10/10/2026
🤖 Intelligenza artificiale e licenziamento: la decisione deve restare umana ⚖️
L’art. 41 del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 stabilisce che il licenziamento non può essere deciso esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato: la decisione finale deve essere riservata a una persona fisica, dotata di un potere effettivo e autonomo 👤
La conseguenza è espressamente prevista dalla norma: il licenziamento intimato in violazione di tale divieto è nullo ❌
Non basta, quindi, una supervisione umana meramente formale. Il controllo deve essere reale e la decisione effettivamente riconducibile a una persona ✅
Una disposizione che pone un confine preciso all’automazione del potere datoriale: l’intelligenza artificiale può supportare i processi decisionali, ma non può sostituire integralmente la responsabilità umana nella decisione di licenziare 🤝
Art. 41, D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179. Entrata in vigore: 23 ottobre 2026 📅
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