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Studio Legale BFI Specializzato in Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro e Previdenza

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29/05/2026

✅ VITTORIA IN TRIBUNALE PER LA MOBILITÀ SCOLASTICA!

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Federica Ronsini) con Sentenza n. 368/2026 ha dato ragione ad una docente su un punto fondamentale:

La quota del 50% dei posti accantonati per le immissioni in ruolo dal CCNI 2022 è illegittima.

Il giudice ha infatti dichiarato che l’art. 8 del CCNI contrasta con l’art. 470 D.Lgs. 297/1994, che impone di completare prima tutte le operazioni di mobilità (provinciale e interprovinciale) e solo successivamente procedere alle nuove assunzioni sui posti residui.

Conseguenza concreta: Il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici dovranno rifare le operazioni di mobilità limitatamente alla posizione della ricorrente, utilizzando il 100% dei posti disponibili (e non solo il 50%).

Un principio importante affermato: La mobilità dei docenti già in ruolo deve avere priorità rispetto alle nuove immissioni. Una sentenza che potrebbe avere effetti su molti ricorsi simili.
Sentenza pubblicata il 02/02/2026 – RG 4692/2022.

Specializzato in Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro e Previdenza

27/05/2026

Indennità di frequenza per allergia al latte

Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto all’indennità di frequenza per una minore affetta da una grave allergia alle proteine del latte vaccino. La decisione si basa sulla valutazione del consulente tecnico, che ha evidenziato come tale condizione comporti difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti della propria età e rischi per la salute.

Carmine Paul Alexander TEDESCO
Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento

Leggi la sentenza. Link nel primo commento ⬇⬇

📍🙌Vittoria dei precari della scuola: la Corte d'Appello di Roma boccia l'algoritmo del MinisteroIllegittima l'esclusione...
26/05/2026

📍🙌Vittoria dei precari della scuola: la Corte d'Appello di Roma boccia l'algoritmo del Ministero

Illegittima l'esclusione dai turni successivi di supplenza per chi esprime preferenze limitate. Riconosciuti risarcimento e punteggio intero.

22/05/2026
🏛️ SCUOLA E DISABILITÀ: IL SOSTEGNO NON SI TOCCA, RIDURLO È DISCRIMINAZIONEUna sentenza fondamentale delle Sezioni Unite...
22/05/2026

🏛️ SCUOLA E DISABILITÀ: IL SOSTEGNO NON SI TOCCA, RIDURLO È DISCRIMINAZIONE

Una sentenza fondamentale delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 12704 del 5 maggio 2026) mette un punto fermo a tutela degli studenti con disabilità e delle loro famiglie.

Il principio espresso è chiarissimo:
Le ore di sostegno stabilite nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) sono un diritto esigibile. L’amministrazione scolastica ha l'obbligo di garantirle per intero e non ha il potere discrezionale di ridurle accampando scuse sulla mancanza di fondi o risorse disponibili.

💡 I punti chiave della sentenza:
🚫 Niente scuse economiche: I tagli al bilancio non possono giustificare la riduzione delle ore di sostegno già programmate.
👶 Vale anche per la scuola dell'infanzia: Il principio si applica pienamente anche ai più piccoli, anche se l'asilo non rientra nella scuola dell'obbligo.

⚖️ È discriminazione indiretta: Non assegnare il supporto pianificato (mentre l'offerta formativa per gli alunni normodotati resta intatta) rompe il principio di pari opportunità.

🛠️ Tutela immediata: Contro questa condotta discriminatoria ci si può rivolgere direttamente al Giudice Ordinario per ottenere il ripristino delle ore e il risarcimento del danno.
Una pronuncia che dà forza alle famiglie e ricorda che il diritto all'inclusione e all'istruzione non può essere trattato come una variabile economica.

📌 Cosa ne pensate? Avete vissuto o conoscete situazioni simili in cui il PEI non è stato rispettato? Parliamone nei commenti.
Inclusiva

 # # 🛑 MOBILITÀ SCUOLA: IL PRE-RUOLO VALE PER IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO!Arriva un'importantissima decisione d...
22/05/2026

# # 🛑 MOBILITÀ SCUOLA: IL PRE-RUOLO VALE PER IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO!

Arriva un'importantissima decisione dal **Tribunale Ordinario di Latina (Sezione Lavoro)** che ristabilisce il diritto di una docente a partecipare alla mobilità professionale per l'anno scolastico 2026/2027.

# # # 📄 Il Caso in sintesi
La ricorrente era stata esclusa dalla procedura perché ritenuta ancora soggetta al vincolo quinquennale sul sostegno. Tuttavia, sommando i quattro anni di servizio a tempo determinato (pre-ruolo) svolti tra il 2019 e il 2023 con il servizio di ruolo, l'anzianità minima dei 5 anni risultava ampiamente maturata.

# # # ⚖️ La decisione del Giudice
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Angela Orecchio), con un decreto d'urgenza *inaudita altera parte*, ha accolto le ragioni della docente basandosi su un principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza di legittimità ed europea.

* **Parità di trattamento:** Ai fini del computo dei 5 anni obbligatori sul sostegno, devono essere calcolati anche i periodi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo.

* **Pericolo nel ritardo:** Data l'imminente pubblicazione degli esiti della mobilità (prevista per il 29 maggio 2026), il Tribunale ha ordinato l'ammissione immediata della ricorrente per evitare che i posti disponibili venissero assegnati ad altri candidati.

# # # 🛠️ Cosa succede adesso?
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dovranno inserire immediatamente la docente nella procedura di mobilità per il passaggio di ruolo verso la classe di concorso.

> 🎯 **Un altro passo avanti fondamentale per il riconoscimento dei diritti del personale precario e la valorizzazione del servizio pre-ruolo a tutti gli effetti di legge!

22/05/2026

SCUOLA 2026/2027 — Le oltre 14 mila cattedre in organico di fatto: cosa significano davvero per docenti e scuole

Nel quadro della programmazione annuale degli organici, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato per l’a.s. 2026/2027 un contingente di 14.148 posti in organico di fatto, una dotazione che, pur registrando una lieve flessione rispetto ai 14.161 dell’anno precedente, continua a rappresentare una componente strutturale del funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche.

Quando parliamo di organico di fatto, parliamo di quella parte di personale che non rientra nell’organico di diritto definito ai sensi dell’art. 1, commi 64–68 della Legge 107/2015, ma che risulta indispensabile per garantire la copertura delle esigenze reali delle scuole: incrementi di iscrizioni, sdoppiamenti necessari per motivi di sicurezza, richieste di tempo scuola aggiuntivo, situazioni di particolare complessità organizzativa, oltre alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni disciplinate dal CCNI sulla mobilità annuale.

È un organico che vive nella dimensione concreta della scuola, quella che non sempre può essere prevista a tavolino nei mesi primaverili, ma che emerge con forza a settembre, quando le classi prendono forma e i dirigenti scolastici devono assicurare continuità, sicurezza e qualità del servizio.

La distribuzione territoriale: un’Italia che non è uniforme

I dati diffusi mostrano una forte concentrazione dei posti nelle regioni del Nord, con la Lombardia che supera le 2.900 cattedre, seguita da Emilia‑Romagna, Veneto e Piemonte. È un andamento coerente con quanto già rilevato negli ultimi anni dal Sistema Informativo del Ministero, che evidenzia come la mobilità interna, i pensionamenti e il divario tra organico di diritto e fabbisogno effettivo continuino a generare una domanda elevata di personale aggiuntivo nelle aree caratterizzate da maggiore densità scolastica e da un più alto tasso di turn‑over.

Le regioni del Centro mantengono una dotazione significativa, mentre nel Mezzogiorno il numero dei posti in organico di fatto risulta più contenuto, riflettendo dinamiche demografiche e di stabilità del personale ormai consolidate. L’Abruzzo, ad esempio, si attesta su 160 posti, un dato che conferma la tendenza degli ultimi anni e che si inserisce nel quadro più ampio della programmazione regionale prevista dal D.P.R. 81/2009.

La scuola secondaria resta il cuore del fabbisogno

La maggior parte dei posti si concentra nella scuola secondaria di primo e soprattutto di secondo grado. È un dato che non sorprende: la complessità delle classi, la varietà delle discipline, la necessità di garantire sdoppiamenti e potenziamenti, insieme alla gestione delle cattedre orario esterne, rendono la secondaria il segmento più esposto alle oscillazioni dell’organico.

La normativa di riferimento, dal D.Lgs. 297/1994 fino alle più recenti note ministeriali sugli organici, ribadisce che l’assegnazione dei posti in organico di fatto deve rispondere a criteri di funzionalità del servizio e tutela del diritto allo studio, principi che trovano applicazione concreta proprio nella secondaria, dove la flessibilità organizzativa è spesso indispensabile.

Cosa significa per i docenti: stabilità, continuità, prospettive

Per molti insegnanti, soprattutto per chi attende una nomina annuale, questi posti rappresentano una possibilità concreta di lavoro stabile per l’intero anno scolastico. L’organico di fatto, infatti, pur non essendo “strutturale”, consente la stipula di contratti fino al 30 giugno, garantendo continuità didattica e permettendo alle scuole di programmare con maggiore serenità.

È importante ricordare che la gestione di questi posti avviene nel rispetto delle priorità previste dal D.Lgs. 165/2001 e dal CCNL Scuola, con particolare attenzione alla tutela del personale precario e alla trasparenza delle procedure di nomina.

Uno sguardo più ampio: tra demografia, riforme e realtà delle scuole

Il dato delle oltre 14 mila cattedre in organico di fatto non è un semplice numero: è lo specchio di un sistema che continua a confrontarsi con sfide complesse. Da un lato la denatalità, che riduce progressivamente il numero delle classi; dall’altro la crescente richiesta di tempo scuola, inclusione, laboratori, potenziamento, sicurezza degli ambienti e personalizzazione dei percorsi.

In questo scenario, l’organico di fatto diventa una leva essenziale per garantire equità e qualità, permettendo alle scuole di rispondere alle esigenze reali delle comunità educative, anche quando queste non coincidono con le previsioni formali dell’organico di diritto.

Conclusione: oltre i numeri, la responsabilità verso studenti e personale

Leggere questi dati significa comprendere che la scuola italiana continua a reggersi su un equilibrio delicato, dove la programmazione ministeriale deve dialogare con la realtà quotidiana delle istituzioni scolastiche. Le oltre 14 mila cattedre in organico di fatto non sono un “di più”, ma un tassello fondamentale per garantire il diritto allo studio, la continuità didattica e la tutela del personale.

Come sempre, il nostro compito è trasformare i numeri in consapevolezza, e la consapevolezza in tutela. Perché dietro ogni posto c’è una classe, un docente, una comunità che cresce.

NormativeScuolaELC

Rubrica a cura di BFI Studio LegaleOGGI PARLIAMO DI: Cellulare sequestrato a scuola. È legale?📍📍📍📲📱Molti genitori ci chi...
20/05/2026

Rubrica a cura di BFI Studio Legale

OGGI PARLIAMO DI: Cellulare sequestrato a scuola. È legale?📍📍📍📲📱

Molti genitori ci chiedono: "La prof può prendere il telefono a mio figlio e non restituirlo fino a fine giornata?"

La risposta breve: Sì, ma con dei limiti.

1. Il Regolamento d’Istituto fa legge: Se vieta l’uso del cellulare, il docente può ritirarlo.

2. Non può trattenerlo oltre l’orario scolastico: Il telefono va restituito a fine lezioni, o ai genitori se il regolamento lo prevede.

3. Non può guardare i contenuti: Sarebbe violazione della privacy.

Il consiglio: leggete sempre il Regolamento d’Istituto firmato a inizio anno. Lì sono scritti diritti e doveri di tutti.

Avete altri dubbi sul mondo scuola? Scriveteli nei commenti 👇 Il caso più votato sarà il tema della prossima puntata.

BFI Studio Legale | Buonamano • Fusco • Izzo

Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo
19/05/2026

Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo

Consigli pratici•  Presenta istanza formale specificando “permesso retribuito ex art. 15 comma 2 CCNL per motivi persona...
18/05/2026

Consigli pratici
• Presenta istanza formale specificando “permesso retribuito ex art. 15 comma 2 CCNL per motivi personali/familiari” + autocertificazione.
• Motiva in modo generico ma presente (es. “motivi familiari personali”) – il DS non può sindacare nel merito la validità della motivazione (confermato anche da ARAN).
• Vale per docenti di ruolo (3 + 6 = fino a 9 giorni). Per i precari la situazione è diversa (solo 3 giorni retribuiti per alcuni contratti, o non retribuiti).
• Anticipa di qualche giorno la richiesta, salvo urgenze.

Indirizzo

Piazza Lorenzo Montecuollo 15
Cellole
81030

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

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