Studio Legale BFI

Studio Legale BFI Specializzato in Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro e Previdenza

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18/06/2026

📚 LO DICE LA NORMATIVA?

UN DOCENTE PUÒ RIFIUTARE IL COORDINAMENTO DI CLASSE?

Ogni anno, con l'assegnazione degli incarichi, molti docenti si pongono la stessa domanda:

Il Dirigente Scolastico può obbligare un docente a fare il coordinatore di classe?

COSA DICE LA NORMATIVA?

Il coordinatore di classe non è una figura obbligatoria prevista da una legge nazionale.

Si tratta di un incarico organizzativo individuato dal Dirigente Scolastico per favorire il coordinamento delle attività del Consiglio di Classe.

IL DOCENTE È OBBLIGATO AD ACCETTARE?

In linea generale, l'incarico non rientra tra gli obblighi ordinari di servizio previsti dal CCNL.

Per questo motivo, la sua attribuzione richiede normalmente la disponibilità del docente.

Tuttavia, possono esserci situazioni particolari legate all'organizzazione interna della scuola che devono essere valutate caso per caso.

È PREVISTO UN COMPENSO?

Sì.

Quando previsto dalla contrattazione d'istituto, l'incarico di coordinatore è retribuito con le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF).

L'importo varia da scuola a scuola.

IN SINTESI

✅ Il coordinatore di classe è un incarico organizzativo.

✅ Non è un obbligo previsto direttamente dal CCNL.

✅ Di norma richiede la disponibilità del docente.

✅ L'eventuale compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto.

LA DOMANDA CHE DIVIDE LA SCUOLA

Secondo te il coordinamento di classe dovrebbe essere un incarico esclusivamente volontario oppure il Dirigente dovrebbe poterlo assegnare anche senza il consenso del docente?

💬 Scrivi la tua opinione nei commenti.

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18/06/2026

📹🏙️ Videosorveglianza urbana e uso dei filmati: il Garante per la protezione dei dati personali richiama i Comuni su un punto importante — i filmati delle telecamere non possono essere utilizzati per elevare multe in modo automatico o improprio. ⚖️📋

Un chiarimento che ribadisce l’importanza del rispetto delle regole sulla privacy e sul corretto utilizzo delle tecnologie di controllo del territorio, a tutela dei cittadini e della legalità. 🔐👥

🔗 Leggi l’articolo: https://gdc.ancidigitale.it/videosorveglianza-urbana-il-garante-richiama-i-comuni-niente-multe-con-i-filmati-delle-telecamere/

16/06/2026

📚 LO DICE LA NORMATIVA?

IL GLO PUÒ NON ESSERE D'ACCORDO CON LA FAMIGLIA?

Negli ultimi mesi si è parlato molto di continuità didattica e conferma dei docenti di sostegno.

Molti genitori ritengono che la propria richiesta sia sufficiente per ottenere una determinata decisione.

Ma è davvero così?

COSA DICE LA NORMATIVA?

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) è l'organismo che analizza i bisogni dell'alunno e formula le proposte necessarie per garantire il diritto all'inclusione scolastica.

Al suo interno partecipano scuola, famiglia, specialisti e altre figure coinvolte nel percorso educativo.

LA FAMIGLIA DECIDE?

No.

La famiglia ha un ruolo fondamentale e la sua partecipazione è essenziale.

Tuttavia, le decisioni non dipendono esclusivamente dalla volontà dei genitori.

Il GLO è chiamato a valutare l'interesse dell'alunno sulla base di elementi educativi, didattici e organizzativi.

COSA SUCCEDE SE NON C'È ACCORDO?

Può accadere che la scuola e la famiglia abbiano posizioni diverse.

In questi casi il confronto viene verbalizzato e ciascuna parte può esporre le proprie osservazioni.

La presenza di un dissenso non blocca automaticamente il lavoro del GLO.

ATTENZIONE

L'obiettivo del GLO non è soddisfare le richieste di una singola componente, ma individuare le soluzioni più adeguate per il percorso scolastico dell'alunno.

Al centro deve esserci sempre il suo interesse educativo.

IN SINTESI

✅ La famiglia partecipa al GLO.

✅ Le sue osservazioni devono essere ascoltate.

✅ Le decisioni non dipendono esclusivamente dai genitori.

✅ Il dissenso può essere verbalizzato.

✅ L'obiettivo è il benessere e l'inclusione dell'alunno.

LA DOMANDA CHE DIVIDE LA SCUOLA

Se scuola e famiglia hanno opinioni opposte durante il GLO, chi dovrebbe avere maggiore peso nella decisione finale?

💬 Scrivi la tua opinione nei commenti.

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13/06/2026

📚 LO DICE LA NORMATIVA?

ALUNNO CON DISABILITÀ: COSA SUCCEDE SE SONO ASSENTI SIA IL DOCENTE DI SOSTEGNO CHE L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE?

📌 L'alunno con disabilità ha sempre diritto alla frequenza scolastica e all'inclusione, anche in assenza delle figure di supporto.

CHI È RESPONSABILE DELL'ALUNNO?

✅ Tutti i docenti della classe sono responsabili del percorso educativo e didattico dell'alunno.

Il docente di sostegno è una risorsa assegnata alla classe, non un docente esclusivo dell'alunno.

COSA DEVE FARE LA SCUOLA?

In caso di assenza del docente di sostegno e dell'assistente:

✅ garantire la vigilanza;

✅ assicurare la partecipazione alle attività della classe;

✅ adottare le misure organizzative necessarie;

✅ valutare eventuali sostituzioni secondo le disponibilità del personale.

L'ALUNNO PUÒ ESSERE MANDATO A CASA?

❌ No.

L'assenza del docente di sostegno o dell'assistente non costituisce motivo per negare la frequenza scolastica.

Eventuali riduzioni dell'orario o allontanamenti non possono essere disposti unilateralmente dalla scuola.

IL DOCENTE CURRICOLARE PUÒ RIFIUTARSI?

❌ No.

Tutti i docenti della classe condividono la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità, come previsto dalla normativa sull'inclusione scolastica.

COSA DICONO LE NORME?

📌 Legge 104/1992.

📌 D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche.

📌 Principio della contitolarità dei docenti della classe.

La normativa ribadisce che l'inclusione è responsabilità dell'intero Consiglio di Classe e non del solo docente di sostegno.

IN SINTESI

✅ L'alunno deve poter frequentare regolarmente.

✅ Tutti i docenti della classe sono responsabili.

✅ La scuola deve organizzare le misure necessarie.

✅ Non è possibile mandare l'alunno a casa per assenza delle figure di supporto.

💬 Nella tua scuola come vengono gestite le assenze contemporanee del docente di sostegno e dell'assistente all'autonomia e comunicazione?

⚖️ VITTORIA IN TRIBUNALE: Il MIM condannato a pagare le ferie non godute ai precari!Arriva una sentenza importantissima ...
11/06/2026

⚖️ VITTORIA IN TRIBUNALE: Il MIM condannato a pagare le ferie non godute ai precari!

Arriva una sentenza importantissima dal Tribunale di Enna (Sezione Lavoro) che ristabilisce la giustizia per il personale scolastico a tempo determinato.

Con la sentenza N. R.G. 151/2026 pubblicata l'11 giugno 2026, il giudice del lavoro Luca Coppola ha accolto il ricorso di una docente (difesa dall'avv. Antimo Buonamano) contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

📝 Il Caso in breve
La docente aveva lavorato con un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali fino al 30 giugno nell'anno scolastico 2022/2023. Al termine del contratto, si è ritrovata con ben 24,92 giorni di ferie maturate e non godute, senza aver mai ricevuto alcun invito formale da parte del Dirigente Scolastico a fruire dei giorni di riposo. Di fronte al rifiuto del Ministero di monetizzarle, ha deciso di adire le vie legali.

🔴 I punti chiave della decisione del Giudice:
Diritto irrinunciabile: Le ferie servono al recupero delle energie psico-fisiche e sono tutelate dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 c.c..

Obbligo di informazione del Dirigente: Il docente non può essere collocato in ferie d'ufficio senza una formale e tempestiva informazione da parte della scuola, che deve anche avvertire il lavoratore della perdita del diritto e dell'indennità in caso di mancata fruizione.

L'onere della prova spetta al datore: È l'Amministrazione scolastica a dover dimostrare l'avvenuta fruizione delle ferie o di aver posto il lavoratore nelle condizioni di goderne. Se non lo fa, scatta il diritto alla monetizzazione.

Prescrizione di 10 anni: L'eccezione di prescrizione del Ministero è stata rigettata, poiché l'indennità sostitutiva ha natura prevalentemente risarcitoria e quindi si prescrive nel termine ordinario decennale.

💰 Il Risultato
Sottratti i soli 2 giorni di ferie effettivamente goduti e risultanti dal certificato di servizio, il Tribunale ha condannato il MIM a pagare alla docente la somma di 1.470,41 euro per i restanti 22,92 giorni, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.

La lezione di oggi: Le ferie non fruite dai supplenti non "scadono" nel vuoto se il Ministero non fa il suo dovere informativo. Se sei un docente precario con contratti al 30 giugno, non rinunciare a ciò che ti spetta di diritto!

🛑 SVOLTA GPS: LA CASSAZIONE CANCELLA LE PENALIZZAZIONI DELL'ALGORITMO! 🛑Arriva una decisione storica che restituisce giu...
10/06/2026

🛑 SVOLTA GPS: LA CASSAZIONE CANCELLA LE PENALIZZAZIONI DELL'ALGORITMO! 🛑

Arriva una decisione storica che restituisce giustizia a migliaia di docenti precari. Con la nuovissima sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha messo un freno definitivo alle storture dell'algoritmo delle supplenze.

Ecco cosa cambia in parole semplici:

❌ Nessuna esclusione totale: Se nella domanda GPS decidi di omettere alcune sedi, specifiche classi di concorso o tipologie di posto, questa scelta vale come rinuncia SOLO per quelle precise opzioni non espresse.

✅ Diritti salvaguardati: L'algoritmo non potrà più considerarti "rinunciatario assoluto". Hai il pieno diritto di partecipare ai turni di nomina successivi (i famigerati "bollettini") per tutte le altre preferenze che hai regolarmente inserito.

Perché è una vittoria enorme?
Negli ultimi anni il sistema ministeriale ha penalizzato moltissimi lavoratori: bastava non indicare una scuola per essere tagliati fuori dai giochi per l'intero anno scolastico. La Cassazione ristabilisce un principio sacrosanto: il punteggio, il merito e la libertà di scelta del docente vanno tutelati.

✅ Grande vittoria al Tribunale di Nocera Inferiore!Il Giudice del Lavoro, Dott. Aldo Rizzo, ha accolto il ricorso cautel...
08/06/2026

✅ Grande vittoria al Tribunale di Nocera Inferiore!

Il Giudice del Lavoro, Dott. Aldo Rizzo, ha accolto il ricorso cautelare di una docente precaria, ordinando l’immediato inserimento nelle GPS della provincia di Salerno (biennio 2026/2027 – 2027/2028) e nelle graduatorie di istituto, nonostante abbia compiuto 67 anni.

La ricorrente, con circa 18 anni di contributi, potrà così continuare a lavorare, maturare i 20 anni necessari per la pensione di vecchiaia e percepire il suo unico reddito.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al “trattenimento in servizio” fino a 71 anni anche per il personale precario, sulla base di:
• Art. 38 Cost. (tutela del minimo pensionistico)
• Principio di non discriminazione tra personale di ruolo e non di ruolo (Direttiva UE 1999/70)
• Orientamento costante della Corte Costituzionale

Una sentenza importante che rafforza i diritti di migliaia di docenti precari che rischiano di rimanere senza pensione dopo una vita di supplenze.

Anche questa battaglia vinta! 💪

Nocera Inferiore, 8 giugno 2026 – Con ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro dott. Aldo Rizzo, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda cautel

07/06/2026

Come smontare un ordine di servizio illegittimo a scuola

Nel contesto scolastico capita che ai docenti vengano rivolte richieste che non rientrano nelle loro mansioni o che vengano impartiti ordini di servizio percepiti come impropri o contrari al contratto. È un tema delicato, perché riguarda il rapporto tra il potere organizzativo del dirigente scolastico e i diritti professionali dei docenti. Il dirigente, in base all’articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001, può impartire ordini di servizio, ma questo potere deve sempre rispettare la normativa vigente, il contratto collettivo e le competenze proprie del profilo docente.

Un ordine di servizio non può essere usato per imporre attività che esulano dalle competenze professionali, che violano l’orario di servizio o che ledono diritti soggettivi. La giurisprudenza conferma che un ordine è contestabile quando impone mansioni non coerenti con il profilo, quando viola il contratto, quando è discriminatorio o quando manca di una motivazione adeguata. Il docente non può rifiutare immediatamente un ordine ritenuto illegittimo, perché il rifiuto diretto può essere interpretato come insubordinazione. La tutela passa invece attraverso la forma scritta, la richiesta di chiarimenti e la segnalazione delle eventuali violazioni.

Contestare un ordine di servizio significa esercitare un diritto di autotutela. Il docente può chiedere spiegazioni, evidenziare la non coerenza con il contratto o con il profilo professionale e mettere agli atti la propria posizione. È fondamentale che l’ordine sia scritto, chiaro e motivato. Non hanno valore le richieste verbali, le pressioni informali o le comunicazioni generiche che impongono attività non previste dal contratto.

Non rientrano tra le mansioni dei docenti attività come il riordino di archivi, la movimentazione di materiali pesanti, la pulizia dei locali o lo smaltimento di materiali. Sono compiti che appartengono ad altri profili professionali e non possono essere imposti come obblighi. La scuola è un ambiente complesso, ma non può diventare un luogo in cui il personale viene sottoposto a richieste improprie o a carichi di lavoro non previsti. Il rispetto del ruolo docente è un principio essenziale. Il contratto definisce mansioni, orario, responsabilità e limiti del potere dirigenziale. Ogni deviazione da questo quadro richiede consapevolezza, fermezza e conoscenza delle norme.

La tutela passa dalla forma scritta, dalla conoscenza delle regole e dalla capacità di riconoscere ciò che è legittimo. Nessun docente deve sentirsi solo o sotto pressione. La legge sostiene chi opera nel rispetto del proprio ruolo e della propria dignità professionale.

In chiusura, una domanda semplice e diretta per favorire il confronto. Ti è mai capitato di ricevere una richiesta che non rientrava nelle tue mansioni? Come hai scelto di affrontare la situazione? Raccontaci la tua esperienza nei commenti.

Normative Scuola ELC

Indirizzo

Piazza Lorenzo Montecuollo 15
Cellole
81030

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

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