27/03/2026
COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali l'ordinanza n. 6078 del 12/03/2026, mostrano il consolidarsi (almeno in termini di principio) dell'orientamento secondo il quale, in applicazione del disposto dell'art. 337-ter del codice civile, il giudice chiamato ad adottare provvedimenti riguardo all'affido e al collocamento dei figli deve salvaguardare la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
E' bene tener presente che la Suprema Corte non afferma che il collocamento paritario debba essere la regola generale ma precisa che il giudice non potrà più limitarsi a collocare il figlio presso la madre, preferendola al padre ad esempio perché il bambino è in tenera età.
La Cassazione rileva la necessità di cambiare prospettiva, basando le decisioni non sul pregiudizio che i figli debbano necessariamente essere accuditi dalla madre ma sulla valutazione concreta del singolo caso.
Naturalmente, sebbene le enunciazioni di principio siano chiare, nelle singole procedure, per evitare che i padri siano ridotti a semplici comparse nella vita dei loro figli, sarà opportuno fornire al giudice elementi concreti che mostrino la loro idoneità a prendersi cura degli stessi (per es. indicare orari di lavoro compatibili con l'accudimento, rete familiare di supporto ecc.).