21/12/2023
⚖️ Le novità del D.M. 150/2023:
Il D.M. 150/2023 è l’epilogo finale, a livello legislativo, che ha fornito a tutti gli organismi di mediazione, privati e pubblici, un vademecum attuativo sulle modifiche previste dalla riforma .
- La mediazione diventa procedibile in nuove materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
- L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Solo il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale.
- La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 mesi.
- Il primo incontro tra le parti, deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
- Indennità: è stata introdotta una nuova tabella delle indennità che prevede un cospicuo aumento dei costi al deposito dell’istanza così come per l’adesione al procedimento. È previsto il costo delle spese di avvio + un’indennità minima, differenziata per scaglioni a seconda del valore della controversia, ed un’integrazione delle indennità nell’ipotesi di accesso alla mediazione. Resta in ultima analisi l’aumento in percentuale variabile dal 10% al 25% sull’indennità, in caso di accordo.
- Incentivi fiscali: alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all’indennità fino a concorrenza di € 600,00 Quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00.
- I crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400,00 per le persone fisiche e di € 24000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà. È riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.
- Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
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