20/08/2026
⚖️ Cassazione n. 6633/2026: una sanzione per ogni pagamento in contanti non tracciato. Nessun cumulo giuridico.
💶 La Corte di Cassazione torna sull’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni previsto dall’art. 1, commi 910-913, della legge n. 205/2017, chiarendo un profilo di particolare rilievo pratico per datori di lavoro e operatori del settore.
📌 Il principio affermato è netto:
la sanzione deve essere applicata per ciascuna singola dazione economica effettuata in violazione delle modalità di pagamento previste dalla legge.
➡️ Pertanto, se la retribuzione viene corrisposta periodicamente in contanti, ogni singolo pagamento costituisce una violazione autonoma.
🚫 La Corte esclude inoltre l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, poiché non si tratta di più violazioni commesse con un’unica azione, ma di condotte distinte e reiterate nel tempo.
🔎 Anche la locuzione normativa “retribuzione, nonché ogni anticipo di essa” non può essere utilizzata per ricondurre tutte le erogazioni a un’unica violazione: essa individua l’oggetto dell’obbligo di tracciabilità, senza svolgere una funzione aggregante.
⚠️ La conseguenza pratica è importante: frazionare il pagamento della retribuzione in più erogazioni in contanti non riduce la sanzione, ma può determinare una pluralità di illeciti autonomi.
🎯 La pronuncia conferma così la finalità della disciplina: rendere verificabile ogni singolo flusso retributivo e garantire l’effettività dei controlli.
📚 Una decisione da tenere presente nella gestione dei rapporti di lavoro e nell’analisi del rischio sanzionatorio.