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30/05/2022
SUCCESSIONI EREDITARIEIl testatore muore lasciando due o più testamenti: qualè quello valido?Come diceva il celebre filo...
19/06/2017

SUCCESSIONI EREDITARIE
Il testatore muore lasciando due o più testamenti: qualè quello valido?

Come diceva il celebre filosofo Eraclito «poiché tutto muta, meno la legge del mutamento», anche i desideri e le volontà delle persone cambiano, a volte, solo perché si maturano idee diverse con l'avanzare degli anni, altre volte, a seguito di mutamenti di situazioni e di rapporti. Così, all'improvviso tutto cambia.
Quanto detto si traduce in materia successoria nella necessità per colui che ha già redatto un testamento di provvedere alla stesura di un secondo testamento più in linea con le sue nuove volontà, come mutate nello scorrere del tempo.
Il nuovo testamento può poi contenere una clausola espressa di revoca delle precedenti dichiarazioni (utilizzando, ad esempio, la seguente formula "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria") oppure può non far riferimento al vecchio testamento.
In questo secondo caso, l'art. 682 Cod. Civ. sancisce che il testamento posteriore, che non contiene espressamente la revoca delle disposizioni precedenti, annulla solo le disposizioni che sono incompatibili con il nuovo testamento.
Si pone, quindi, il problema dell' interpretazione delle volontà testamentarie.
È bene sin da subito precisare che l'interpretazione delle disposizioni testamentarie segue le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti, ma rispetto a questi ultimi, è caratterizzata da una più penetrante ricerca delle volontà del de cuius, che va al di là della mera dichiarazione scritta.
Tra le altre, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1362 Cod. Civ. in materia di interpretazione dei contratti, che impone di non fermarsi al significato letterale delle parole bensì di ricercare la volontà del testatore.
La suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che tale volontà deve essere individuata all'esito di un esame globale della scheda testamentaria e non di una singola disposizione.
Pertanto, è possibile attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello letterale, quando dalla valutazione complessiva dell'atto emerge chiaramente che abbiano un significato diverso, e così interpretate, esprimono, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass. Civ. Sez. II, sent. 28.07.2015 n. 15931).
È, altresì, consentito qualora dal testo dell'atto non emerga con chiarezza l'effettiva volontà del de cuius, far riferimento, seppure in via sussidiaria, ad elementi cosiddetti estrinseci, purchè attinenti alla sua persona, quali, ad esempio, la sua mentalità, la sua cultura, la sua condizione sociale, la sua consuetudine di rapporti.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la presenza di più testamenti contenenti disposizioni differenti, impone un'attenta ricostruzione della volontà del de cuius che può concretarsi in una complessa operazione ermeneutica, al fine di poter stabilire le quote spettanti agli eredi.

IL TENORE DI VITA NON VALE PIU'Addio ai divorzi milionari, la Cassazione taglia l'assegno di mantenimento10 Maggio 2017c...
11/05/2017

IL TENORE DI VITA NON VALE PIU'

Addio ai divorzi milionari, la Cassazione taglia l'assegno di mantenimento

10 Maggio 2017
cassazione

E' "l'indipendenza o l'autosufficienza economica" dell'ex coniuge il parametro per stabilire l'assegno di divorzio, che ha "natura assistenziale". E' il principio sancito dalla prima sezione civile della Cassazione che, con una sentenza depositata oggi, supera il precedente orientamento di giurisprudenza che collegava la misura dell'assegno al parametro del "tenore di vita matrimoniale".

Dopo "quasi 27 anni", la Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento "attuale": con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, "il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale".

Dunque, secondo i supremi giudici, va individuato un "parametro diverso" nel "raggiungimento dell'indipendenza economica" di chi ha richiesto l'assegno divorzile: "Se è accertato che - si legge nella sentenza depositata oggi - è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto". I principali indici che la Cassazione individua per valutare l'indipendenza economica di un ex coniuge sono il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione

Addebito separazione e violenza domesticaApprofondimenti sui temi del diritto di famigliaIl mobbing familiare: una diver...
10/05/2017

Addebito separazione e violenza domestica

Approfondimenti sui temi del diritto di famiglia

Il mobbing familiare: una diversa configurazione del fenomeno dei maltrattamenti in famiglia.

La fattispecie del mobbing familiare o coniugale come identificatrice di comportamenti denigratori nei confronti del coniuge in grado di annullare la personalità e ridurre l'autostima della vittima.

Uno degli aspetti più frequenti nella condizione di disagio intrafamiliare che può sfociare nella separazione (anche se allo stesso tempo può costituirne un freno inibitore) e che emerge nella fase di consulenza davanti il professionista, è quello relativo al così detto mobbing familiare.

Il riferimento, tuttavia, non può essere ad una solo condotta che uno dei coniugi tiene nei confronti dell'altro ma, piuttosto, si deve intendere la concomitanza di una serie di comportamenti (alcuni dei quali potrebbero avere autonoma rilevanza ad esempio di tipo penale) che vengono ripetuti costantemente in danno del partner.
Tali comportamenti (mutuando le considerazioni e le osservazioni proprie del diritto del lavoro) si concretizzano una serie di vere e proprie vessazioni (soprattutto di tipo psicologico) che portano il soggetto destinatario a sminuire la propria personalità, ad annullare la propria autostima.
Così, ad esempio, dai semplici apprezzamenti negativi sulle capacità di gestione del menage familiare, si passa alla costante denigrazione dell'aspetto fisico, delle capacità del coniuge, alla sistematica demolizione dell'integrità della personalità mediante l'insulto, il rifiuto di ogni apprezzamento e via dicendo. Oltre la descrizione delle condotte (il cui spettro è davvero infinito e solo in parte riconducibile a schemi fissi), per definire la sussistenza di una ipotesi di mobbing familiare o mobbing coniugale, è necessario che tali condotte si ripetano nel tempo e che l'effetto psicologico vada oltre quello che, ad esempio, può essere attribuito ad un semplice litigio.

Quello che caratterizza il mobbing coniugale é la distruzione della personalità del partner che cade in uno stato di depressione indotta dal mobber (dai suoi comportamenti) nella quale la perdita completa dell'autostima e l'annullamento della personalità sono, spesso, lo strumento per indurre l'allontanamento della vittima. Raramente tali condotte assumono la configurazione di maltrattamenti fisici ma ciò non è da escludere considerata la scarsa tendenza a portare all'attenzione dell'autorità tali episodi: la vittima cade in uno stato paragonabile a quello delle vittime di violenze, spesso restie per paura o vergogna (che in questo caso sono direttamente indotte dalle azioni del mobber) a denunciare quanto subito.

Tornando dunque alla definizione degli elementi costitutivi la fattispecie, può essere utile riferimento la sentenza del T.A.R. Campania (Napoli Sez. II n. 2036 del 20 aprile 2009) - nella prospettiva di mutuare elementi dal diritto del lavoro - che afferma come: "il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi: a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente; b) l'evento dannoso; c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno; d) la prova dell'elemento soggettivo". Mentre, sotto il profilo della sussistenza dell'ipotesi di mobbing familiare o mobbing coniugale nell'ambito di un giudizio relativo alla separazione dei coniugi (in questo caso ai fini dell'addebitabilità),

Proprio una sentenza del Tribunale di Napoli ha affermato come: "la continua denigrazione di un coniuge da parte dell'altro, integrando il c.d. "mobbing", può comportare l'addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi" .

Agevolazioni acquisto prima casa, entro i 18 mesi si può scegliere tra lavoro e residenza.Chiarimenti da parte dell’Agen...
29/04/2017

Agevolazioni acquisto prima casa, entro i 18 mesi si può scegliere tra lavoro e residenza.

Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Con la risoluzione n.53/E viene sottolineato che il bonus prima casa resta valido anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto.

La risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi.

La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato

Mutui: tassi, erogato, valore dell'immobile, cos'è successo nel primo trimestre 2017.Aumentano le richieste di finanziam...
27/04/2017

Mutui: tassi, erogato, valore dell'immobile, cos'è successo nel primo trimestre 2017.

Aumentano le richieste di finanziamento per l'acquisto di una casa da parte dei mutuatari e cresce anche l'importo erogato. Nel primo trimestre le domande di mutui hanno registrato un +17%, mentre gli erogati hanno fatto segnare un +21%.
Dall'analisi emerge anche che se da una parte diminuisce il valore medio dell'immobile, dall'altra aumenta quello delle somme richieste, seppur di poco.

Nel primo trimestre 2017 la cifra che gli aspiranti mutuatari hanno richiesto alle banche è stata pari a circa 132.500 euro, il 5% in più del 2016.
L'erogato è cresciuto più o meno con lo stesso passo (4%) arrivando oggi a circa 123.100 euro. Nel periodo il 78% delle richieste è stata a tasso fisso, con il variabile al 18,5%. Pressoché invariati la durata del finanziamento (21 anni) e l'età del richiedente (40 anni).

"Il graduale aumento dei tassi di riferimento a cui stiamo assistendo ha convinto gli italiani che il 2017 potrebbe essere l'ultima occasione per assicurarsi tassi fissi così competitivi".

Bancarotta: la sentenza dichiarativa di fallimento è (e non può essere) condizione obiettiva di punibilità. Depositate l...
25/04/2017

Bancarotta: la sentenza dichiarativa di fallimento è (e non può essere) condizione obiettiva di punibilità.

Depositate le motivazioni della sentenza Santoro.

L'8 febbraio scorso la Corte di Cassazione si era pronunciata sul tema della natura della sentenza dichiarativa del fallimento nella bancarotta prefallimentare affermando il seguente principio di diritto: «la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità.

Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata tale condizione».

Giorni fa sono state depositate le motivazioni.
* «Il collegio ritiene – scrive la Corte –, in adesione alla prevalente dottrina, che la dichiarazione di fallimento costituisca, rispetto al reato di bancarotta prefallimentare condizione obiettiva di punibilità ai sensi dell’art. 44 c.p.».
* «La dichiarazione di fallimento – si legge nelle motivazioni – non aggrava in alcun modo l’offesa che i creditori soffrono per effetto delle condotte dell’imprenditore; ne consegue che, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità che restringe l’area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento».

Ritiro della patente per chi usa il telefono alla guida   Il Ministero dei Trasporti sta per varare un pacchetto di norm...
18/04/2017

Ritiro della patente per chi usa il telefono alla guida



Il Ministero dei Trasporti sta per varare un pacchetto di norme molto severe contro chi usa il telefonino alla guida.

Le distrazioni per l’uso dello smartphone sono sempre più frequenti e provocano anche gravi incidenti.

”A chi fa uso durante la guida di telefoni cellulari, smartphone o apparecchi simili bisogna applicare sanzioni più severe fino a prevedere la sospensione della patente di guida per un periodo determinato”. Lo ha detto al Salone della Giustizia il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini.

Si pensa così ad un decreto a maggio senza aspettare le modifiche del Parlamento al codice della strada: un provvedimento che, qualora fosse rispettato l’impegno del governo, rischia di fare una strage di patenti.

Se il progetto dell’esecutivo diventerà presto legge, il ritiro della patente scatterà già alla prima violazione, mentre oggi è prevista come sanzione accessoria solo nel caso in cui il cattivo comportamento sia ripetuto nel tempo

Cassazione, con l’sms all’amante la separazione costa di piùSentenza n. 5510 del 6 marzo 2017Un sms non cancellato costa...
10/04/2017

Cassazione, con l’sms all’amante la separazione costa di più

Sentenza n. 5510 del 6 marzo 2017

Un sms non cancellato costa carissimo ...attenzione!!

Attenzione agli sms inviati all’amante, costituiscono un motivo sufficiente per la separazione con addebito a carico del coniuge. A stabilirlo la Cassazione, che ha confermato una pronuncia della Corte d’appello di Milano che, occupandosi della separazione di una coppia del capoluogo lombardo, “ha giustificato l’addebito per la violazione dell’obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare” del marito, e scoperti e letti ‘attentamente’ dalla moglie.

"Ti faccio piangere”, sì alla minaccia anche se alla frase non seguono i fattiCassazione, Sez. V sentenza n. 12756/2017:...
04/04/2017

"Ti faccio piangere”,
sì alla minaccia anche se alla frase non seguono i fatti

Cassazione, Sez. V sentenza n. 12756/2017: “ai fini dell’integrazione del reato di minaccia è necessaria la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima senza che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente“

“Il mio scopo nella vita è farti piangere”, è questa la frase incriminata che la Corte di Cassazione ha ritenuto penalmente rilevante.

Una frase pronunciata all’epilogo di un rapporto ormai giunto davvero agli sgoccioli e che è costata al suo autore la condanna per il reato di cui all’art. 612 c.p. riconosciuto in ciascun grado di giudizio.
Ciò nonostante l’imputato non si dava per sconfitto è Negava l’addebito e, in particolare, di aver pronunciato le minacce ritenendo, peraltro, che un’espressione di tal genere non era neppure oggettivamente rilevabile.
Con sentenza n. 12756/2017 la Sez. V della Corte di Cassazione respingeva il suesposti motivo di ricorso.
La Corte preliminarmente tiene a sottolineare come le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste “da sole” a fondamento della decisione giudiziale in quanto le regole previste dall’art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni di quest’ultima.

L’art. 192, co. 3 c.p.p., è bene richiamarlo, stabilisce infatti che solo “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Resta fermo, però, l’indice di “credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere in tal caso più pregnante e rigorosa”. Credibilità e attendibilità che alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, la Corte riteneva sufficientemente raggiunte.

Analizzava infine il reato di minaccia ex art. 612 c.p. sostenendo che “elemento essenziale del reato in esame è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché ingiusto e possa essere dedotto da una situazione contingente”.

Tale situazione è stata ben verificata dal Tribunale e correttamente tale organo, sostiene la Suprema Corte, ha ritenuto sussistente il reato di minaccia.

Quando registrare una conversazione di nascosto non è reato? E quando la registrazione di nascosto è una prova documenta...
04/03/2017

Quando registrare una conversazione di nascosto non è reato? E quando la registrazione di nascosto è una prova documentale pienamente ammessa?
È ammessa come prova nel processo penale la registrazione fonografica di conversazione ad opera di un soggetto che sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi.

E’ noto che fino a qualche tempo fa i nostri giudici non gradivano le registrazioni effettuate di nascosto. Ma adesso qualcosa sta cambiando, e registrare una conversazione di nascosto non solo non è reato, ma la registrazione può essere, nel processo penale, un prova documentale piena.
Qualche anno fa, infatti, registrare una conversazione di nascosto, ossia effettuata senza il consenso dell’interlocutore, non era ammesso e la registrazione non era producibile in giudizio; se poi nella conversazione emergevano dei dati sensibili della persona registrata, colui che l’aveva effettuata poteva essere passibile di denuncia penale.
A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18908/2011:che così dispone: “Integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione”.
Ne deriva che La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile.

Accordi di separazione: nullo il patto sull’assegno di divorzioCassazione Civile, sez. I, sentenza 30/01/2017 n° 2224La ...
02/03/2017

Accordi di separazione: nullo il patto sull’assegno di divorzio
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 30/01/2017 n° 2224

La corresponsione di una rilevante somma di denaro non può essere arbitrariamente valutata dal giudice come anticipazione sia dell'assegno di separazione che di divorzio.

La disposizione di cui all’art. 5 legge 898/1970 non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secondo diritto", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio.

L'accordo sulla corresponsione "una tantum" richiede sempre una verifica di natura giudiziale.

La Corte di Cassazione - sentenza 30 gennaio 2017, n. 2224 - ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva desunto dal pagamento di un’ingente somma di denaro avvenuta in corso di separazione tra i coniugi, l’esistenza di un accordo di corresponsione di mantenimento una tantum.

Il caso
Nell’ambito del giudizio di divorzio, la Corte d’appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado revocando alla moglie l’assegno di mantenimento, dichiarando cessato l’obbligo di mantenimento del figlio maggiore e riducendo il mantenimento del figlio studente.

La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione di revoca dell’assegno divorzile, la circostanza, avvenuta in corso di separazione personale dei coniugi, dell’avvenuto versamento da parte del marito in favore della moglie, della somma di quasi due milioni di euro.

Così facendo egli avrebbe inteso corrispondere alla donna quanto le sarebbe spettato a titolo di assegno di mantenimento e di assegno divorzile, dovendosi considerare che il predetto importo, per la sua consistenza, assorbiva, per almeno vent'anni, l’originaria richiesta di un assegno divorzile di 7.000 euro mensili già avanzata.

Quanto al figlio maggiorenne studente, non ancora autosufficiente, avendo lo stesso abbandonato gli studi universitari ed essendo alla ricerca di un lavoro, il padre avrebbe dovuto contribuire al suo mantenimento nella misura di 1.500 euro mensili, somma predeterminata sulla base della retribuzione media di un laureato al primo impiego.

La sentenza della Cassazione
La Corte suprema ha accolto tutti i motivi di ricorso evidenziando la contrarietà della pronuncia della Corte Milanese a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

In primo luogo non è corretto equiparare e unificare l’assegno di mantenimento nella separazione all’assegno divorzile, stante la diversità dei presupposti per il loro riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere eseguito verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.

La liquidazione in concreto dell'assegno, se il coniuge richiedente non è in grado di mantenere con i propri mezzi il suddetto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. 15 maggio 2013, n. 11686).

A tal fine, occorre tenere in considerazione non soltanto i redditi e le sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato.

La Corte territoriale ha invece valorizzato, in maniera quasi esclusiva, il fatto della corresponsione della somma di quasi due milioni di euro, avvenuta nell'anno 2006, attribuendole la valenza di anticipazione non solo dell'assegno di separazione, ma addirittura di quello di divorzio.

La valutazione, definita come arbitraria, contrasta con l'orientamento della Cassazione secondo cui gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio sono affetti da nullità perché stipulati in violazione del principio fondamentale d’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.

Comunque, l’accordo sulla dazione una tantum, avrebbe richiesto una verifica di natura giudiziale (Cass. Civ. 8 marzo 2012, n. 3635), che nella specie non c’è stata.

L’attribuzione di somme di denaro in favore della moglie, può rilevare ai fini dell’accertamento delle disponibilità patrimoniali della stessa, sempre che la somma sia rimasta nella sua disponibilità.

Infine, la Corte milanese avrebbe completamente omesso di valutare le condizioni economiche dell'onerato, importante imprenditore nel campo della produzione cinematografica.

Anche, per quanto attiene le decisioni circa il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, sono state accolte le censure della ricorrente.

Se si predetermina il contributo ancorandolo al reddito medio di un giovane laureato, si ha la totale disapplicazione del principio di proporzionalità e dei criteri stabiliti per la determinazione dell'assegno, con particolare riferimento alle esigenze attuali dei figli, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, ai tempi di permanenza e alle risorse dei genitori stessi.
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