Studio Notarile Simona Camilli

Studio Notarile Simona Camilli Il notaio Simona Camilli riceve presso il proprio studio a Cepagatti, in provincia di Pescara. È una

Il notaio Simona Camilli riceve presso il proprio studio a Cepagatti, in provincia di Pescara. È una realtà altamente specializzata che si occupa di atti di vendita, stipula di mutui, atti di donazione e successioni.

27/07/2021

PRIMA CASA - 30 mesi per spostare la residenza in caso di Superbonus

VENDITA DI IMMOBILE CON   “SBAGLIATO”: È  ?  Penale II  #16644/2017Ecco una sentenza che farà molto discutere e preoccup...
10/07/2021

VENDITA DI IMMOBILE CON “SBAGLIATO”: È ?

Penale II #16644/2017

Ecco una sentenza che farà molto discutere e preoccupare i venditori.

Una parte venditrice è stata ritenuta responsabile di truffa, in quanto l’ape allegato all’atto di vendita portava una categoria energetica superiore a quella effettiva!

Ma cosa era realmente successo?

Da quanto si evince dalla sentenza, vi era stata una difformità tra i lavori progettati, e quelli poi effettivamente eseguiti.
L’APE era stato predisposto con riferimento alla classe energetica che si sarebbe dovuta conseguire se i lavori progettati fossero stati effettivamente realizzati.

Ma così non era avvenuto, perché il venditore, per risparmiare, aveva realizzato opere meno costose e quindi l’immobile, in realtà, aveva una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata nell’APE allegato all’atto di vendita.

Inizialmente il venditore era stato assolto dall’accusa di truffa, in quanto era stata riconosciuta accettabile la sua giustificazione, cioè di essersi fidato del tecnico certificatore, e quindi di non avere colpa.

Ma la Cassazione non è stata d’accordo ed ha annullato l’assoluzione, in quanto , secondo la Suprema Corte:
“La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto. Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al venditore…”.

Cosa succede dopo questa pronuncia?
Sicuramente servirà una maggiore attenzione per gli attestati di prestazione energetica.

Non è il caso di farsi prendere dal panico, perché non credo che un venditore sia imputabile di nulla se ha fatto predisporre un APE da un tecnico serio, su un appartamento su cui non ha eseguito lavori.

Ma certo non è più possibile “ fare i furbi”.

Che dire di coloro che, per risparmiare, fanno redigere l’APE da un tecnico trovato in internet, che non ha eseguito alcun sopralluogo sull’immobile?
Si potrá sostenere che “ non potevano non sapere” che l’APE non sarebbe stato affidabile?

Non è facile la risposta…

E poi, al di là del risvolto penale, che rappresenta il caso più grave, bisogna stare attenti alla possibile impugnazione del contratto, da parte dell’acquirente, se risulta che la classe energetica reale non è quella dichiarata nell’APE.
Potrebbe chiedere una riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione.

Affidiamoci sempre a professionisti seri!

10/06/2021

DEBITI EREDITARI - Non ne risponde chi rinuncia all'eredità

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29/05/2021

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Prima casa, zero imposte per acquisti di under 36
28/05/2021

Prima casa, zero imposte per acquisti di under 36

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05/05/2021

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26/04/2021

TPI.it

01/04/2021

📌 START-UP INNOVATIVE - ILLEGITTIMA LA COSTITUZIONE SENZA NOTAIO - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza n. 2643, pubblicata il 29 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto l’annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, in forza del quale è ammessa la costituzione di startup innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione da parte di un Notaio

Secondo il Consiglio di Stato “il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria”.
La sentenza si basa sull’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE e sull’art. 10 della Direttiva 2017/1132/UE, secondo cui “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, il decreto impugnato avrebbe illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro dell’imprese, “senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione “; di conseguenza, alla luce della natura del controllo effettuato dall’Ufficio del Registro nel nostro ordinamento, tale decreto è da ritenere illegittimo.

Dunque: a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le start-up italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all'atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.

📌Per scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, cliccare QUI.

COVID-19: In vigore da oggi, 15 marzo 2021, le nuove misure restrittive per il contenimento del contagio."È possibile sp...
15/03/2021

COVID-19: In vigore da oggi, 15 marzo 2021, le nuove misure restrittive per il contenimento del contagio.

"È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?
Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità."

Si ricorda che le situazioni vanno valutate caso per caso: è pertanto necessario contattare il proprio notaio per avere tutte le informazioni e le indicazioni utili.

Per consultare le FAQ complete sulle misure adottate dal Governo ➡️➡️➡️

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

La dichiarazione di successione deve essere per legge presentata entro un anno dal decesso del defunto e si tratta di un...
13/03/2021

La dichiarazione di successione deve essere per legge presentata entro un anno dal decesso del defunto e si tratta di un documento avente valenza strettamente fiscale, sulla base del quale, a seconda della consistenza patrimoniale lasciata dal defunto, lo Stato riscuote dagli eredi le imposte dovute.

È importante sapere che la presentazione della Dichiarazione di successione di per sé non comporta automaticamente accettazione dell’eredità del defunto da parte di chi la presenta e che, pertanto, se sussistono le condizioni richieste dalla legge e si è nei termini per farlo, è comunque possibile procedere poi alla rinuncia dell’eredità o all’accettazione con beneficio di inventario. D’altro canto, è importante sapere che senza la presentazione della Dichiarazione di successione non è possibile disporre, anche se si è erede, dei beni immobili del defunto, nonché svincolare somme o conti accesi presso gli Istituti di Credito e facenti capo al defunto stesso.

Al Notaio viene spesso affidato l’incarico di occuparsi della predisposizione della Dichiarazione di successione in quanto, specie nelle situazioni più complesse, può essere estremamente difficoltoso, per chi non dispone della competenza giuridica e tecnica necessaria in materia, ricostruire e gestire la situazione patrimoniale e familiare del defunto in maniera chiara e definita.

I documenti che servono per la predisposizione della Dichiarazione di successione saranno di volta in volta indicati al cliente dal Notaio, ma si tratta generalmente dei dati relativi alle proprietà del defunto (dati catastali degli immobili, saldo dei conti corrente/depositi titoli alla data del decesso, etc.), dei dati anagrafici degli eredi, nonché del ”estratto riassunto dell’atto di morte” del defunto, da richiedere al Comune nel quale è avvenuto il decesso.

📌TRUST - Un trust non si può cessare per “mutuo consenso”: pertanto, l'assegnazione del patrimonio del trust ai benefici...
11/03/2021

📌TRUST - Un trust non si può cessare per “mutuo consenso”: pertanto, l'assegnazione del patrimonio del trust ai beneficiari è soggetto all’applicazione della “normale” imposta di donazione.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 355-2019 a un interpello su un caso nel quale si voleva cessare un trust con il consenso del disponente, del trustee e dei beneficiari in presenza di una clausola dell’atto istitutivo secondo la quale «i beneficiari non possono estinguere anticipatamente il trust».

PROCURA SPECIALE E GENERALE, CHE DIFFERENZA C’È?La procura è un atto unilaterale con cui il mandante conferisce a un pro...
06/03/2021

PROCURA SPECIALE E GENERALE, CHE DIFFERENZA C’È?

La procura è un atto unilaterale con cui il mandante conferisce a un procuratore il potere di agire, di fronte a terzi, e di prendere decisioni i cui effetti saranno poi imputati al rappresentato stesso.
La differenza tra generale e speciale sta nella ampiezza dei poteri che vengono conferiti al soggetto delegato, che diventa così rappresentante del rappresentato, prendendo decisioni legali e giuridiche ordinarie e straordinarie in base al tipo di procura.

La procura generale può riguardare anche più di un atto, se non addirittura tutti gli atti di amministrazione del rappresentato. Questo tipo di mandato non comprende gli atti al di fuori dell’ordinaria amministrazione, a meno che ciò non sia espressamente specificato. Essendo destinata alla gestione di più atti, la procura generale può essere rilasciata a tempo indeterminato, fino a revoca, motivo per cui deve essere ricevuta da un notaio, e registrata.

La procura speciale, invece, permette al rappresentante di agire solo per quello specifico affare senza che venga registrata e l'originale va dato al procuratore.

A stabilire i limiti della procura è l’art. 1711 del codice civile, nel quale è stabilito che se il rappresentante eccede i limiti del mandato, allora sarà considerato un “falsus procurator”, per cui le operazioni da lui compiute non saranno più efficaci e riferibili al mandante salvo ratifica.
Il mandato è esteso anche agli atti strumentali necessari per realizzare il compimento dello specifico affare affidato. L’importante è che questi atti strumentali siano considerati necessari per il compimento dell’atto principale. Il concetto di atto strumentale è essenziale per capire se il rappresentante sta eccedendo i limiti consentiti, perché è a partire da questi atti che si potrà valutare la buona fede nelle decisioni del mandatario.

Di norma la procura speciale non ha una durata “limite” per legge, salvo che non venga espressamente previsto nel conferimento della procura. In ogni caso, resta inteso che le procure si estinguano per morte del rappresentante o per revoca espressa, da realizzarsi mediante apposito atto di revoca, notificato poi al procuratore.

Procura speciale notarile e procura generica: sono la stessa cosa?
La procura generica viene spesso confusa con la procura speciale notarile. In effetti, si tratta di due nozioni simili, anche se la procura generica riguarda una categoria di atti mentre la procura speciale riguarda un singolo atto.

Procura speciale e procura generale notarile: spese, durata e revoca
La procura speciale e la procura generale notarile hanno, chiaramente, costi e caratteristiche molto diverse.
La generale, infatti, non essendo legata a uno specifico incarico ma a più atti deve essere necessariamente registrata e conservata dal notaio per cui i costi sono maggiori della speciale, che fa invece riferimento a un singolo incarico da svolgere e che si esaurisce nel momento stesso in cui si conclude il mandato e non viene registrata.
Entrambe le procure non hanno limite temporale di durata, a meno che non venga espressamente richiesto dal mandante. Dunque, si estinguono per revoca del mandante o per morte dello stesso.
Per la revoca, il mandante è tenuto a recarsi dal notaio per stipulare un atto specifico di revoca che va notificato poi al procuratore e annotato anche a margine dell’originale nel caso di procura generale.

Per quanto riguarda la scelta tra generale e speciale, sarà necessario valutare il singolo caso.
Pertanto il notaio dovrà valutare nella specifica situazione l'opportunità di predisporre una unica procura generale o più procure speciali per meglio conferire i poteri di rappresentanza alla persona che dovrà poi operare nel concreto e realizzare l'incarico conferito.

Al di là quindi dei costi delle due tipologie di procure, il professionista dovrà caso per caso valutare l'opportunità dell'uno o dell'altro tipo di procura.

Indirizzo

Via A. Forlani, 29/A
Cepagatti

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
Venerdì 08:30 - 12:30
15:30 - 19:30

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