Studio Legale Tortolone

Studio Legale Tortolone Civile, penale, condominiale, amministrazioni di sostegno. Materie civilistiche, fallimentari, tutele curatele. Condominio.

04/05/2026

Successione, ora puoi dividere i beni anche se un erede è irreperibile e non risponde: ecco come sbloccarla
Hai un parente introvabile che blocca la successione? Non sei condannato ad aspettare per sempre. Esistono strumenti legali precisi che ti permettono di tutelare i tuoi diritti e ottenere la tua parte di eredità, anche senza rintracciare l'erede fantasma.
La legge prevede una via d'uscita concreta: la divisione parziale. L'art. 762 del c.c. prevede implicitamente che escludere uno o più beni dalla divisione non rende nullo l'accordo tra le parti. Quei beni restano semplicemente in comunione e potranno essere divisi successivamente tramite un cosiddetto "supplemento di divisione", come confermato dalla Cassazione Civile, Sez. 2, n. 9869 del 15 aprile 2025 e dal Tribunale di Salerno

30/04/2026

Condominio, scatta la rimozione se installi infissi o tende da sole di colore diverso dagli altri: nuova sentenza
In tema di modifiche a infissi, scale e tende in condominio, il Tribunale di Bari chiarisce quando anche lavori su proprietà privata violano il decoro architettonico e possono essere rimossi

12/03/2026

Condominio, se approvi il bilancio senza contestarlo accetti
tutti i debiti degli anni precedenti: nuova sentenza
Nel condominio, chi tace - o, peggio, vota a favore - paga. Una recente
sentenza del Tribunale di Palermo stabilisce in modo netto che
l'approvazione dell'ultimo rendiconto chiude definitivamente i conti con il
passato, rendendo impossibile qualsiasi contestazione sulle morosità
degli anni precedenti.

Con la sentenza n. 5223/2025, il Tribunale di Palermo ha messo un punto fermo su una
questione che, da anni, genera liti nei condomini di tutta Italia: un condomino che approva
senza riserve - l'ultimo rendiconto non può più tornare indietro e contestare i debiti maturati
negli anni precedenti. Ogni bilancio condominiale, infatti, ingloba i saldi di chiusura di quelli che lo
hanno preceduto. Le morosità passate non scompaiono, ma si trasferiscono nel documento più
recente come voci attive del credito vantato dal condominio nei confronti del singolo proprietario. Il
via libera assembleare a quel documento equivale, di fatto, al riconoscimento implicito di tutto ciò
che vi è contenuto.

07/11/2025

Brutte notizie per gli inquilini morosi: la riforma introduce una procedura amministrativa speciale, che consentirà in tempi molto rapidi l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Purtroppo è ormai cronico e in costante crescita il fenomeno della morosità accertata nei contratti di locazione abitativa. Tale problematica colpisce in modo sistemico il sistema giudiziario civile e incide profondamente sui rapporti tra proprietari e conduttori. Ogni anno si registrano oltre 70mila richieste di esecuzione di sfratto, di cui più di 20mila portano all’effettivo rilascio dell’immobile; nella quasi totalità dei casi — oltre l’80% — la causa è la morosità.

L’obiettivo della riforma si fonda su tre principi fondamentali:
efficientamento del sistema giudiziario: ridurre il contenzioso civile in materia di locazioni, in particolare gli sfratti per morosità, che oggi sovraccaricano i tribunali e generano ritardi incompatibili con le esigenze di certezza e rapidità. A tal fine, viene introdotta una procedura amministrativa semplificata speciale, che limita il ricorso al giudice mantenendo comunque le necessarie garanzie difensive per il conduttore;
tutela della proprietà e del diritto al rilascio: garantire al proprietario dell’immobile il diritto al godimento del bene locato e alla regolarità dei pagamenti. In presenza di una morosità manifesta e incontestata, il locatore potrà ottenere il recupero dell’immobile senza ostacoli eccessivi, rivolgendosi — nei casi previsti — alla Autorità per l’esecuzione degli sfratti (AES);
proporzionalità e giustizia sostanziale: assicurare un equilibrio tra i diritti delle parti, prevedendo per il conduttore garanzie difensive, un termine per sanare la morosità e la possibilità di accedere a misure di sostegno pubblico, così da evitare una compressione ingiustificata dei diritti abitativi.

Il fulcro della riforma ruota, dunque, intorno all'istituzione di un nuovo organismo, un ente pubblico autonomo posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Tale Autorità rappresenta il soggetto competente, al quale il locatore può rivolgersi per ottenere il titolo esecutivo di rilascio dell’immobile, nei casi di morosità locativa protratta per almeno due mesi consecutivi e comprovata da idonea documentazione: contratto di locazione registrato, estratti conto bancari, ricevute di pagamento o comunicazioni formali inviate al conduttore.

30/10/2025

Bollette non pagate dall'inquilino, non devi saldarle tu, a meno
che il contratto non sia a tuo nome: nuova sentenza

Con una rilevante sentenza di pochi giorni fa, il Tribunale di Massa spiega che - in tema di affitto e bollette non pagate dal conduttore - il locatore non risponde in solido, senza un contratto diretto con il fornitore del servizio.
I contratti di locazione si basano su una serie di regole civilistiche ben precise, ma c'è un dubbio che talvolta insorge nei proprietari: quando un inquilino non paga le bollette, può essere chiamato
a risponderne anche il locatore? La fruizione o disponibilità del servizio idrico, di per sé, fa scaturire un obbligo di natura contrattuale in capo al proprietario, tenuto - quindi - a pagare in via solidale?
Ebbene, la risposta, in base a una recente decisione del Tribunale di Massa - la n. 503 di questo mese - è negativa: in linea generale, il proprietario non può essere considerato solidalmente responsabile per i debiti gravanti sull'inquilino che non li onora.
A meno che non sussista una precisa condizione: il contratto lo deve vincolare direttamente al fornitore del servizio.
Nel caso concreto analizzato dal giudice toscano, un inquilino aveva persistito nel non pagare le bollette legate ai consumi nell'immobile, tanto che la società fornitrice di servizi idrici aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, in solido, verso le proprietarie dell'immobile.
La consistente somma da pagare era pari a più di 34mila euro e - in particolare - oltre 12mila euro erano imputati alle locatrici, come corrispettivo per la fornitura dell'acqua. Tuttavia, come emerso dai
fatti di causa, le fatture non saldate erano intestate meramente alla società conduttrice.
Le proprietarie, ritenendo infondata la richiesta, si sono opposte giudizialmente al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca in aula. La società idrica, dal canto suo, ha affermato che le proprietarie fossero comunque da ritenersi responsabili in solido, sulla scorta dell'applicazione dell'art. 11 del proprio regolamento, secondo cui:
il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che intenda continuare a usufruire del servizio idrico, è tenuto a stipulare un nuovo contratto a proprio nome;
in ipotesi di mancata comunicazione della variazione, rispondono in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto sia l'anteriore intestatario.
Seguendo questa interpretazione, dopo che la conduttrice aveva riconsegnato gli immobili, le proprietarie - rientrate nella disponibilità dei loro spazi - sarebbero diventate "utenti di fatto". E, non avendo aderito e firmato un nuovo contratto, sarebbero state solidalmente obbligate a saldare anche i debiti pregressi gravanti sull'inquilino.
Con la sentenza n. 503, il Tribunale di Massa ha così affrontato una questione di rilievo generale in materia di locazione, fornendo una risposta di orientamento per una pluralità di casi analoghi: il
fatto di possedere o usare l'immobile - e quindi, in teoria, beneficiare del servizio idrico - può bastare a rendere il proprietario obbligato nei confronti del gestore? Anche sul proprietario grava
una responsabilità per il pagamento scaturente dal semplice e potenziale utilizzo dell'acqua?
Come anticipato in apertura, il Tribunale di Massa ha dato ragione alle proprietarie, accogliendo la loro opposizione al decreto ingiuntivo e escludendo qualsiasi obbligo di versare denaro per saldare il debito altrui. Secondo il giudice toscano, infatti, il proprietario non è responsabile senza specifico contratto e la società idrica non ha provato la presenza di un previo vincolo contrattuale tra sé e le proprietarie dell'immobile, tanto da giustificare la richiesta di pagamento. Nel nostro ordinamento
non esiste una norma generale che imponga una responsabilità solidale tra locatore e conduttore per obbligazioni in ambito contrattuale. In altre parole, il mero fatto di rivestire la qualità di
proprietario di un immobile non determina automaticamente l'obbligo di pagare i debiti contratti da chi lo occupa.
La decisione giudiziaria è interessante, anche perché chiarisce appieno il motivo per cui il regolamento del gestore del servizio idrico non basta. In particolare, questo testo:
non può vincolare soggetti che non lo hanno accettato;
avendo natura contrattuale, dispiega i suoi effetti soltanto nei confronti di chi sottoscrive il contratto di fornitura o, comunque, accetta espressamente le relative condizioni.
Alla luce delle risultanze di causa, si è accertato che le proprietarie dell'immobile non avevano firmato alcun contratto con la società idrica e - quindi - non avevano accettato il regolamento del
servizio di fornitura dell'acqua. Non solo. Era stata respinta anche la tesi relativa a un possibile comportamento concludente delle proprietarie. Infatti, non era emersa alcuna prova di fatti o atti
inequivocabili, che attestassero la volontà di assumere obblighi di pagamento verso la fornitrice.
Concludendo, la sola fruizione o disponibilità del servizio idrico - ad esempio perché l'acqua continuava a scorrere dopo la riconsegna dell'immobile - non basta a far sorgere una
responsabilità solidale. Il vincolo contrattuale nasce soltanto con una manifestazione inequivoca di volontà (quale una richiesta formale di attivazione o subentro nel servizio). Chi agisce in giudizio deve provare il fondamento della sua pretesa creditoria e, se non lo fa, il tribunale - in casi pratici come questo - revoca il decreto ingiuntivo ed esclude qualsiasi responsabilità solidale delle
proprietarie. Ecco perché la responsabilità per le obbligazioni contrattuali non può essere estesa automaticamente al proprietario dell'immobile

25/09/2025

Condominio, sono responsabili sia il condominio che
l'impresa se un furto avviene a causa dei ponteggi: nuova
sentenza.

La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’impresa e del
condominio per un furto in appartamento favorito da ponteggi, chiarendo
quali sono gli obblighi di sicurezza e custodia delle strutture
Con l’ordinanza n. 25122 del 7 maggio 2025, depositata il 12 settembre, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema particolarmente interessante, ovvero un furto avvenuto in un condominio dove erano stati montati ponteggi per dei lavori di ristrutturazione.
Il caso nasce dal ricorso presentato da una proprietaria che, avendo subito un furto nel proprio appartamento al quinto piano, ha ritenuto responsabile la ditta incaricata del montaggio
dell’impalcatura e lo stesso condominio, accusandoli di non aver adottato adeguate misure di prevenzione per impedire un uso anomalo e illecito delle strutture da parte di estranei.
La sera del 21 ottobre 2006, i ladri riuscivano a introdursi nell’appartamento della ricorrente, posto al quinto piano di un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione.
Secondo la ricostruzione, i malviventi avevano raggiunto il piano sfruttando i ponteggi installati lungo la facciata. Una volta
arrivati all’altezza della veranda, erano riusciti ad introdursi nell’appartamento dopo aver forzato la porta, portando via beni di valore.
Fin dall’inizio la proprietaria aveva incolpato l’impresa di non aver predisposto idonee misure di sicurezza per evitare un uso improprio delle impalcature. Secondo la ricorrente, le protezioni
installate (ossia una gabbia scale chiusa da cancello al piano terra, reti elettrosaldate ai lati di ogni livello, mantovane protettive) non erano state sufficienti ad impedire l’intrusione. Il punto di maggiore
vulnerabilità era, infatti, un finestrone del vano scale condominiale, che consentiva l’accesso diretto al ponteggio in corrispondenza proprio del piano dell’appartamento poi derubato.
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto una responsabilità dell’impresa, condannandola al risarcimento con una riduzione per concorso di colpa della stessa proprietaria. In appello, però,
la decisione è stata ribaltata: la Corte di Salerno ha ritenuto che il ponteggio fosse equiparabile ad una “mera occasione agevolatrice del passaggio furtivo nell'appartamento” e non ad una
causa effettiva dell’evento, escludendo così la responsabilità del titolare della ditta.
La proprietaria ha, dunque, deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che l’uso dell’impalcatura aveva avuto un ruolo causale diretto nell’azione criminosa.
Il cuore della controversia risiede proprio nella qualificazione giuridica del ponteggio. La Corte d’Appello aveva parlato di “mera occasione agevolatrice”, come se la presenza dell’impalcatura
fosse un elemento irrilevante rispetto alla dinamica del furto.
La Cassazione ha, però, ribaltato l’interpretazione della Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, quando un ponteggio viene utilizzato dai ladri per raggiungere un piano elevato e commettere un furto, non si può parlare di semplice occasione.
L’impalcatura, in questo caso, è a tutti gli effetti una concausa dell’evento. Ne deriva che l’impresa che installa un ponteggio privo di adeguate misure di sicurezza contribuisce, anche solo
indirettamente, al verificarsi del reato, assumendo una possibile responsabilità ai sensi dell’art. 2043
del c.c..
La Cassazione ha affermato che l’uso anomalo di un ponteggio da parte di terzi rientra tra i rischi
prevedibili e che l’impresa esecutrice ha l’obbligo di predisporre cautele concrete e proporzionate
per impedirlo.
Altro aspetto significativo riguarda il ruolo del condominio.
La Cassazione ha richiamato alcuni
suoi precedenti (Cass. sent. 6 ottobre 1997, n. 9707, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775, Cass.
sent. 26 aprile 2004, n. 7921, Cass. sent. 11 febbraio 2005, n. 2844, Cass. sent. 23 maggio 2006,
n. 12111, Cass. sent. 19 dicembre 2014, n. 26900, Cass. sent. 30 settembre 2016, n. 19399),
secondo cui “è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso
l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della
struttura”

29/07/2025

Veicolo in divieto di sosta, in caso di incidente sei
responsabile anche tu, può costituire un reato: nuova
sentenza

Lasciare un veicolo in sosta può costituire un reato, specialmente se da tale condotta deriva un incidente stradale.
Il proprietario del mezzo parcheggiato "fuori regola" può essere ritenuto corresponsabile, se si dimostra che il blocco di sosta era stato posto per prevenire pericoli alla circolazione e che la sua violazione ha effettivamente contribuito al sinistro.
È quindi fondamentale accertare la motivazione del divieto: non sempre si tratta solo di evitare intralci al traffico, ma anche di prevenire situazioni pericolose legate, ad esempio, alla visibilità o alla presenza improvvisa di ostacoli.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione Quarta, con
la sentenza n. 26491 del 21 luglio 2025.
Il caso
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro la sentenza del Tribunale che aveva assolto, per insussistenza del fatto, il proprietario di uno scooter lasciato in divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada - nei pressi di una località balneare, durante una giornata estiva.
Il mezzo, parcheggiato parzialmente sulla carreggiata, riduceva lo spazio di percorrenza di circa 70-80 centimetri. Una ciclista, nel tentativo di evitarlo, si spostava verso il centro della strada e veniva urtata da un'Ape Piaggio che sopraggiungeva da dietro; finiva poi
contro lo scooter, riportando lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.
Il giudice di merito aveva ritenuto responsabile solo il conducente dell'Ape, escludendo ogni addebito al proprietario dello scooter. Secondo tale valutazione, nonostante lo spazio ridotto, la
bicicletta e l'Ape avrebbero potuto transitare contemporaneamente.
Tuttavia, il Tribunale non aveva ritenuto opportuno accertare quale fosse la finalità del divieto di sosta in quel tratto di strada, elemento invece fondamentale per valutare se la condotta del
proprietario dello scooter avesse effettivamente contribuito all'incidente.
Quando un divieto di sosta è imposto per evitare ostacoli lungo la carreggiata che generano pericoli per la circolazione, la sua violazione può essere rilevata penalmente in caso di incidente. Infatti, non tutti i conducenti sono sempre in grado di evitare ostacoli in modo sicuro.
Nel caso specifico, oltre alla violazione del divieto di sosta, al centauro è stata contestata anche la violazione del divieto di
fermata. Inoltre, il Tribunale non aveva indicato con precisione l'ingombro effettivo dello scooter né lo spazio residuo lasciato al transito, elementi essenziali per escludere l'incidenza causale della
condotta.
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio, disponendo un nuovo esame dei fatti alla luce degli accertamenti mancanti.
Si ricorda che anche lasciare l'auto parcheggiata con il finestrino aperto potrebbe costituire un reato.
L'articolo 158, comma 4 del Codice della Strada prescrive che, per impedire il furto o il danneggiamento dell'automobile, il proprietario deve attuare le dovute cautele, tra le quali non
lasciare i finestrini aperti oppure chiudere la macchina. Lasciare i finestrini spalancati o anche solo
di poco aperti è un comportamento classificato come "istigazione al furto".
In altri termini, lasciando il nostro veicolo parcheggiato e con il finestrino aperto saremmo colpevoli di incoraggiare il furto, che è un reato. Quando parcheggiamo dobbiamo, quindi, assicurarci di
lasciare il mezzo in condizioni di sicurezza, altrimenti sono previste sanzioni.
La multa in questo caso può andare da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro

08/07/2025

Condominio, l'inquilino rumoroso può essere mandato via,
basta anche un solo episodio.
Una recente sentenza del tribunale di Bergamo apre la
strada ai proprietari di appartamenti.
Avere un immobile in affitto non significa automaticamente dormire sonni tranquilli.
Tra inquilini morosi, spese impreviste e rendimenti non sempre all'altezza, il rischio di trasformare un'entrata passiva in una costante preoccupazione è concreto.
Tuttavia, buone notizie arrivano dalla giurisprudenza, perché la sentenza 812/2025 del tribunale di Bergamo ha stabilito
che il proprietario-locatore può ottenere dal giudice la risoluzione del contratto, in caso di molestie arrecate all'inquilino (e dalla sua famiglia) ai vicini di casa.
La decisione giudiziaria in oggetto non è la prima di questo tenore, considerato che - già in passato- la Corte di Cassazione (si pensi alla sentenza 22860/2020) era stata dello stesso avviso.
In particolare, per molestia in condominio si intende qualsiasi azione di un inquilino che rechi fastidio e comporti disturbo alla tranquillità, alla proprietà o al godimento delle parti comuni o private altrui, superando il limite della normale tollerabilità di cui all'art. 844 del c.c. e di cui va fatta valutazione anche in base al contesto (urbano o rurale, orari, frequenza del disturbo ecc.).
Perciò rumori fastidiosi, odori, fumi, vibrazioni, urla, uso improprio degli spazi comuni, comportamenti invadenti, oppure azioni mirate a limitare illegittimamente l'uso di beni altrui sono
tutti esempi di possibili molestie che - come ribadito dal tribunale di Bergamo - possono portare alla risoluzione del contratto di locazione, per grave inadempimento del conduttore. Come accertato nel corso del procedimento giudiziario che ha portato alla citata decisione, la locataria - insieme al
partner convivente e al figlio - aveva disturbato la quiete del vicinato con plurimi schiamazzi e altre azioni di disturbo.
La situazione era diventata insopportabile, tanto che altri condomini avevano scelto di andare a vivere altrove per ritrovare un clima di pacifica convivenza civile.
In questi casi, l'inquilino dà luogo a un inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata nei confronti del proprietario-conduttore, ossia una condotta che non può restare senza conseguenze.
Ebbene, i proprietari dell'appartamento chiesero al giudice di accertare la situazione e di dichiarare la risoluzione per l'acclarato inadempimento contrattuale, dovuto alla violazione
nello specifico - dell'art. 1587 del c.c. sugli obblighi principali del conduttore.
Quest'ultimo, infatti, oltre a versare il corrispettivo nei termini convenuti, deve avere la diligenza del buon padre di
famiglia nell'utilizzare la cosa locata per l'uso stabilito nel contratto o - in assenza - per quello presumibile in rapporto alle circostanze.
Il giudice diede ragione ai proprietari grazie alle varie testimonianze raccolte in corso di causa, le
quali inchiodarono i locatari alle loro responsabilità civilistiche. In tribunale furono infatti accertati distinti abusi, ossia la manomissione di impianti comuni (caldaia, contatore del gas), i
danneggiamenti (finestre, cassette postali), la violazione della privacy degli altri condomini (corrispondenza gettata via), l'occupazione abusiva degli spazi comuni e i comportamenti aggressivi verso il vicinato.
Peraltro, con la sentenza 22860/2020 la Cassazione aveva già spiegato che è sufficiente anche un solo episodio di particolare gravità, per integrare l'inadempimento contrattuale rilevante ai fini della risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 del c.c..
Ciò che ha rilievo è, infatti, l'effettiva idoneità della condotta, in sé considerata, a nuocere al rapporto di locazione.
Non a caso, quasi quarant'anni fa (sentenza 6751/1987) la Suprema Corte già spiegava che: "il comportamento del conduttore che, personalmente od a mezzo delle persone con lui conviventi,
provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, con rumori eccessivi, fastidi da parte dei figli, etc.) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata (art. 1587 c.c.) nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio,
ove tolleri tali molestie".
Nel caso giunto all'attenzione del tribunale di Bergamo, si ribadisce inoltre il principio per cui
spetta soltanto al giudice del merito valutare la gravità dell'inadempimento del contratto, al fine di
pronunciarne la risoluzione.
Concludendo, quanto abbiamo visto sopra suggerisce che i
proprietari/locatori faranno sempre bene a includere - nel testo del contratto di locazione - una specifica clausola, per cui accertate molestie al condominio porteranno alla risoluzione contrattuale
con conseguente liberazione dell'immobile

26/05/2025

Incidente stradale a causa di un dosso o una buca, adesso
sarà più facile farti risarcire dal Comune: nuova sentenza
Una nuova ordinanza della Cassazione chiarisce quando il Comune deve
risarcire i danni causati da buche o dossi stradali. Scopri cosa dice l'art.
2051 c.c. e come ottenere il risarcimento
Gli incidenti stradali dovuti a buche o dossi sul manto stradale non sono
affatto infrequenti nella rete viaria italiana. Oggi, in materia di responsabilità per danni, c'è una
costante giurisprudenza della Cassazione, che aiuta a capire quali potrebbero essere gli esiti di
una disputa in cui, su iniziativa del danneggiato, venga citato in giudizio il Comune. Un nuovo
contributo in materia arriva dall'ordinanza 8450/2025 della Suprema Corte: due cittadini avevano
fatto causa all'amministrazione locale al fine di farla condannare a pagare i danni derivanti da un
sinistro, ai sensi dell'art. 2051 del c.c. sulla responsabilità per danni prodotti dalle cose che si hanno
in custodia.
Uno dei due attori lamentava, in particolare, di aver patito danni al motociclo di sua proprietà,
guidato al momento dell'incidente dall'altro attore che – a sua volta – chiedeva al giudice un ristoro
per le lesioni subite con la caduta sull'asfalto, provocata da un dosso non segnalato. Il Comune si
opponeva alle richieste risarcitorie degli uomini, evidenziando una concorrente responsabilità del
conducente ferito.
Dopo un primo grado favorevole ai cittadini, in appello la magistratura - pur inquadrando l'accaduto
nell'ambito del citato art. 2051 c.c. - indicava che la responsabilità dell'ente comunale per danni
provocati a chi transita su strada pubblica, anche per motivi legati a una scarsa o assente
manutenzione della strada di proprietà del Comune stesso, doveva essere esclusa qualora
l'incidente fosse scaturito dalla negligenza e disattenzione del guidatore del mezzo a motore. Al
contempo - affermavano i giudici - in riferimento ai danni cagionati dalle strade di proprietà, la
responsabilità del Comune sussiste soltanto in caso di prova, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente, perché caratterizzata dal un
pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità.
Questa ricostruzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. era sfavorevole a chi aveva chiamato in
causa la P.A., in quanto non riconosceva la responsabilità oggettiva per danni da cose in
custodia. Secondo gli avvocati dei due cittadini, per la sua configurazione è infatti sufficiente la
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Incidente stradale a causa di un dosso o una buca, adesso sarà più facile farti risarcire dal Comune:
nuova sentenza
mera prova del nesso causale tra la condizione della "res" custodita (in questo caso il cattivo stato
del manto stradale) e l'evento danno. Ne seguì il ricorso in Cassazione.
La Corte, ribadendo un ormai costante orientamento (si vedano i precedenti conformi Cass.
4051/2024 e Cass. 5116/2023), ribaltò l'esito del secondo grado, accogliendo le richieste di coloro
che avevano citato in giudizio il Comune e stabilendo che - effettivamente - la Corte territoriale
aveva fatto erronea applicazione del citato articolo civilistico. In particolare, secondo i giudici di
piazza Cavour:
la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, perché si
basa esclusivamente sulla dimostrazione del rapporto di collegamento causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode;
chi ha subito il danno non deve provare la natura insidiosa della cosa, o la non visibilità e non
percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Tali concetti, infatti, sono
estranei alle regole civilistiche sulla responsabilità di cui si discute.
In altre parole, il guidatore deve semplicemente dimostrare che è stata proprio quella specifica
anomalia della strada - il dosso, la buca, l'asfalto sdrucciolevole - a causare direttamente l'incidente
e i danni patiti. L'onere probatorio che grava sul danneggiato - chiariscono i giudici della
Cassazione - è rispettato con la mera dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento
dannoso, non essendo prevista alcuna prova della natura insidiosa della cosa o della mancanza di
propria colpa. Infatti, spetterà al custode provare questi elementi come sussistenti e tali da far venir
meno il nesso di causalità con la cosa custodita.
In passato, ottenere un risarcimento era più difficile, perché il precedente e prevalente
orientamento giurisprudenziale imponeva al danneggiato di provare non soltanto il danno e il
collegamento con la strada dissestata o non adeguatamente manutenuta, ma anche che quel difetto
fosse una cosiddetta "insidia o trabocchetto", ossia un pericolo nascosto, non visibile e non
prevedibile.
Concludendo, l'art. 2051 c.c. - configurando una responsabilità oggettiva - alleggerisce l'onere
probatorio di chi subisce il danno da cosa in custodia. In casi come questo, inerenti gli incidenti da
circolazione stradale, il custode (ad es. il Comune) è ritenuto responsabile dei danni prodotti dalla
“cosa” che ha in custodia (la strada) per il solo fatto che la cosa stessa ha materialmente causato il
danno, per una sua caratteristica o un suo difetto. Perciò l'automobilista o il motociclista non deve
dimostrare la colpa del custode, ovvero la sua negligenza, imprudenza o imperizia nella
manutenzione, perché - lo ribadiamo - la responsabilità sorge oggettivamente dal legame tra la cosa
custodita (la strada dissestata, con buca, dosso o altra irregolarità) e l'evento dannoso.

12/02/2025

Whatsapp, leggere le chat del partner è sempre reato, anche
se non sono bloccate da password: nuova sentenza
Cassazione

La Cassazione ha ribadito che l’accesso è abusivo anche senza
l’inserimento di password se avviene contro la volontà del titolare e ha
escluso la scriminante della tutela del minore, precisando che la prova
poteva essere ottenuta legalmente
Con la sentenza n. 3025/2025, la Corte di Cassazione affronta una questione di particolare
rilevanza in ambito penale e processuale, concernente i reati di accesso abusivo a un sistema
informatico, ex art. 615 ter del c.p. e violazione della corrispondenza, ex art. 616 del c.p., in
relazione all'acquisizione illecita di conversazioni private su WhatsApp. Il ricorrente-imputato, A.A.,
era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver fatto accesso al telefono della
persona offesa, B.B., il quale risultava protetto da password e per aver letto e utilizzato, nell’ambito
di un procedimento civile, le conversazioni Whatsapp contenute nel dispositivo avvenute tra B.B. e il
suo datore di lavoro.
Il ricorso per Cassazione era fondato principalmente sull’assenza degli elementi oggettivi necessari
per configurare i reati ascritti e sulla giustificazione dell’atto nell’ottica della tutela di un minore.
L’imputato sosteneva, infatti, che l’accesso al dispositivo non potesse qualificarsi come abusivo in
quanto il telefono risultava già sbloccato nel momento dell’apertura delle applicazioni di
messaggistica e che, in ogni caso, la condotta doveva essere scriminata dall’art. 51 del c.p., poiché
finalizzata a tutelare il benessere del figlio minore.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ribadendo principi giurisprudenziali
consolidati circa la configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico e la
violazione della corrispondenza, nonché i limiti del sindacato di legittimità in relazione alla
valutazione del materiale probatorio.
L’elemento centrale della pronuncia risiede nella qualificazione giuridica dell’accesso abusivo a
un sistema informatico e nella portata del concetto di “abusività” dell'accesso. L’imputato aveva
contestato l’elemento oggettivo del reato, sostenendo che, nel caso in esame, l’assenza di un
blocco attivo del dispositivo rendesse lecito l’accesso alle conversazioni.
Tuttavia, la Corte ha riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
ovvero che l’accesso abusivo si configura non solo nel caso di violazione di misure di sicurezza
informatica, ma anche quando l’ingresso nel sistema avviene senza il consenso del titolare e
con la consapevolezza dell’illiceità della condotta. In tale prospettiva, il mancato inserimento di
una password nell’atto materiale dell’accesso non esclude la punibilità, laddove sia provato che il
sistema informatico fosse normalmente protetto da misure di sicurezza e che l’accesso sia avvenuto
contro la volontà dell’avente diritto.
Gli Ermellini hanno, infatti, affermato che “non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al
sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente
rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata
abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed
esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio”.
Un ulteriore elemento problematico riguarda il rapporto tra il diritto alla prova e la tutela della
riservatezza delle comunicazioni. Il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 51 c.p.,
sostenendo che l’acquisizione delle conversazioni fosse giustificata dall’esigenza di proteggere il
figlio minore e di far valere i propri diritti in sede civile.
La Corte, tuttavia, ha escluso che la tutela di interessi superiori possa giustificare una violazione
della privacy, affermando che il diritto alla prova non può tradursi nell’utilizzazione di materiale
ottenuto in modo illecito. Invero, la Cassazione smonta la tesi del ricorrente statuendo che
“l'esibizione delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del
giudice civile, anche in via di urgenza”.
La Corte inoltre ribadisce che la sottrazione di corrispondenza altrui al fine di produrla in un
giudizio civile - come nel caso della corrispondenza bancaria sottratta per la causa di separazione- integra il reato di cui all’art. 616 c.p., poiché non ricorre la scriminante della “giusta causa”
prevista dal secondo comma della norma. Quest’ultima, infatti, può ritenersi sussistente solo quando
la produzione della documentazione in giudizio rappresenta l’unico mezzo a disposizione della parte
per contestare le pretese della controparte. Nel caso specifico, la Corte evidenzia che il giudice
civile avrebbe potuto disporre l’acquisizione della documentazione bancaria tramite un ordine di
esibizione ex art. 210 del c.p.c., rendendo dunque illegittima l’iniziativa autonoma dell’imputato.
Tale principio rileva anche con riferimento alla violazione della corrispondenza elettronica,
soprattutto in relazione alle comunicazioni telematiche archiviate su dispositivi informatici, come la
posta elettronica o le chat di WhatsApp protette da PIN. La Corte richiama a tal proposito
precedenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 12603 del 2017 e la sentenza n. 52075 del 2014,
le quali hanno stabilito che l’accesso indebito alle comunicazioni telematiche altrui, conservate in un
archivio personale, configura il reato di cui all’art. 616 c.p., anziché quello di cui all’art. 617 del c.p.
(intercettazione illecita di comunicazioni), che presuppone invece la captazione di comunicazioni in
corso.
I giudici, inoltre, sottolineano che l’imputato non ha fornito elementi idonei a dimostrare
l’impossibilità di ottenere le informazioni con strumenti leciti, come un ordine di esibizione da parte
del giudice, lasciando quindi intendere che l’accesso abusivo sia stato motivato da ragioni estranee
alla tutela di diritti processuali.
La Corte, pertanto, avalla la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui l’imputato avrebbe
potuto esercitare la propria difesa in giudizio senza ricorrere a un comportamento penalmente
rilevante.

Indirizzo

Cesena
47521

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