Avvocato Forli Cesena Fabrizio Fabbri

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11/09/2017

Rimedi contro il rifiuto, o la non corretta gestione, del diritto di visita del genitore non affidatario.

Spesso mi viene domandato se il genitore non affidatario (di solito il padre) abbia un vero proprio obbligo di ottemperare al diritto di visita stabilito in sede di separazione o di divorzio e cosa succeda qualora egli lo violi.
Occorre premettere che, durante la separazione, le regole impartite ai genitori per rapportarsi in futuro con i figli privilegiano senz’altro l’interesse morale e materiale della prole, e quelle situazioni che appaiono idonee a ridurre al massimo le conseguenze (spesso traumatiche) derivanti dalla disgregazione della famiglia. Regole improntate ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei figli.
Ciò detto, grava su entrambi i genitori il “diritto-dovere” di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale a sua volta viene individuato nell’art. 30, comma primo costituzione ed inserito, dall’art. 147 c.c., fra gli effetti del matrimonio.
Orbene, perciò, l’esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario, non è solo una semplice facoltà (come a volte pare venga interpretata), bensì un vero e proprio dovere, da svolgere nell’interesse dei figli, al fine di garantire il rapporto tra essi ed i genitori fisicamente meno presenti.
Cosa capita, quindi, quando genitore non affidatario rifiuta, omette, trascura di esercitare correttamente diritto di visita? Intendendosi con ciò anche quelle situazioni in cui vengono gravemente violati gli orari di prelievo e di consegna, oppure le giornate, non vengono rispettati i programmi stabiliti nelle condizioni di separazione.
Purtroppo non ci sono rimedi giudiziari che possano - in modo semplice - obbligare materialmente il coniuge “trasandato” (tecnicamente “inadempiente” sotto il profilo giuridico) a rispettare il suo obbligo di visita. Appare astrattamente percorribile la strada prevista dall’articolo 612 c.p.c. (esecuzione forzata degli obblighi di fare) ma ciò pare molto più semplice a dirsi che a farsi, poiché far eseguire al genitore inottemperante un suo obbligo di visita, a mezzo ufficiale giudiziario, quando c’è in ballo la vita di un bambino, provoca verosimilmente molti più danni che vantaggi.
Al genitore affidatario quindi non resterà che “rassegnarsi” con la consapevolezza che azioni giudiziarie dirette ad obbligare l’ex coniuge assenteista a rispettare i tempi e orari di visita, si ripercuoteranno più sui minori, che su altri, con scarsi risultati apprezzabili…
Sotto l’altro profilo delle conseguenze, invece, si può segnalare che il mancato esercizio può comportare la decadenza dalla potestà parentale, ai sensi dell’art. 330 c.c., e integrare gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p.
Inoltre, il mancato adempimento può comportare una responsabilità nei confronti dei figli, e poi dare luogo anche ad una responsabilità nei confronti del coniuge affidatario.
Come sempre accade, ai fini risarcitori, il danno deve essere provato; occorre perciò l’esistenza di un danno (per esempio nella lesione della sua serenità personale, o in un pregiudizio allo sviluppo della sua personalità, verificando che tale comportamento abbia inciso in maniera negativa sul corretto sviluppo della personalità del figlio o abbia danneggiato in altro modo lui o il coniuge).
Infine, qualora il comportamento del genitore assenteista abbia provocato nel minore, ormai divenuto grandicello, sentimenti di avversione o di rifiuto di vedere lo stesso, si può giungere a sospendere gli incontri tra il minore stesso e genitore che si è mal comportato.
C’è da segnalare inoltre che, una volta raggiunta l’adolescenza (tredici anni circa) il minore può esprimere il suo indirizzo circa gli incontri con genitore non affidatario allo stesso giudice il quale può tenerne conto e modificare la frequenza e l’intensità delle visite.

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