22/05/2026
REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Con la recente ordinanza n. 14567 del 16-05-2026, la Corte di Cassazione ha precisato che la legge 194 del 1978 attribuisce esclusivamente alla donna la decisione sull’interruzione della gravidanza entro i primi 3 mesi «Va considerato, in proposito, che secondo l’articolo 4 della legge n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione». E ancora: «L’articolo 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito».
Sulla scorta di tale precisazione, la Corte ha quindi ritenuto che il fatto che nel caso sottoposto al suo esame la donna avesse abortito senza parlarne con il compagno non potesse automaticamente trasformarsi in una manifestazione di “ingratitudine” tale da giustificare la restituzione dei beni ricevuti in donazione dallo stesso.
La Corte ha sottolineato infatti che per revocare una donazione serve un comportamento che esprima «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante» e una vera «mancanza di rispetto della dignità» della persona.
Nel caso concreto, quindi, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione».