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Se prima della trascrizione, nei registri immobiliari, della acquisizione al patrimonio comunale, il cittadino provvede ...
25/01/2026

Se prima della trascrizione, nei registri immobiliari, della acquisizione al patrimonio comunale, il cittadino provvede alla demolizione, non può essere emessa, dall'ente, il provvedimento amministrativo.
E' questa in sintesi la decisione del Tar Campania, Ottava Sezione, con una ordinanza in materia cautelare.
Il cittadino aveva presentato ricorso al Tar, impugnando il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, teso ad accertare l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione per, poi, disporre la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime e di quelle pertinenziali dell'opera abusiva realizzata.
Il ricorrente aveva provveduto a presentare frazionamento della originaria particella e, successivamente, alla demolizione.
L'ente comunale sosteneva che si dovesse procedere alla acquisizione al patrimonio, in quanto la demolizione era avvenuta decorsi i 90 giorni dalla intimazione.
Il Tar Campania, richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, 24.09.2025 n. 7516; Sez. II, 24.01.2025, n. 558).
L'aver demolito, prima della trascrizione, secondo questo orientamento, consente di ritenere raggiunto "lo scopo principale" dell'atto amministrativo.
Per questi motivi il Tar Campania ha accolto la domanda cautelare e per l'effetto sospeso l'efficacia del provvedimento di acquisizione impugnato.
Ricorso al Tar seguito dall'avvocato Vincenzo Guida con la collaborazione dell'avvocato Giuseppe Costanzo.

21/12/2025
13/12/2025

All'imprenditore Communara riconosciuto il risarcimento per ingiusta detenzione.

"Darò questi soldi in beneficenza".

Quasi 2 mila e e 700 euro a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione a fronte di 15 giorni di arresti domiciliari.

Questa è la decisione della Corte di Appello di Napoli, in favore dell'imprenditore Domenico Communara.

"Devolverò questa somma in beneficenza", ha già fatto sapere l'uomo, 55 anni originario di Cesa, attraverso il legale, l'avvocato Vincenzo Guida.

Communara fu destinatario di una misura cautelare e sottoposto ai domiciliari l'8 luglio del 2020, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli.

Fu coinvolto in una indagine relativa ai rifiuti ed allo scarto dei vestiti, condotta dalla Guardia di Finanza.

All'epoca furono emesse 17 misure cautelari.

Communara era accusato di aver partecipato ad un’organizzazione, operante tra il Napoletano ed il Casertano, dedita alla realizzazione di un ingente traffico illecito di rifiuti speciali (indumenti usati, accessori per abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili). Communara, molto conosciuto nel mondo dell’imprenditoria, sin dal primo momento si era dichiarato estraneo alla vicenda e, già in sede di interrogatorio, aveva prodotto una serie di documenti finalizzati a dimostrare l’operato corretto.

Il Riesame, dopo 15 giorni, accogliendo la tesi difensiva dell'avvocato Guida, lo aveva scarcerato, riconoscendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Al termine della indagine, poi, era giunta l'archiviazione.

Presentata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è stata deliberato questo importo che l'imprenditore ha annunciato di voler dare in beneficenza.

Oggi pomeriggio ho tenuto la prima lezione sui Reati contro la Pubblica Amministrazione , nell’ambito del Master di Prim...
14/11/2025

Oggi pomeriggio ho tenuto la prima lezione sui Reati contro la Pubblica Amministrazione , nell’ambito del Master di Primo Livello di
Management, Governance e Politiche della Pubblica Amministrazione, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche della Università “Vanvitelli” di Caserta.

Quando un giudice dell'udienza predibattimentale interpreta bene il suo ruolo non può che "demolire" una indagine fatta ...
24/07/2025

Quando un giudice dell'udienza predibattimentale interpreta bene il suo ruolo non può che "demolire" una indagine fatta male ed in maniera approssimativa.
Leggete la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, dott. Rocco Vatrano.
Tratta una ipotesi di reato abbastanza frequente, quella delle truffe on line, mediante utilizzo di carte intestate a soggetti, spesso ignari o comunque non a conoscenza di quanto sta avvenendo.
La sentenza pone in rilievo il "dubbio" che chi ha una carta del genere, spesso può averla aperta per ragioni diverse, non sempre collegate alla finalità della commissione del reato.
Ma soprattutto, nella motivazione, compie una opera "demolitoria" di una indagine preliminare che non ha approfondito vari aspetti.
Ed evidenzia, come, gli accertamenti devono dissipare i dubbi e non certo alimentare ipotesi, dato che per condannare occorrono prove.
"L'ipotesi accusatoria si basa su uno standard probatorio di tipo presuntivo, proprio del sistema civilistico, incompatibile con quello del processo penale, per cui non è sufficiente "il più probabile che non", ma è necessaria la prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; prova raggiungibile anche in via indiziaria, ma a condizione che tali indizi siano "gravi precisi e concordanti" e, non come accade di sovente, mere presunzioni", si legge in motivazione.
Ed ancora: "Infatti, troppo spesso, il P. M. esercita l'azione penale fondandola sull'unico elemento della titolarità formale della carta (o del conto) sui cui è effettuato il bonifico; tale elemento...diviene la base accusatoria, ritenuta sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza".
"Ma ciò non appare esatto, in quanto sovverte il canone probatorio del processo penale".
Per il giudice del Tribunale di Pisa il "mero dato formale dell'intestazione, costituisce indizio", ma non può essere prova.
Ne "...dal diritto al silenzio" può derivare un pregiudizio per l'imputato.
Seguono, poi, una serie di rilievi critici alle indagini, per pervenire, infine, ad una pronuncia di non luogo a procedere.

28/05/2025
27/02/2025

Aggravamento misura cautelare, ripristino degli arresti domiciliari.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, XII Sez. Coll. D, nel decidere su un ricorso ex art. 310 c.p.p. avverso una ordinanza di aggravamento della misura, con applicazione del carcere, ha annullato tale provvedimento ripristinando gli arresti domiciliari.
L'imputato, tratto in arresto per il reato di possesso e detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 DPR 309/1990, nel mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari, nel corso di controlli da parte della P.G., vieniva segnalato al giudice della misura per due episodi, ritenuti fonte di violazione della misura.
Nel primo caso, era intento nell'uso di sostanza stupefacente e, nel corso della perquisizione domiciliare, veniva ritrovata sostanza stupefacente e, dunque, gli operanti lo deferivano all'Autorità Giudiziaria per il reato ex art. 73 DPR 309/1990. Il Tribunale ha ritenuto, però, di non escludere che si trattasse di un quantitativo destinato all'uso personale.
Nel secondo episodio, presso il domicilio, si accertava la presenza di un soggetto estraneo al nucleo familiare e dunque non convivente.
Sulla base di tali presunte infrazioni, il giudice, aggravando la misura, applicava la custodia in carcere.
Su ricorso della difesa, il Tribunale si è espresso ritenendo che tale condotta "occasionale", rappresentasse un fatto di "lieve entità", tale da non incidere sulla misura ritenendo, gli arresti domiciliari, ancora in grado di salvaguardare le esigenze cautelari.

Indirizzo

Via Atellana 56
Cesa
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