16/01/2024
legislative più rilevanti e monitoraggio parlamentare
(elaborate dall’Ufficio Studi del CNF)
➢ D.L. Milleproroghe
➢ Legge Bilancio
➢ Disposizioni in materia di contenzioso tributario
➢ Legge Concorrenza
➢ Legge sulla tutela del Made in Italy
novità legislative
➢ Decreti legislativi attuativi della delega fiscale:
o Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (D.lgs 30 dicembre 2023, n. 221;
o Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219);
o Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216);
➢ Decreto di semplificazione degli adempimenti tributari (D.lgs 8 gennaio 2024, n.1).
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.L. Milleproroghe
(Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215)
• Non è stato prorogato il termine di cui all’articolo 22, comma 4 della legge professionale forense (legge n. 247/12) in materia di disciplina transitoria per l’accesso all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
• Con riferimento alla geografia giudiziaria, è stato differito al 1 gennaio 2026 il termine del 1° gennaio 2025 a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni che modificano le circoscrizioni delle città di L’Aquila e di Chieti (v. art. 11, comma 9 del Milleproroghe).
• È stato prorogato al 30 giugno 2024 il regime cartolare per le impugnazioni precedente alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), come attualmente disciplinato agli articoli 23 e 23-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, per quanto riguarda i giudizi di impugnazione in materia penale davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle Corti di Appello (v. art. 11, comma 7 del Milleproroghe).
• È stata differita al 30 giugno 2026, anche in caso di proroga dei contratti, la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli addetti all’ufficio del processo, precedentemente prevista entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto (v. art. 1, comma 9, lett. b) del Milleproroghe).
• Sono state differite al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, precedentemente previsti per il mese di aprile, al fine di garantire la durata quadriennale di tali organi (v. art. 11, comma 6 del Milleproroghe).
• È stato differita al 17 ottobre 2024 la data entro cui continua ad essere possibile la delega ai giudici onorari per l’ascolto dei minori, in deroga all’attuale divieto introdotto dall’art. 473-bis 1 del c.p.c. (v. art. 11, comma 5 del Milleproroghe).
• In materia di giustizia tributaria, è stato prorogato di un ulteriore anno, in seguito alla proroga annuale già disposta dal Milleproroghe 2022, il termine di cessazione dall’incarico dei componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previsti in base all’età anagrafica ex art. 8, comma 1 della L. 31 agosto 2022, n. 130 (v. art. 3, comma 4 del Milleproroghe).
• È stato prorogato 30 giugno 2024 il termine di applicazione delle disposizioni relative alle procedure di affidamento semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC (v. art. 8, comma 5 del Milleproroghe).
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di Bilancio
(L. 30 dicembre 2023, n. 213)
• Il Comma 539 modifica la disciplina del processo di recupero del contributo unificato. In particolare viene abrogato il comma 1-ter dell’articolo 16 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU Spese di Giustizia), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Viene altresì modificato l’articolo 248 TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all’irrogazione della sanzione.
• I Commi 100-111, (Misure in materia di rischi catastrofali) dispongono che le imprese, italiane e multinazionali con stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
• Commi 370-373, (Misure in materia di magistratura onoraria) Si istituisce un fondo per l’attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale. Inoltre, si prevede la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva. Infine, si prevede che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione Separata.
in materia di contenzioso tributario
(D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220)
• La novella non incide sulla disciplina in materia di difesa tecnica nel processo tributario, pertanto, continuano ad essere abilitati all’assistenza tecnica tutti i professionisti già contemplati dalla normativa di riferimento (ex art. 12 D.lgs n. 546/1992).
• In attuazione dei principi contenuti nella legge delega e nell’intento di favorire il deflazionamento del contenzioso tributario, l’art. 1 apporta alcune significative modifiche al D.lgs n. 546/1992, ampliando il perimetro applicativo dell’istituto della conciliazione, ora ammissibile anche nell’ambito del giudizio di legittimità; nella medesima ottica, a fronte dell’abrogazione del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis D.lgs n. 546/1992, la conciliazione su proposta del giudice (art. 48-bis1 D.lgs n. 546/1992) viene estesa a tutte le controversie tributarie, indipendentemente dall’oggetto e dal valore di lite.
• Conformemente alle nuove previsioni introdotte all’interno dello Statuto del contribuente (artt. 10-quater e 10-quinquies L. n. 212/2000), il novellato art. 19 D.lgs n. 546/1992 ricomprende tra gli atti impugnabili nel processo tributario il diniego espresso o tacito di autotutela obbligatoria (lett. g-bis) e il diniego espresso di autotutela facoltativa (lett. gter). Con il nuovo comma 4 dell’art. 47 D.lgs n. 546/1992, si introduce inoltre una disciplina ad hoc per l’impugnazione delle ordinanze cautelari.
• L’art. 1 reca numerose modifiche anche con riferimento al processo di digitalizzazione del contenzioso tributario. Per quanto qui interessa, è prevista la revisione delle norme tecniche per il processo tributario telematico, tramite l’adozione di un apposito Decreto MEF da emanarsi sentiti anche i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria.
• Sotto altro profilo, i primi commenti in dottrina hanno evidenziato alcuni aspetti critici della Riforma, con riguardo alla salvaguardia del diritto di difesa e tenuto conto delle modifiche relative:
(a) alla possibilità del giudice di definire il giudizio in forma semplificata, già nella fase cautelare (v. nuovo art. 47-ter D.lgs n. 546/1992);
(b) al divieto di produrre nuovi documenti in appello, operante anche in relazione ai giudizi incardinati antecedentemente alla data di entrata in vigore della riforma (v. nuovo art. 58);
(c) alla disciplina delle spese di lite, che prevede la compensazione anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (v. nuovo art. 15 D.lgs n. 546/1992).
• Per completezza, si segnala infine che la concomitante riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (v. D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219) ha introdotto il principio del contraddittorio (v. nuovo art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212) per cui tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente.
Concorrenza 2023
(L. 30 dicembre 2023, n. 214)
• L’art. 11 disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche e stabilisce un regime di proroga delle concessioni in essere. Sul punto si segnalano i rilievi di possibile incostituzionalità e contrasto con la normativa UE formulati dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione con riferimento al meccanismo delle proroghe automatiche e ai criteri generali per il rilascio di nuove concessioni.
• Gli artt. 17-18 modificano alcuni aspetti della disciplina AGCM. In particolare (a) è stato aumentato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di concentrazione e (b) l’AGCM è stata designata come autorità per l’esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 (c.d. “Digital Market Act”) e munita dei relativi poteri.
sulla tutela del Made in Italy
(L.27 dicembre 2023 n. 206)
• L’art. 41 istituisce un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui propri prodotti.
• La legge introduce delle modifiche alla normativa penale in materia di contraffazione e, in particolare, con riferimento al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) si prevede :
(a) l’attribuzione della competenza di tale reato al procuratore della Repubblica distrettuale;
(b) la facoltà di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro modificando l’art. 260 c.p.p.;
(c) la possibilità di procedere con azioni sotto copertura.
degli adempimenti tributari
(D.lgs 8 gennaio 2024, n.1)
• Per completezza si segnala che l’art. 3 ha previsto l’abrogazione dell’obbligo di Certificazione Unica per i sostituti di imposta che corrispondono compensi a soggetti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio, a decorrere dall’anno d'imposta 2024.
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Attività parlamentare
• È in corso in Commissione Giustizia del Senato l’esame, in sede referente, della Riforma Penale - DDL n. 808 (c.d. DDL Nordio) in particolare:
(a) nel corso della seduta del 9 gennaio 2024, è stata approvato l’art. 1 del DDL Nordio che comporta l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e, contestualmente, è stato adottato un ordine nel giorno al fine di impegnare il Governo alla costituzione di un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione;
(b) nel corso della settimana del 15 gennaio 2024, si procederà alla discussione e alla votazione dell’emendamento Zanettin, su cui il Governo ha già espresso parere favorevole, avente ad oggetto la modifica dell’art. 103 c.p.p. al fine di limitare la captazione delle comunicazioni tra imputato e difensore.
• Nell’ambito delle interrogazioni parlamentari, in risposta all’interrogazione avanzata dall’On. Zanettin (FI) circa gli orientamenti del Governo sulla riforma della giustizia penale, il Ministro On. Nordio ha:
(a) annunciato che il Governo sta valutando interventi legislativi sul tema delle esternazioni dei magistrati sui social network; e
(b) preannunciato che nell’ambito della Riforma Penale, saranno previsti interventi sul tema dell’utilizzo dei captatori informatici (c.d. Trojan).
• La Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori ha avviato un’indagine conoscitiva sull’equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica e all’evoluzione del mondo delle professioni. L’indagine dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2025 e comportare l’audizione anche di esponenti di ordini, albi e collegi professionali.
IL CONSIGLIERE NAZIONALE PER IL DISTRETTO DI CATANZARO
Avv. Antonello Talerico