25/01/2026
Se prima della trascrizione, nei registri immobiliari, della acquisizione al patrimonio comunale, il cittadino provvede alla demolizione, non può essere emessa, dall'ente, il provvedimento amministrativo.
E' questa in sintesi la decisione del Tar Campania, Ottava Sezione, con una ordinanza in materia cautelare.
Il cittadino aveva presentato ricorso al Tar, impugnando il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, teso ad accertare l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione per, poi, disporre la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime e di quelle pertinenziali dell'opera abusiva realizzata.
Il ricorrente aveva provveduto a presentare frazionamento della originaria particella e, successivamente, alla demolizione.
L'ente comunale sosteneva che si dovesse procedere alla acquisizione al patrimonio, in quanto la demolizione era avvenuta decorsi i 90 giorni dalla intimazione.
Il Tar Campania, richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, 24.09.2025 n. 7516; Sez. II, 24.01.2025, n. 558).
L'aver demolito, prima della trascrizione, secondo questo orientamento, consente di ritenere raggiunto "lo scopo principale" dell'atto amministrativo.
Per questi motivi il Tar Campania ha accolto la domanda cautelare e per l'effetto sospeso l'efficacia del provvedimento di acquisizione impugnato.
Ricorso al Tar seguito dall'avvocato Vincenzo Guida con la collaborazione dell'avvocato Giuseppe Costanzo.