13/02/2020
Con L. 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta Legge Cirinnà, in Italia, è stata introdotta la disciplina per le unioni civili, a tutela delle coppie che di fatto vivono come se fossero unite da vincolo matrimoniale, garantendo alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio. Secondo la legge, conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile possono essere sia persone eterosessuali oppure dello stesso sesso.
L’unione civile si costituisce con dichiarazione di fronte a due testimoni e all'ufficiale di stato civile del Comune, che provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La convivenza di fatto tra due persone, formalizzata nei modi sopradetti diviene unione civile e pone in essere un nucleo familiare che, nonostante sia diverso da quello matrimoniale, è allo stesso modo considerato dall’ordinamento meritevole di tutela.
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
In caso di malattia grave da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l’altro a rappresentarlo nelle decisioni in ambito di salute.
Al convivente è riconosciuto anche il diritto di visita e di assistenza.
Il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni, se invece ha figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo.
Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Con la stessa legge, in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio, ma non sono “registrate” e sono le convivenze di fatto, che sicuramente sono le meno tutelate e saranno oggetto di una prossima pubblicazione.