Studio Legale Avv. Marco Grande

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Patrocinante in Cassazione - Dottore di ricerca in Procedura penale - «Avvocato Specialista» in Diritto penale (con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20.10.2023).

04/09/2026

Oggi i nostri Itinerari di Diritto e Procedura penale si occupano di un argomento di particolare interesse e cioè delle «Formule decisorie nel processo penale».
Per chi fosse interessato agli altri approfondimenti, potrà trovarli nella sezione “Reels” di questa Pagina/Blog.

Tornano i nostri «Itinerari di Diritto e Procedura penale», questa settimana affronteremo un tema che sembra esclusivame...
31/08/2026

Tornano i nostri «Itinerari di Diritto e Procedura penale», questa settimana affronteremo un tema che sembra esclusivamente tecnico ma racconta molto del significato profondo del processo penale: l’analisi delle formule decisorie.
Quando un processo penale si conclude, il giudice non si limita a dire «colpevole» o «innocente». Le parole con cui pronuncia la sua decisione hanno un peso preciso, producono effetti diversi e, in certi casi, possono fare la differenza anche in altri giudizi, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari.
Ma perché esistono formule così diverse tra loro? Perché non basta assolvere: occorre dire perché si assolve.
Le formule previste dal codice non sono equivalenti. Esse esprimono gradi diversi di accertamento e producono effetti differenziati: solo le formule «il fatto non sussiste» e «per non aver commesso il fatto» producono, nei casi previsti dalla legge, effetti preclusivi nei giudizi civili di risarcimento del danno. L’imputato prosciolto con una formula meno ampia resta, in linea di principio, esposto all’azione risarcitoria in sede civile.
Per questo, l’Ordinamento riconosce all’imputato un interesse concreto a impugnare la sentenza assolutoria quando la formula pronunciata sia meno favorevole di quella che i fatti avrebbero consentito: non per ragioni teoriche, ma perché da quella differenza possono derivare effetti reali nella sua sfera giuridica.
Ed è qui che la forma, ancora una volta, si rivela sostanza. La parola con cui il giudice chiude un processo non è un dettaglio: è la decisione sul “significato” di ciò che è accaduto.

La nostra rubrica settimanale va in vacanza. Torneremo a settembre con tante novità, molti appuntamenti - anche con auto...
02/08/2026

La nostra rubrica settimanale va in vacanza.
Torneremo a settembre con tante novità, molti appuntamenti - anche con autorevoli ospiti - e con diverse occasioni di confronto sul Sistema penale.
Perché lo scopo degli «Itinerari di Diritto e Procedura penale» è quello di descrivere in maniera semplice la complessità dell’Ordinamento, senza rinunciare mai alla serietà tecnica ed al rigore di metodo.
Buone vacanze a tutti voi!

01/08/2026

In questa puntata, prima delle vacanze estive, i nostri Itinerari di Diritto e Procedura penale si occupano di un argomento attuale e cioè «L’annotazione preliminare sul registro delle notizie di reato: alcune precisazioni giuridiche sull’impropria definizione giornalistica di “scudo penale”».
Per chi fosse interessato agli altri approfondimenti, potrà trovarli nella sezione “Reels” di questa Pagina/Blog.
La nostra rubrica giuridica settimanale riprenderà a settembre.
Vi auguriamo delle ottime vacanze!

Siamo ormai arrivati all’ultima puntata, prima della pausa estiva, riprenderemo a settembre.La puntata di questa settima...
27/07/2026

Siamo ormai arrivati all’ultima puntata, prima della pausa estiva, riprenderemo a settembre.
La puntata di questa settimana si occuperà del tema «L’annotazione preliminare sul registro delle notizie di reato: alcune precisazioni giuridiche sull’impropria definizione giornalistica di “scudo penale”».
Se ne parla molto, spesso con toni accesi. Ma cosa prevede davvero il D.L. 23/2026?
IL SISTEMA ORDINARIO
Quando il pm riceve una notizia di reato, la iscrive immediatamente nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Se emergono indizi a carico di una persona, il suo nome viene iscritto nel registro degli indagati. Da quel momento decorrono i termini delle indagini preliminari. Questo è il meccanismo classico.
LA NOVITÀ: L’ANNOTAZIONE PRELIMINARE
Il D.L. 23/2026 (convertito in l. 24 aprile 2026, n. 56) introduce un binario parallelo. Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione - come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere - il pm non procede all’ordinaria iscrizione nel registro degli indagati. Effettua invece una annotazione preliminare, in un separato modello del registro. La persona annotata è comunque indagata: le si applicano tutte le garanzie e i diritti previsti per chi è sottoposto alle indagini preliminari.
PERCHÉ È SCORRETTO PARLARE DI SCUDO PENALE?
Qui sta il punto cruciale. L’annotazione preliminare non interrompe lo svolgimento delle indagini. Non estingue il reato, non impedisce il processo, non protegge nessuno da un’eventuale condanna. È semplicemente una modalità di registrazione amministrativa differenziata, pensata per i casi in cui la causa di giustificazione appaia evidente fin dal principio. Chiamarla “scudo penale” evoca una protezione assoluta che questa disciplina non offre e non vuole assolutamente offrire. Chiamarla “scudo penale” è la solita imprecisione giornalistica.
Ce ne occuperemo questa settimana. Seguiteci!

25/07/2026

Oggi i nostri Itinerari di Diritto e Procedura penale si occupano di un tema di stringente attualità cioè delle «Problematiche interpretative a proposito del concetto e dell’ambito operativo della legittima difesa». Continuate a seguirci.

Siamo profondamente commossi e grati per la toccante "lettera aperta" di ringraziamento di Laura, una nostra Assistita t...
22/07/2026

Siamo profondamente commossi e grati per la toccante "lettera aperta" di ringraziamento di Laura, una nostra Assistita torinese, che ha subito ingiustamente una custodia cautelare carceraria e una condanna in primo grado presso il Landesgericht di Salisburgo (un Tribunale austriaco), pur essendosi legittimamente difesa da un tentativo di violenza sessuale (e di aggressione fisica) compiuto da un suo collega di lavoro. Con la nostra assistenza difensiva, in collaborazione con un collega di Salisburgo, Laura è stata assolta dall'Oberlandesgericht di Linz (che equivale alla nostra Corte di appello). Forse è allora il caso di effettuare una considerazione. È importante che un difensore studi e si dedichi a un caso, ma è altrettanto fondamentale che un assistito abbia totale fiducia e si abbandoni al proprio avvocato, esattamente come ha fatto la "nostra" Laura. È l'essenza stessa del rapporto fiduciario: con questi due requisiti di fondo, anche i casi più complessi possono essere risolti positivamente.

Riceviamo e pubblichiamo Scrivere a una testata è una cosa che non ho mai fatto, e mai avrei pensato di fare prima di questa mattina, ma con questa mia let...

La prossima puntata dei nostri «Itinerari di Diritto e Procedura penale» riguarderà un tema di stringente attualità, cio...
18/07/2026

La prossima puntata dei nostri «Itinerari di Diritto e Procedura penale» riguarderà un tema di stringente attualità, cioè quello delle «Problematiche interpretative sulla nozione e sull’ambito applicativo della legittima difesa».
La legittima difesa è da sempre uno dei temi più delicati del Diritto penale, perché si colloca nel punto di massima tensione tra autodifesa, monopolio statale dell’uso della forza e tutela delle persone. Il dibattito politico-ideologico tende spesso a semplificare, ma il dato normativo e le pronunce giurisprudenziali impongono maggiore riflessione. L’attuale formulazione dell’art. 52 c.p. stabilisce che non è punibile chi agisce per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia necessaria e proporzionata. Pur dopo le riforme, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito determinati “argini” e correlative “linee guida” in argomento. Il punto focale del problema interpretativo riguarda la formula legislativa, soprattutto dopo la modifica riguardante i casi di violazione di domicilio, nei quali «sussiste sempre il rapporto di proporzione» tra l’azione dell’aggressore e la difesa della persona offesa. In questi casi, la difesa dovrebbe essere ritenuta legittima e l’aggredito potrebbe non essere punito. Analizzando le decisioni giurisdizionali in argomento, tuttavia, è dato constatare che non esiste un riconoscimento “incondizionato” della legittima difesa: il giudice opera, comunque, una verifica caso per caso, per accertare se al momento del fatto vi fosse davvero una situazione di aggressione in atto e se la reazione fosse l’unica concretamente praticabile. La questione diventa ancor più complessa se si affronta la parallela tematica dell’eccesso colposo, per tutte le cause di giustificazione (art. 55). In ogni caso, al di là della coscienza e dei convincimenti ideologici di ciascuno, occorrerebbe, trovare un punto di equilibrio secondo Diritto, che sia quindi realmente conforme ai principi del nostro Sistema penale.
Ce ne occuperemo la prossima settimana, seguiteci.

17/07/2026

Oggi i nostri «Itinerari di Diritto e Procedura penale» si occupano di un tema importante, cioè: «L’interrogatorio “anticipato” nel procedimento cautelare. Quando il contraddittorio arriva “prima” della restrizione della libertà».

Passo dopo passo, sulla Pagina Facebook, stiamo costruendo insieme una vera e propria comunità di persone interessate ai...
16/07/2026

Passo dopo passo, sulla Pagina Facebook, stiamo costruendo insieme una vera e propria comunità di persone interessate ai nostri approfondimenti. Ringraziamo i tantissimi Follower che ogni giorno ci scelgono. Siamo sempre più numerosi.

Vi invitiamo a seguire «Itinerari di Diritto e Procedura penale», la rubrica giuridica che vi accompagna ogni settimana, liberamente consultabile da tutti.

Grazie di cuore.


Indirizzo

Via Giuseppe Poerio, 1
Catanzaro
88100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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