15/11/2021
LA PRIVACY NEL RAPPORTO DI COPPIA
Diversi giudici hanno ritenuto che le prove acquisite in modo illegale, comprendendo anche la violazione della privacy, non possano essere utilizzate in un processo.
Si correrebbe il rischio di prendere una querela per “abusivo accesso a sistema informatico” o “interferenza illecita nella vita privata” altrui.
Quando la coppia entra in crisi, le stesse credenziali vengono utilizzate per controllare il profilo social altrui e spiare le chat intrattenute con altre persone.
Compaiono le prime conversazioni riservate dove viene manifestata un’attrazione fisica con un’altra persona, il coniuge geloso si introduce nella conversazione, scrive delle risposte che possano manifestare il coinvolgimento sentimentale tra i due, e riesce nel suo intento.
Modifica le password di accesso all’account in modo che il titolare non possa più entrare, fotografa la chat e la porta al giudice per dimostrare l’infedeltà del coniuge e negargli l’assegno di mantenimento.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione quello appena evidenziato non è un comportamento lecito. La condivisione di username e password con il partner non è un’implicita autorizzazione all’introduzione nel profilo social dell’altro, del quale, in modo lecito, si è in possesso delle chiavi di accesso.
Sussiste il reato di “abusivo accesso a sistema informatico” che viene punito ai sensi dell'art. 615ter del Codice Penale.
Senza dimenticare la connessione servita per modificare la password del profilo.
Se, esagerando, si utilizza il social simulando di essere il titolare del profilo scatta un altro reato, la sostituzione di persona.
Secondo i Supremi Giudici, se la moglie prima della rottura ha fatto sapere al marito nome utente e password, non si può lo stesso escludere “l’abusività degli accessi” on line che l’uomo ha compiuto.
Soprattutto perché il marito ha potuto ottenere un risultato di sicuro in contrasto con la volontà della moglie, vale a dire, la conoscenza di conversazioni riservate e l’estromissione della titolare dal suo account Facebook.
Secondo la Cassazione non scatta in automatico nessuna scusante a causa della lecita conoscenza delle chiavi di accesso, anche meno, se si modificano le credenziali impedendo l’accesso al titolare o se si utilizza il social per scrivere ingiurie su terzi sotto la falsa identità di chi appare.
Entrare nel profilo Facebook di partner o coniugi che abbiano comunicato le loro credenziali di accesso, è lo stesso un reato se avviene contro la loro volontà.
ACCESSO NEL TELEFONINO DEL CONIUGE-COMPAGNO-CONVIVENTE:
Stesso discorso del profilo social, sia se si possiede il codice di sblocco, e sia se il telefono non ne è fornito, il coniuge-convivente non può accedere al "device" dell'altro senza espressa autorizzazione.
D'altronde non avere codice di sblocco e averlo comunicato al coniuge è la stessa cosa.
Il diritto alla privacy non può avere limiti neanche tra coniugi o tra conviventi.
Il matrimonio o una relazione di fatto, basandosi sulla convivenza, non possono escludere il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Il diritto alla riservatezza deve essere sempre tutelato e, in caso contrario, si ha il reato di “interferenze illecite nella vita privata”.
Non ha importanza se le informazioni altrui rilevate servano per fare valere un proprio diritto in tribunale.