rapporto cliente/avvocato oltre che più semplice il recupero delle proprie competenze, ove dovesse sopravvenire un contenzioso con il proprio assistito, eventualità questa, che, purtroppo, si sta verificando sempre più frequentemente.

23/12/2020

Coronavirus limiti di forza maggiore e responsabilità

La lettura deve per forza maggiore iniziare da una premessa, la pandemia, integrando una causa di forza maggiore e di necessità, escluderebbe la responsabilità del medico, o renderebbe inesigibile un corretto adempimento da parte della struttura sanitaria.
«Costituisce causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 del codice civile la sproporzione tra le risorse disponibili e il numero di pazienti, determinatasi nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che abbia cagionato l’impossibilità di eseguire esattamente la prestazione sanitaria».
Si consideri poi quanto previsto dall’art. 2236 c.c.
È bene chiarire sin d’ora che la previsione, anche se dettata con specifico riferimento alla responsabilità contrattuale, è senz’altro applicabile anche in ambito aquiliano “in quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione dell’attività professionale in genere, sia che essa si svolga sulla base di un contratto, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio.
L’articolo, nel dettaglio, esclude la responsabilità del prestatore d’opera per quei danni cagionati nell’esecuzione di una prestazione implicante “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, fatta eccezione solo per la ricorrenza del dolo o della colpa grave.
Così delimitato il campo d’applicazione della norma, non vi sono dubbi circa l’astratta applicabilità dell’esimente alla situazione emergenziale in corso. Il Coronavirus, quale pandemia globale mai studiata dalla comunità scientifica e dilagata in Italia prima che nel resto d’Europa, integra senz’altro il caso eccezionale di cui all’art. 2236 c.c.
Tanto premesso in linea generale, nulla vieta di esaminare le diverse ipotesi che si configurano nel caso concreto e analizzare dei possibili casi di responsabilità da danno da contagio covid -19 focalizzando l’attenzione principalmente sulla struttura sanitaria e sulle regioni.
Di indubbio rilievo sono le ipotesi in cui il danno sia derivato da una carenza organizzativa della struttura sanitaria. Si consideri l’ipotesi in cui il decesso, o l’aggravamento della patologia, siano stati causati da un ricovero tardivo in terapia intensiva. La colposa carenza organizzativa della struttura stessa discenderebbe da un contratto atipico di spedalità comprensivo, oltre che delle prestazioni mediche in senso stretto, di una serie di altre prestazioni, quali alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature adeguate, sicurezza degli impianti, custodia dei pazienti, apprestamento di medicinali, nonché messa a disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, nel numero e con le competenze adeguati, anche nelle situazioni di urgenza .
La legge Gelli-Bianco nata con l’intento primario di cristallizzare il regime della responsabilità medica su un duplice binario: responsabilità extracontrattuale del singolo esercente (art. 7) e contrattuale, diretta ex art. 1218 c.c. o indiretta ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria ha individuato nella sicurezza delle cure una parte costitutiva del diritto alla salute, “anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.
La responsabilità della struttura, più nel dettaglio, sarà ravvisabile in genere, nel caso in cui non siano garantiti: (a) adeguata (in termini di tipologia, ovvero di numero) strumentazione o macchinari necessari per la prestazione sanitaria, ivi inclusi quelli necessari per le emergenze; (b) presenza di personale sanitario in numero e con una specializzazione adeguati; (c) sicurezza dell’ambiente ospedaliero, nonché (d) custodia e protezione dei pazienti più vulnerabili (malati di mente, minori). Questo concetto va poi confrontato con un caso di specie come la morte di un paziente non ricoverato in terapia intensiva per insufficienza dei posti letto, ovvero non curato adeguatamente per carenza di personale sanitario (o personale specializzato), farmaci o strumentazione. Oppure al caso in cui pazienti ricoverati per patologie diverse contraggano il Covid-19 in ambiente ospedaliero, a causa di carenze organizzative della struttura. In tale circostanza la riflessione va fatta sulla mancata adozione delle precauzioni indispensabili per scongiurare il rischio del contagio da parte dei reparti Covid-19.
È opportuno rammentare che – secondo costante giurisprudenza – la struttura sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. dei danni patiti dal paziente a seguito di infezioni nosocomiali contratte durante la degenza, nel caso in cui tali pregiudizi siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura.
In tale contesto e nella casistica sopra menzionata potrebbe insinuarsi un caso di responsabilità di danno da contagio.
Spunto di riflessione diversa se il contagio da coronavirus sia dovuto al singolo cittadino che non rispetta la quarantena e contagia o pur avendo sintomi evidenti non sceglie l’isolamento. Tali fattispecie potrebbero portare alla categoria del danno da contagio, nelle differenti varianti legate alle emotrasfusioni o similmente da contagio di virus HIV e ricercarne le similitudini per riscontrare possibili casi di responsabilità per contagio da Covid-19 sulla scorta del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Meriterebbe un studio specifico la possibilità di responsabilità per contagio da Covid-19 da far gravare sulle regioni e legata alle seguenti problematiche: 1) scarsità di tamponi; 2) mancanza di posti letto; 3) ritardi nel trasporto e nel ricovero dei malati. Insufficienza dei macchinari per la ventilazione artificiale, che ha costretto i medici a decidere quali pazienti intubare e quali lasciare andare; 4) diversi protocolli per i tamponi: a chi viene fatto subito a chi mai; 5) diverse modalità di cura: chi viene curato a casa e poi si aggrava; chi viene portato subito in ospedale.
In tutti questi casi il campo di applicazioni dello stato di necessità, l’esimente della situazione emergenziale, la mancata conoscenza del virus, l’ applicazione di misure di contenimento, mancanza di protocolli di terapie non escluderanno a priori e sempre la responsabilità delle strutture ospedaliere ne tantomeno delle regioni. Sarà l analisi del caso concreto a far emergere ipotesi di responsabilità di danno da contagio da Covid- 19 e la giurisprudenza a costruire una casistica adeguata

07/04/2020

Coronavirus,
gli operatori delle strutture sanitarie tutelati come
infortuni sul lavoro

La nota Inail 17 marzo 2020 impone la trattazione dei casi di Covid 19 nel personale sanitario, dipendente, come infortunio sul lavoro.I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. È considerato infortunio sul lavoro il contagio avvenuto “in occasione di lavoro”: ossia, non solo sul luogo di lavoro (azienda, ufficio, cantiere, ecc.) ma anche in altre situazioni riconducibili all’espletamento del rapporto di lavoro, quindi nel tragitto casa-lavoro, o in trasferta di lavoro, e in ogni altra situazione di lavoro. In caso di contagio in una di queste occasioni, il dipendente ha diritto alle tutele INAIL anche per il periodo di quarantena.La tutela Inail copre l’intero periodo di isolamento domiciliare o quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta. A favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi — immunodepressi, con patologie oncologiche o che hanno in corso terapie salvavita — il decreto legge prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

15/03/2020

VENDITA ONLINE
registrazione
Al fine di potere partecipare alla vendita online è obbligatoria la registrazione al portale specifico indicato secondo le seguenti condizioni:
1. la partecipazione alla vendita telematica è riservata ad utenti con età minima18 anni;
2. in fase di registrazione occorre indicare un indirizzo e-mail valido in quanto tutte le comunicazioni circa gli sviluppi relativi alle vendite telematiche, i rilanci effettuati e le aggiudicazioni dei beni, avverranno tramite e-mail;
3. non è consentito cedere a terzi le credenziali di accesso che rimangono personali e riservate.
iscrizione alla vendita
L’iscrizione alla vendita online avviene secondo i seguenti criteri:
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• Pagamento della cauzione con bonifico bancario: Iscrizione previa autorizzazione a ricezione delle coordinate del bonifico.
• Pagamento della cauzione mediante assegni circolari: Iscrizione immediata previa autorizzazione.
versamento e restituzione cauzione
Versamento cauzione
In fase di iscrizione alla vendita online il sistema potrà richiedere preventivamente il versamento di una cauzione pari al 10% dell’importo base d’asta o secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.
La cauzione potrà essere versata con le seguenti modalità:
• mediante la procedura guidata di autorizzazione su carta di credito;
• a mezzo bonifico bancario secondo le istruzioni fornite dal sistema in fase di iscrizione alla gara;
• mediante assegno circolare.
Restituzione cauzione
In caso di mancata aggiudicazione del bene, la cauzione verrà restituita entro 48 ore dal termine della gara.
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• per i pagamenti effettuati con bonifico bancario l’importo verrà restituito mediante bonifico sul conto corrente bancario o secondo modalità comunicate dall’utente.
aggiudicazione e saldo prezzo
L’aggiudicazione dell’articolo o dello stock in vendita avviene effettuando il rilancio più alto entro il termine ultimo previsto dal sistema e riportato nella scheda dettagliata.
Al temine della gara, in caso di aggiudicazione, si dovrà procedere al pagamento del saldo prezzo entro e non oltre 48 ore lavorative scegliendo la modalità di pagamento secondo quanto indicato nel successivo punto 7 “Metodi di pagamento”.
metodi di Pagamento
L’aggiudicatario dell’articolo o dello stock in asta si impegna a pagare il prezzo del valore di aggiudicazione, ovvero dell'offerta più alta da lui effettuata, entro e non oltre 48 ore dalla data di aggiudicazione.
Il pagamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
• presso la sede di zona del Commissionario mediante assegno circolare previo appuntamento;
• pagamento con carta di credito attraverso la procedura guidata presente nel pannello di controllo dell’utente;
• tramite bonifico bancario.

13/04/2018

– È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo elenco completo dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, impiantistica che si possono effettuare in casa senza Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratt...

07/03/2018

Le tabelle per la valutazione del grado di invalidità civile

17/06/2017

a voi che vi avvicinerete a questo sito vi chiedo attenzione e perche no senso critico....se è nato questo sito è anche per aiutare gli altri...dettare linee guide per capire come muoversi difronte a problematiche complesse che vi possono toccare da vicino.......il mio impegno sarà cercare di renderlo al massimo uno strumento utile per la collettività....grazie

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