Divorce Italia, esperti di separazioni e divorzi

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05/10/2022

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Separazioni e Divorzi On Line

La nuova frontiera delle separazioni e divorzi. In Italia.Veloci, facili, on line e quindi economici.
04/10/2022

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Separazioni e Divorzi On Line

Quando alla cliente consigli, nonostante tutto, discrezione ed eleganza...La cliente:
10/05/2022

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STOP ALL'ASSEGNO DIVORZILE SE L'EX HA UNA RELAZIONE STABILE, ANCHE SENZA COABITAZIONE.La nuova convivenza dell'ex coniug...
08/05/2022

STOP ALL'ASSEGNO DIVORZILE SE L'EX HA UNA RELAZIONE STABILE, ANCHE SENZA COABITAZIONE.

La nuova convivenza dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando a tal fine la coabitazione.

Viene rimesso in discussione il concetto di convivenza che per gli Ermellini non va confuso con la coabitazione. Ai fini della convivenza more uxorio infatti non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente.

la Corte afferma dunque che la convivenza giuridicamente è definita in sostanza come un legame tra due soggetti maggiorenni, uniti da un rapporto stabile di natura affettiva e di reciproca assistenza morale e materiale spontanea e reciproca. Del resto la legge stessa prevede che le coppie conviventi possano, non debbano, indicare un a residenza comune. Entrambi infatti hanno la possibilità di conservare due dimore distinte. La coabitazione di conseguenza ha valore indiziario in relazione alla prova dell'esistenza di una convivenza di fatto.

(Fonte: StudioCataldi)

24/01/2022

ASSEGNO AL FIGLIO MAGGIORENNE?
Si ma, dipende.

L.'obbligo di mantenere i figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nel caso in cui, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori. In particolare, se il figlio ha concluso il proprio percorso di studi grava su di quest’ultimo l’onere di provare:

1. di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente,
2. di essersi impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).

No al mantenimento, sì agli strumenti di sostegno al reddito.
Il genitore gravato dall’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente può chiederne la cessazione. Il giudice per escludere la sussistenza del diritto deve accertare i seguenti presupposti:

a) l’età del figlio che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all’avanzare dell’età dell’avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»,
b) il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
c) l’impegno profuso nel reperimento di un’occupazione.

Secondo la Cassazione, qualora il figlio maggiorenne, dotato di titolo professionale, non abbia trovato un’occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è lo “strumento” del mantenimento che può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa. Il giovane adulto deve ricorrere ad altri strumenti di ausilio che sono finalizzati a dare sostegno al reddito. Naturalmente, resta fermo l’obbligo alimentare (ex art. 433 c.c.) da azionarsi in ambito familiare «per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso».

Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere in rapporto all’età dell’avente diritto:
- il conseguimento del titolo professionale,
- nonché la sua mancata attivazione nel cercare un’occupazione adeguata.

LE TASSE UNIVERSITARIE SONO SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI? VANNO DIVISE AL 50% FRA EX CONIUGI?I giudici della Corte di C...
19/11/2021

LE TASSE UNIVERSITARIE SONO SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI?
VANNO DIVISE AL 50% FRA EX CONIUGI?

I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato il recente orientamento, dove si conferma che le spese straordinarie sono esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l’altro genitore, che vanno accertate volta per volta.

Secondo la Corte, le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, quindi, non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità.

Quindi, se ne desume, che sono a carico del genitore collocatario, qualora nell’atto di separazione o divorzio non sia stabilito diversamente.

LA PRIVACY NEL RAPPORTO DI COPPIADiversi giudici hanno ritenuto che le prove acquisite in modo illegale, comprendendo an...
15/11/2021

LA PRIVACY NEL RAPPORTO DI COPPIA

Diversi giudici hanno ritenuto che le prove acquisite in modo illegale, comprendendo anche la violazione della privacy, non possano essere utilizzate in un processo.
Si correrebbe il rischio di prendere una querela per “abusivo accesso a sistema informatico” o “interferenza illecita nella vita privata” altrui.
Quando la coppia entra in crisi, le stesse credenziali vengono utilizzate per controllare il profilo social altrui e spiare le chat intrattenute con altre persone.
Compaiono le prime conversazioni riservate dove viene manifestata un’attrazione fisica con un’altra persona, il coniuge geloso si introduce nella conversazione, scrive delle risposte che possano manifestare il coinvolgimento sentimentale tra i due, e riesce nel suo intento.
Modifica le password di accesso all’account in modo che il titolare non possa più entrare, fotografa la chat e la porta al giudice per dimostrare l’infedeltà del coniuge e negargli l’assegno di mantenimento.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione quello appena evidenziato non è un comportamento lecito. La condivisione di username e password con il partner non è un’implicita autorizzazione all’introduzione nel profilo social dell’altro, del quale, in modo lecito, si è in possesso delle chiavi di accesso.
Sussiste il reato di “abusivo accesso a sistema informatico” che viene punito ai sensi dell'art. 615ter del Codice Penale.
Senza dimenticare la connessione servita per modificare la password del profilo.
Se, esagerando, si utilizza il social simulando di essere il titolare del profilo scatta un altro reato, la sostituzione di persona.
Secondo i Supremi Giudici, se la moglie prima della rottura ha fatto sapere al marito nome utente e password, non si può lo stesso escludere “l’abusività degli accessi” on line che l’uomo ha compiuto.
Soprattutto perché il marito ha potuto ottenere un risultato di sicuro in contrasto con la volontà della moglie, vale a dire, la conoscenza di conversazioni riservate e l’estromissione della titolare dal suo account Facebook.
Secondo la Cassazione non scatta in automatico nessuna scusante a causa della lecita conoscenza delle chiavi di accesso, anche meno, se si modificano le credenziali impedendo l’accesso al titolare o se si utilizza il social per scrivere ingiurie su terzi sotto la falsa identità di chi appare.
Entrare nel profilo Facebook di partner o coniugi che abbiano comunicato le loro credenziali di accesso, è lo stesso un reato se avviene contro la loro volontà.

ACCESSO NEL TELEFONINO DEL CONIUGE-COMPAGNO-CONVIVENTE:

Stesso discorso del profilo social, sia se si possiede il codice di sblocco, e sia se il telefono non ne è fornito, il coniuge-convivente non può accedere al "device" dell'altro senza espressa autorizzazione.
D'altronde non avere codice di sblocco e averlo comunicato al coniuge è la stessa cosa.
Il diritto alla privacy non può avere limiti neanche tra coniugi o tra conviventi.
Il matrimonio o una relazione di fatto, basandosi sulla convivenza, non possono escludere il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Il diritto alla riservatezza deve essere sempre tutelato e, in caso contrario, si ha il reato di “interferenze illecite nella vita privata”.
Non ha importanza se le informazioni altrui rilevate servano per fare valere un proprio diritto in tribunale.

L'EX CONIUGE PUO' AVERE DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE IN CASO DI CONVIVENZA STABILE CON UN'ALTRA PERSONA.- "L’in...
12/11/2021

L'EX CONIUGE PUO' AVERE DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE IN CASO DI CONVIVENZA STABILE CON UN'ALTRA PERSONA.

- "L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

- Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

- A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio."

(Cass. Sezioni Unite 32198/2021)

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