02/05/2024
ASSENTI IN MEDIAZIONE SENZA UNA FONDATA MOTIVAZIONE? L'ISTANZA E' IMPROCEDIBILE.
Con la sentenza d'appello n. 1019/2024 il Tribunale di Napoli ha stabilito l'improcedibilità del procedimento di mediazione in quanto, nel caso di specie, la parte istante non si era presentata davanti al mediatore e non aveva prodotto una fondata giustificazione per l'assenza.
Ma approfondiamo la vicenda che ha ad oggetto una lite per un finanziamento; per questo tipo di controversia l'art. 5 Dlgs 28/2010 prevede un preliminare esperimento di mediazione.
La mediazione viene dichiarata improcedibile dal tribunale di Napoli che accoglie invece l'eccezione dell'assicurazione appellante, data l'assenza dell'istante davanti al mediatore senza la presentazione di una solida giustificazione.
Infatti, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, “Il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato nel caso di mancanza di una qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia nel caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia”.