Studio Legale Quarticelli Totaro

Studio Legale Quarticelli Totaro DIRITTO PENALE

10/12/2019

-----------IL CARCERE FA GOSSIP-----
Balza nella cronaca gossip la notizia della concessione della detenzione domiciliare in una comunità di cura per Fabrizio Corona.
Non fa eco la storia di Leonardo Fiorito che, in regime domiciliare presso la propria abitazione, non può lavarsi per mancanza di acqua e anche di luce e rischia di morire per una malattia al fegato.
Non fa più notizia il sovraffollamento carcerario che sta trasformando le carceri italiane in una discarica umana i cui numeri hanno raggiunto termini da capogiro: le carceri di Larino, Brescia, Taranto, Foggia stanno scoppiando.
L'indifferenza è di tutti.
Anzi vi è un atteggiamento silente soprattutto da parte di tutte le forze politiche perchè l'argomento non porta voti e consensi popolari.
Infatti, oggi, parlare di carcere è impopolare.
Di contro si va diffondendo una letteratura “ specializzata”, da
parte dei non addetti ai lavori, che pone la centralità della questione carceraria, del rapporto tra società e carcere.
L'indifferenza della società per la questione carceraria è indifferenza verso la persona umana.
La esecuzione penale nel nostro ordinamento si è ridotto ad argomento da gossip e balza nei rotocalchi quotidiani solo quando in galera ci va il personaggio fashion del momento.
Le discussioni scemano in pettegolezzi o in chiacchericci da bar ridicolizzando il vero problema che è quello dell'enorme sovraffollamento umano nelle carcerari italiane.
Diventato un problema strutturale del sistema, la discussione è caduta nell'oblio o, forse, è bypassata volontariamente.
Stiamo inscenando una guerra fratricida nel commentare la validità della sentenza della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo o quella della CEDU sull'art. 41 bis O.P. con slogan urlati a furor di popolo, quasi che quelle decisioni mettano a repentaglio la nostra sicurezza e vivibilità .
Predomina la forma del giustizialismo esemplare ovvero della punizione doverosa per chi commette determinati delitti contro i soggetti più deboli.
Si sconfina addirittura nella pena di morte come soluzione ai problemi della nostra società perchè c'è sempre un nemico da abbattere.
E si dimentica il valore della Costituzione, la funzione rieducativa della pena.
Eh già, la funzione risocializzante della pena che, secondo la relazione delle linee programmatiche dell'attuale governo dovrebbe avvenire in carcere, solo col carcere in una visione carcerocentrica in cui si è abbandonata totalmente il ricorso alle misure alternative come momento di attuazione del dettato costituzionale.
La giustificazione di questa concezione è il concetto di “certezza della pena” (solo detentiva) nella sua più incostituzionale ed errata declinazione.
E subito messa da parte nel momento in cui si cambia obiettivo populista da raggiungere: il male della giustizia penale non è più il reo ma la prescrizione dei reati.
Proprio così.
L'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado mette a repentaglio, oltre che la certezza della pena nel suo errato significato in quanto diventa incerto il momento della sua concreta esecuzione, anche il principio rieducativo delle pene in quanto è inimmaginabile che un condannato sconti una pena dopo innumerevoli anni dalla commissione del reato.
Pochi sanno che Fabrizio Corona ha potuto godere di un trattamento detentivo migliore solo grazie ad una sentenza della Corte costituzionale ( n. 99/2019 – del 20.02.2019 e dep. 19.04.2019 ) che ha dichiarato l'illegittimità della norma sulla detenzione domiciliare – art. 47 ter O.P. - nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione, il tribunale di sorveglianza possa disporre al condannato la detenzione domiciliare c.d. umanitaria anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del predetto art. 47 ter.
L'attuale assetto normativo non permette alcuna “via d'uscita” qualora durante la carcerazione si manifesti una grave malattia di tipo psichiatrico.
Infatti, i detenuti che si trovino in tali condizioni:
a) non possono accedere alla Rems, né ad altre misure alternative alla detenzione, se il residuo di pena sia superiore ai 4 anni e non siano stati dichiarati socialmente pericolosi;
b) non possono avere accesso alla detenzione domiciliare “ordinaria” di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. c) O. P prevista per i detenuti con pena inferiore ai 4 anni e che siano gravemente malati ( sia a livello fisico che psichico), in quanto la patologia deve essere già presente;
c) non possono accedere all'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena di cui all'art. 146,primo comma, numero 3), c.p., perchè la grave patologia psichica non integra il presupposto ivi previsto della malattia grave, in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie; in
d) infine, non possono beneficiare del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), c.p., perchè questa riguarda solo i casi di grave infermità fisica.
La Consulta, rilevato il vuoto normativo ha, pertanto, affermato che la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta viola i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, 32, 117, primo comma della Nostra Carta Costituzionale.
Segnatamente i giudici delle leggi hanno affermato che:
>, quindi - anche se è competenza del legislatore portatore a termine la riforma dell'ordinamento penitenziario nell'ambito della salute mentale attraverso la previsione di opposte strutture interne ed esterne al carcere – la Costituzionale ha ritenuto di non potersi esimere

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