Studio legale Floridia

Studio legale Floridia Lo studio offre consulenza e assistenza legale nel campo del diritto civile e diritto di famiglia.

Nel campo del diritto civile, lo studio si occupa, in maniera prevalente, di:
- Risarcimento del danno
- Condominio
- Locazioni
- Gestione e recupero crediti
- Indennizzi assicurativi
- Volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione). Nel campo del diritto di famiglia, lo studio presta assistenza per:
- Separazioni consensuali e giudiziali
- Divorzi congiunti e giudiziali
- Modifica condizioni separazione

COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ...
27/03/2026

COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali l'ordinanza n. 6078 del 12/03/2026, mostrano il consolidarsi (almeno in termini di principio) dell'orientamento secondo il quale, in applicazione del disposto dell'art. 337-ter del codice civile, il giudice chiamato ad adottare provvedimenti riguardo all'affido e al collocamento dei figli deve salvaguardare la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

E' bene tener presente che la Suprema Corte non afferma che il collocamento paritario debba essere la regola generale ma precisa che il giudice non potrà più limitarsi a collocare il figlio presso la madre, preferendola al padre ad esempio perché il bambino è in tenera età.

La Cassazione rileva la necessità di cambiare prospettiva, basando le decisioni non sul pregiudizio che i figli debbano necessariamente essere accuditi dalla madre ma sulla valutazione concreta del singolo caso.

Naturalmente, sebbene le enunciazioni di principio siano chiare, nelle singole procedure, per evitare che i padri siano ridotti a semplici comparse nella vita dei loro figli, sarà opportuno fornire al giudice elementi concreti che mostrino la loro idoneità a prendersi cura degli stessi (per es. indicare orari di lavoro compatibili con l'accudimento, rete familiare di supporto ecc.).

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI. A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?In caso di separazione/divorzio, quando i figli sono affidati a...
29/01/2026

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI. A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?

In caso di separazione/divorzio, quando i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, ma collocati in via prevalente presso uno di loro, si pone la questione relativa all'attribuzione dell'assegno unico.

Il criterio legale prevede la spettanza paritaria pro quota dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS ad entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, salva per le parti la facoltà di concordare l'attribuzione dello stesso a favore di uno solo.

La Cassazione, sez. I^, con ordinanza 22/02/2025 n. 4672, sul punto ha inoltre precisato che al giudice di merito non è precluso di poter derogare al criterio legale, attribuendo l'intero importo al genitore collocatario.

Il superiore principio è perfettamente in linea con quanto previsto nella circolare Inps n. 23/2022, che aveva già indicato tale facoltà, prevedendo che il giudice può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al 100% al genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento.

Naturalmente, il giudice deve motivare le ragioni della deroga e deve tener conto dell'importo dell'emolumento nella determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal genitore non convivente.

PERMANENZA TURNARIA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIAREIl Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 9/10/2025, resa ...
01/12/2025

PERMANENZA TURNARIA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE

Il Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 9/10/2025, resa nel procedimento r.g.n. 17433/25 avente ad oggetto separazione e divorzio di una coppia dall'alta conflittualità e con un bimbo in tenera età, ha disposto in via provvisoria che il bambino rimanga nella casa coniugale e che siano i genitori ad alternarsi nella permanenza in detta abitazione.

Nel caso di specie, il Tribunale è partito da un unico dato certo, ovvero l'alta conflittualità della coppia (attestata dai servizi sociali all'uopo incaricati dal Tribunale) e, non avendo prove delle reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli al figlio, ha ritenuto indispensabile, in attesa dell'espletamento di una consulenza tecnica, l'interruzione della coabitazione dei genitori senza però assegnare ad uno di essi la casa.

Da qui la decisione di disporre la permanenza turnaria degli stessi nella casa coniugale e il mantenimento diretto del bambino nei periodi in cui rispettivamente abitano con il figlio.

E' importante tenere presente, però, che la soluzione scelta dal Tribunale è provvisoria e, a mio avviso, destinata ad essere modificata dopo il deposito della consulenza tecnica sulle capacità genitoriali e la qualità della relazione con ciascuno dei genitori.

Quando il Tribunale avrà approfondito l'istruttoria, potrebbe non confermare la turnazione al 50% nella casa coniugale che, a lungo andare, potrebbe creare problemi di natura pratica (specialmente se, come nel caso in esame, c'è alta conflittualità nella coppia).

Verosimilmente, acquisiti più elementi il Tribunale prenderà una decisione in ordine all'assegnazione e al collocamento.

Bisogna quindi attendere per verificare se soluzioni come quella prospettata - astrattamente valide e conformi al dettato normativo- concretamente siano efficaci e praticabili.

CANE MOLESTO IN CONDOMINIO? Il proprietario può essere condannato a trasferirlo in altro luogo e a risarcire il danno.Il...
10/11/2025

CANE MOLESTO IN CONDOMINIO? Il proprietario può essere condannato a trasferirlo in altro luogo e a risarcire il danno.

Il Tribunale di Bologna, con la recentissima ordinanza n. 11396 dello scorso 27 ottobre 2025, ha accolto un ricorso d'urgenza proposto da un condomino per chiedere l'allontanamento dei cani di grossa taglia di proprietà del vicino.

Nel caso in esame, è emerso che i cani venivano lasciati soli per molte ore e per tale ragione abbaiavano incessantemente, sia di giorno che di notte, impedendo al ricorrente di riposare serenamente.

Per dare prova delle immissioni sonore moleste, il ricorrente ha prodotto delle registrazioni e una misurazione fonometrica compiuta da un tecnico, dimostrando che tali immissioni superavano la normale tollerabilità.

Il giudice ha poi ravvisato il requisito dell'urgenza, alla luce della documentazione medica prodotta, attestante una sindrome ansioso-depressiva reattiva da insonnia per il trattamento della quale il ricorrente è stato costretto ad assumere ansiolitici e antidepressivi.

Secondo il Tribunale colui che subisce dalla presenza dei cani in condominio una disturbo superiore alla normale tollerabilità con conseguenze sulla propria salute, ha diritto ad una tutela inibitoria in aggiunta al risarcimento del danno.

Attenzione però. Non sempre sarà possibile accedere a questo genere di rimedio.

Nel caso in questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato accolto perché supportato da idonea documentazione, consentendo di ottenere una misura incisiva come il trasferimento degli animali al fine di ristabilire la quiete a tutela del diritto alla salute.

PADRE (GENITORE) IRREPERIBILE? PUO' ESSERE DISPOSTO L'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO. Com'è noto, in tema di affido dei min...
28/10/2025

PADRE (GENITORE) IRREPERIBILE?
PUO' ESSERE DISPOSTO L'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO.

Com'è noto, in tema di affido dei minori, la regola generale è costituita dall'affido condiviso.

Talvolta però, l'affido esclusivo o super-esclusivo diviene l'unica strada per facilitare il genitore collocatario quando di fatto quest'ultimo è l'unico a prendersi cura del/i figlio/i.

Può accadere, infatti, che un genitore si renda irreperibile, abbandonando il nucleo familiare e disinteressandosi totalmente dei figli. In questi casi, l'unico genitore che se ne occupa, si troverebbe di fatto nell'impossibilità di prendere alcune decisioni, essendo richiesto il consenso anche dell'altro.
Da qui, la necessità di chiedere al Tribunale di disporre l'affido esclusivo o super-esclusivo.

Di recente, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 1089 del 29 ottobre 2024, si è pronunciata in questo senso.

Nel caso di specie, la decisione di affidare il bambino in via esclusiva alla madre è maturata a seguito della valutazione di molteplici elementi, tra i quali la circostanza che il padre fosse risultato irreperibile e non si fosse costituito in giudizio e che nemmeno i servizi sociali fossero riusciti a rintracciarlo.
E' emerso che per più di un anno il papà non ha cercato il figlio né si è occupato del suo mantenimento, di cui invece si è fatta carico la madre grazie all'aiuto della propria famiglia di origine.

A rendere ancor più urgente la pronuncia di affido esclusivo, v'era la circostanza che il bambino fosse seguito per un sospetto disturbo dello spettro autistico, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto necessario assegnare alla madre il potere di prendere da sola ogni decisione, anche quelle di maggiore importanza, relative alla salute e istruzione del figlio.

Nessun dubbio quindi che in situazioni estreme quali quella sopra richiamata, l'affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il figlio.

Attenzione però. Non bisogna confondere l'affido con la responsabilità genitoriale. Ed infatti, nonostante l'affidamento super-esclusivo, il non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».

SE L'EX CONIUGE RIFIUTA UN'OFFERTA DI LAVORO RISCHIA LA REVOCA DELL'ASSEGNO DIVORZILELa Cassazione, con la recentissima ...
20/10/2025

SE L'EX CONIUGE RIFIUTA UN'OFFERTA DI LAVORO RISCHIA LA REVOCA DELL'ASSEGNO DIVORZILE

La Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 25523 del 17/09/2025, ha ribadito un concetto ormai ricorrente ovvero: l'assegno divorzile non costituisce un vitalizio e non è destinato a durare per sempre, ragion per cui l'ingiustificato rifiuto di una valida offerta di lavoro è un presupposto sufficiente per la revoca dell'assegno.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la ex moglie percepiva sin dal 2005 un assegno divorzile di € 48.000,00 annui.

L'ex marito, dopo alcuni anni, le ha fatto pervenire un'offerta di lavoro a tempo indeterminato da parte di una società a lui collegata e, a seguito del rifiuto da parte della ex, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile.

La donna ha obiettato che la proposta fosse totalmente irricevibile/inidonea e che pertanto il suo rifiuto non fosse il frutto di una condotta negligente.

Nel corso del giudizio, invece, i giudici di merito hanno ritenuto che l'offerta fosse più che congrua ed infatti l'impiego avrebbe garantito alla signora un reddito annuo pressoché pari a quello assicurato alla stessa dall'assegno ed era anche assistito da una polizza assicurativa a fini pensionistici, che avrebbe consentito una certa stabilità economica anche al raggiungimento dell'età pensionistica.

La logica conseguenza della superiore valutazione è stata l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile.

Ed infatti presupposto imprescindibile dell'assegno divorzile è l'insussistenza di mezzi adeguati e la impossibilità di procurarseli, circostanze queste che non si rinvengono nel caso in esame, avendo la ex moglie ingiustificatamente rifiutato l'offerta di lavoro anche se proveniente dall'ex marito.

In definitiva, secondo la Cassazione il principio di autoresponsabilità e di lealtà nei rapporti tra ex coniugi imponeva alla donna non solo di accettare l'offerta ma anche di adoperarsi nei limiti di un ragionevole sacrificio per mantenere il posto di lavoro.

ACCORDI PRE-DIVORZIO. SONO LEGITTIMI?In passato, nel nostro sistema giuridico veniva negata la possibilità di regolament...
07/10/2025

ACCORDI PRE-DIVORZIO. SONO LEGITTIMI?

In passato, nel nostro sistema giuridico veniva negata la possibilità di regolamentare in via preventiva i rapporti patrimoniali tra coniugi in vista dell'eventuale crisi coniugale.

Si riteneva, infatti, che una scrittura a mezzo della quale si stabilissero in anticipo le condizioni personali ed economiche tra i coniugi in caso di divorzio fosse nulla per illiceità della causa.

Questa impostazione, basata sulla concezione della preminenza dell'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli componenti, è stata gradualmente abbandonata e la giurisprudenza si è orientata verso una visione più moderna del matrimonio.

In questo contesto, è significativa la recente ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21/07/2025, in cui la Suprema Corte ha affermato con estrema chiarezza che gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio sono pienamente validi e vanno inquadrati come contratti atipici con condizione sospensiva lecita.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello che avevano riconosciuto la validità di una scrittura privata del 2011 con cui il marito, riconoscendo il contributo economico della moglie al benessere della famiglia (pagamento del mutuo per una ristrutturazione, deposito in un conto cointestato di somme ereditate dai genitori, acquisto di beni) si era impegnato in caso di separazione a versare alla moglie la somma di € 146.400,00 a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima di alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate nel conto corrente).

Sul punto, vero è che, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in proporzione alle proprie sostanze secondo un principio solidaristico e che, in caso di separazione, non sussiste il diritto al rimborso.

Tuttavia, secondo l'evoluzione giurisprudenziale, è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il principio generale può essere derogato dalle parti con un accordo contrattuale e tale accordo è meritevole di tutela in quanto mira a prevenire future controversie.

IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, SI HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE?La Corte di Cassazione, con la rec...
03/09/2025

IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, SI HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE?

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 11337/2025, ha affrontato la questione dei rimborsi tra gli ex conviventi ed, equiparando sostanzialmente la convivenza more uxorio al matrimonio, è giunta a negare il diritto al rimborso.

Il caso affrontato riguarda due ex conviventi, lui lavoratore e lei tirocinante. Durante i 3 anni di convivenza, l'uomo aveva provveduto per intero non solo agli esborsi per la spesa e le bollette ma aveva anche pagato il mutuo della casa intestata alla convivente, acquistato i mobili e contribuito all'acquisto dell'automobile della compagna.

Conclusa la convivenza, l'uomo, costretto a tornare ad abitare dalla madre, ha citato in giudizio la donna chiedendo la restituzione di quanto a suo dire corrisposto in eccesso ex art. 2033 c.c. o comunque sotto forma di indennizzo per l'arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Mentre in primo grado, il Tribunale ha condannato la donna a restituire € 12.000,00 per lo squilibrio economico determinatosi durante la convivenza, la Corte d'appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno ribaltato la decisione del Tribunale e rigettato la richiesta di restituzione dell'uomo, condannandolo alle spese legali.

Il presupposto sul quale si fonda la decisione della Suprema Corte è che le dazioni di denaro effettuate da un convivente a favore dell'altro all'interno di un rapporto affettivo stabile, costituiscono adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi in quanto espressione di collaborazione, assistenza materiale e morale.

Si parla in questi casi di "obbligazione naturale".

Peraltro, nel caso di specie, la Corte ha anche rilevato che l'esborso del quale si chiedeva la restituzione, poteva corrispondere ad un proporzionato canone di locazione ragion per cui nessuno squilibrio o sproporzione si riscontrava nella fattispecie esaminata.

In definitiva, non solo in caso di matrimonio ma anche in caso di convivenza more uxorio vige il principio della irripetibilità delle spese effettuate nell'ambito di un progetto di vita comune, essendo questi esborsi espressione del dovere di solidarietà.

STATO DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE DEL MINORE.LA POVERTA' NON E' DA SOLA SUFFICIENTE PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABI...
11/07/2025

STATO DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE DEL MINORE.
LA POVERTA' NON E' DA SOLA SUFFICIENTE PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'.

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 6077/2025 pubblicata il 6 marzo 2025, ha accolto il ricorso dei genitori di due minori per i quali il Tribunale dei minorenni di Catania, con pronuncia poi confermata in Corte d'Appello, aveva dichiarato lo stato di adottabilità.

Nel caso di specie, i genitori lamentano che i giudici hanno ritenuto sussistente lo stato di abbandono e hanno dichiarato l'adottabilità dei minori esclusivamente sulla base della loro indisponibilità economica.

La procedura ha avuto origine da una segnalazione dei Servizi sociali che avevano rilevato anni addietro che i bambini vivevano in uno stato di degrado (ambiente sporco, scarsa alimentazione), che il padre, pur avendoli riconosciuti, viveva con un'altra famiglia e non versava alcun mantenimento, mentre la madre non era in grado di provvedere alle loro esigenze.

Sebbene i superiori elementi siano indubbiamente motivo di allarme circa la situazione di pregiudizio per i minori, tuttavia, nel caso in questione, la Cassazione ha verificato che, nel corso del procedimento, i servizi non hanno posto in essere alcun intervento a sostegno della famiglia di provenienza, come invece è richiesto dalla legge in via prioritaria per consentire di rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare.
Anzi, le visite con i genitori sono state sporadiche e brevi (appena 2 ore in un parcheggio commerciale) e il colpevole ritardo nel relazionare sulla positiva volontà di recupero dei genitori, ha favorito il consolidarsi del legame con la famiglia affidataria.

Sul punto, è bene ricordare che l'art. 1 della legge 183/1984 attribuisce al minore il diritto di vivere e crescere nella propria famiglia, ragion per cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'Appello di Catania, ribadendo il principio secondo cui l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale deve essere completa e approfondita in modo da verificare in via prioritaria se è nell'interesse del minore non recidere il legame con i genitori naturali.

SPESE PER I CORSI DI LINGUE. Come si devono comportare i genitori separati?La Cassazione, con sentenza del 25 giugno 202...
02/07/2025

SPESE PER I CORSI DI LINGUE. Come si devono comportare i genitori separati?

La Cassazione, con sentenza del 25 giugno 2025 n. 17017, si è espressa favorevolmente in merito al diritto in capo al genitore che ha anticipato delle spese (nella specie per un corso di Inglese) di ottenere dall'ex coniuge il rimborso del 50% ancorché tali spese non siano state preventivamente concordate.

La Cassazione afferma che di fatto ormai è in uso nelle famiglie far frequentare ai figli corsi di lingua inglese, per cui questa spesa dovrebbe ritenersi "ordinaria" e non sarebbe necessario concordarla.

La decisione della Suprema Corte è discutibile perché, definendo impropriamente tale spesa come ordinaria, avrebbe dovuto includerla nell'assegno di mantenimento e rigettare la richiesta di rimborso. Avendo invece riconosciuto il diritto al rimborso della quota dall'altro genitore, ha evidentemente considerato queste spese come straordinarie ma ha escluso che queste vadano preventivamente concordate, proprio in ragione della diffusa abitudine di far frequentare corsi di lingue per integrare le conoscenze meramente scolastiche.

Si tratta di una pronuncia in netto contrasto con la giurisprudenza di merito e le linee guida pubblicate dai Tribunali per cui non è per nulla detto che troverà ampia applicazione.

Attenzione quindi. Il consiglio è di informare preventivamente e concordare queste spese con l'altro genitore per avere la certezza che ognuno contribuisca all'esborso.

QUOTA TFR AL CONIUGE DIVORZIATOIn base all'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 all'ex coniuge divorziato, titolare di a...
29/05/2025

QUOTA TFR AL CONIUGE DIVORZIATO

In base all'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 all'ex coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, spetta una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente con il rapporto di coniugio.

Questa disposizione, secondo univoca giurisprudenza, non si applica estensivamente al coniuge separato e ciò in quanto la legge è chiara nel ricollegare il diritto alla quota di t.f.r. al riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno divorzile.

E' importante precisare che anche qualora la corresponsione dell'assegno divorzile sia stata dalle parti concordata in sede di divorzio congiunto, l'ex coniuge ha diritto alla quota del tfr, purché come detto non sia passato a nuove nozze.

In un caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Palermo (sentenza 30.03.2022, giudizio r.g.n. 4261/2020), il marito si opponeva alla corresponsione della quota di tfr alla ex moglie in quanto nell'accordo omologato era contenuta la clausola secondo cui le parti non avrebbero avuto più null'altro a pretendere l'una dall'altra per crediti reciproci. Secondo la prospettazione del marito, quindi, era stata raggiunta ed omologata una transazione "tombale".

In realtà, il Tribunale non ha accolto questa tesi e ha definito la clausola invocata dall'ex marito come una clausola di stile, in cui non si faceva alcun cenno alla rinuncia alla quota di tfr.

Attenzione dunque. Seguendo il ragionamento del Tribunale di Palermo, qualora in sede di accordo si volesse escludere la quota di tfr, se si opta per l'assegno divorzile e non per l'una tantum, bisognerebbe inserire espressamente una rinuncia e non basterebbe una locuzione generica.

Indirizzo

Via Acicastello 30
Catania
95126

Telefono

+393332094527

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Floridia pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio legale Floridia:

Condividi