30/05/2025
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𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀
“ Serafino Fama’ “ - Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane -
𝐆𝐈𝐔𝐃𝐈𝐂𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐏𝐄𝐕𝐎𝐋𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐎𝐋𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
𝐔𝐍 𝐋𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐈𝐍𝐀𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎𝐒𝐀
In queste ore prende corpo una polemica preoccupante che mira , politicamente e socialmente, ad attuare una sorta di linciaggio di giudici etnei che hanno assolto un imputato, docente universitario, non ravvisando un illecito penale (violenza sessuale) nella condotta processualmente emersa.
I penalisti rammentano che da diversi anni si battono energicamente per il rispetto della liberta’ ed autonomia del Giudice, quale terzo ed imparziale titolare della potesta’ decisoria ; su tale essenziale argomento fu tenuto un convegno nazionale a Catanzaro circa due anni fa. Ed è un tema molto caro all’ intera classe forense.
Se una sentenza non si condivide o non la si accetta va impugnata così come pare intenda fare la Procura della Repubblica. Ma il giudice , in questo caso il Tribunale , non puo’ subire minacce di ispezioni, riprovazioni, sollevazioni popolari, sol perche’ ha reputato che il materiale probatorio acquisito non consentisse una condanna alla stregua del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio .
La sentenza non condivisa si impugna dinanzi alla autorita’ che si occupa del relativo gravame ; ma non si possono consentire sbrigative generalizzazioni o sospetti che , guarda caso, nell’ipotesi di condanna dell’imputato, non sarebbero neppure stati ipotizzati.
Una societa’ che reputa sempre legittima la condanna e dubbia o addirittura iniqua una assoluzione , poiche’ ammantata da pregiudizio, non ha maturato esattamente né il concetto di vera legalita’ né quello del doveroso rispetto verso la funzione giurisdizionale del giusto processo.
Ne’ puo’ essere mai condivisa una generica riprovazione proveniente da chi in gran parte non ha neppure letto la motivazione nella sua integralita’ allorquando , con facili insinuazioni, si pretende di ridurre l’interpretazione giurisdizionale in una sorta di rodeo ; laddove esso debba essere destinato a soddisfare solo il volere di chi coltiva l’idea della condanna quale panacea di ogni male sociale.
L’avvocatura prende dunque ferma posizione sul punto e pretende l’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale di chi ha vagliato i risultati istruttorii e apprezzato le relative indicazioni normative. Ove mai si fosse consumato un errore di giudizio va ribadito che esiste un ordinamento che contempla il rimedio all’errore secondo canoni, istituzioni ed apparati del tutto compatibili (e comunque cosi’ concepiti ) dal sistema legale vigente e dalla Carta Costituzionale.
Il giudice non deve emettere sentenze poiche’ attese o auspicate ; deve emettere sentenze che siano rispettose della prova e della legge .
In questi momenti la polemica rischia di offuscare i termini esatti della ricerca di una condizione di equilibrio che il processo penale non puo’ e non deve mai trascurare circa la sua legittima prospettiva. Un equilibrio che è una autentica garanzia sia per il singolo cittadino che per l’intera collettivita’
Il Presidente Avv. Francesco Antille