Studio Legale Agostinelli

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08/05/2019
• Diritto penale - 09/04/2018 - REDAZIONE GIURIDICAQuando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace d...
11/04/2018

• Diritto penale - 09/04/2018 - REDAZIONE GIURIDICA
Quando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace di intendere e volere?

In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto l’incapacità di intendere e di volere derivante da immaturità ha carattere relativo e richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10478 del 2 marzo 2017, si è occupata dell’interessante questione relativa alla “capacità di intendere e volere” di un minorenne che abbia compiuto i quattordici anni d’età.


In particolare, come fa il giudice a valutare se il minore in questione possa considerarsi “capace di intendere e volere” e, dunque, imputabile per un reato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Palermo (sezione per i minorenni), aveva confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale per i minorenni della stessa città aveva condannato un minore ultraquattordicenne per i delitti di “estorsione” (art. 629 cod.pen) e di “furto” (art. art. 624 del c.p. c.p.).

Ritenendo la sentenza ingiusta, era stato proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 85 e 97 cod. pen., in quanto, nel caso di specie, “l’aver compiuto da pochi giorni gli anni quattordici, al momento del fatto, non poteva considerarsi rilevante ai fini della ritenuta capacità di intendere e di volere dell’imputato, sia pure parziale, versando egli in una situazione sociale e familiare di minorazione, tale da escludere totalmente l’imputabilità”.

• Diritto urbanistico - 21/03/2018 - Redazione GiuridicaRISTRUTTURAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE?Le precisazioni della Corte...
22/03/2018

• Diritto urbanistico - 21/03/2018 - Redazione Giuridica
RISTRUTTURAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE?
Le precisazioni della Corte di Cassazione.

Ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, rientrano nella nozione di "nuova costruzione" anche gli interventi di ristrutturazione che rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16268 del 30 giugno 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di distanze legali tra le costruzioni.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti dei propri vicini di casa, al fine di veder accertata l’illegittimità delle finestre realizzate dagli stessi in occasione della ristrutturazione del proprio immobile, per violazione delle distanze legali, con conseguente condanna dei vicini ad arretrare la costruzione e, comunque, a ripristinare lo stato dei luoghi.


I vicini di casa si erano costituiti regolarmente in giudizio, rilevando che la costruzione risaliva al periodo precedente l’entrata in vigore del D.M. n. 1444 del 1968 e che non doveva applicarsi l’art. 873 c.c. (distanze nelle costruzioni), ma l’art. 905 c.c. (distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi), il quale prevede la distanza di un metro e mezzo tra il fondo del vicino e il muro dove viene aperta la finestra.

Il Tribunale di Brescia, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dall’attore e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’attore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, i vicini di casa, nel ristrutturare il proprio immobile, avevano, in realtà radicalmente trasformato la sagoma dell’edificio, modificandone anche la volumetria, in modo tale da “incidere sulle distanze tra gli edifici esistenti”.

20/03/2018

Amministratore di condominio responsabile per i lavori di manutenzione straordinaria non urgenti e non approvati dall'assemblea

• Condominio - 19/03/2018 - REDAZIONE GIURIDICA

Amministratore di condominio responsabile per i lavori di manutenzione straordinaria non urgenti e non approvati dall'assemblea
L'amministratore di condominio che fa eseguire lavori di straordinaria amministrazione non urgenti, senza autorizzazione dell'assemblea, deve pagare di tasca propria.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3350 del 12 febbraio 2018, si è occupata di un’interessante questione in materia condominiale.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, il Tribunale di Nola aveva ingiunto ad un condominio di pagare ad una società la somma di oltre euro 8.000, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria all'edificio.

Il condominio aveva proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando come i lavori in oggetto non fossero stati né deliberati né ratificati dall’assemblea di condominio e come l’amministratore non avesse nemmeno indicato il relativo debito nel rendiconto condominiale.

Di conseguenza, secondo il condominio, i lavori in questione avrebbero dovuto essere addebitati in via esclusiva all’amministratore stesso.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal condominio ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il solo amministratore di condominio al pagamento delle somme pretese dalla società esecutrice delle opere in questione.

A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come i lavori oggetto di contestazione non avessero avuto carattere urgente, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., l’amministratore doveva considerarsi il solo responsabile per il relativo pagamento, visto che questi non aveva provveduto “a renderne conto alla fine dell'anno”.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’amministratore di condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’amministratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto adegutamente e motivatamente, escluso che i lavori di manutenzione commissionati alla società creditrice avessero carattere urgente.

In proposito, infatti, la Corte d’appello aveva evidenziato come, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse emerso che i condomini si fossero lamentati per le infiltrazione ancora nel 2004 ma che l’amministratore aveva ordinato i lavori necessari solo nel 2005.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio “aveva avuto tutto il tempo di attivarsi per comunicare all'assemblea tale situazione affinchè venissero adottati gli opportuni provvedimenti”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’amministratore di condominio, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.
e come l’amministratore non avesse nemmeno indicato il relativo debito nel rendiconto condominiale.

Di conseguenza, secondo il condominio, i lavori in questione avrebbero dovuto essere addebitati in via esclusiva all’amministratore stesso.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal condominio ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il solo amministratore di condominio al pagamento delle somme pretese dalla società esecutrice delle opere in questione.

A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come i lavori oggetto di contestazione non avessero avuto carattere urgente, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., l’amministratore doveva considerarsi il solo responsabile per il relativo pagamento, visto che questi non aveva provveduto “a renderne conto alla fine dell'anno”.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’amministratore di condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’amministratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto adegutamente e motivatamente, escluso che i lavori di manutenzione commissionati alla società creditrice avessero carattere urgente.

In proposito, infatti, la Corte d’appello aveva evidenziato come, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse emerso che i condomini si fossero lamentati per le infiltrazione ancora nel 2004 ma che l’amministratore aveva ordinato i lavori necessari solo nel 2005.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio “aveva avuto tutto il tempo di attivarsi per comunicare all'assemblea tale situazione affinchè venissero adottati gli opportuni provvedimenti”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’amministratore di condominio, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.

18/03/2018

Licenziamento illegittimo se il lavoratore è in grado di svolgere mansioni diverse.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 14 marzo 2018 n. 6147

Illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore nell'ambito di una procedura collettiva quando in concreto non venga esaminata la professionalità del dipendente e la sua attitudine a svolgere mansioni differenti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6147/18.
Licenziamenti collettivi. La Corte ha osservato come in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un’unità produttiva o a uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Il datore di lavoro, però, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta illegittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, spettando – in ogni caso – ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.
Conclusioni. Nel caso concreto la Corte d'appello con valutazione (non sindacabile in sede di illegittimità) aveva accertato – sulla base delle risultanze istruttorie – che il soggetto licenziato si fosse occupato anche dell'informazione scientifica di farmaci di natura ginecologica, risultando quindi anche addetto ai farmaci di settore diverso da quello di appartenenza.

• Diritto civile - 14/03/2018 - REDAZIONE GIURIDICA Quand'è che può essere risarcito il mancato guadagno?Il risarcimento...
15/03/2018

• Diritto civile - 14/03/2018 - REDAZIONE GIURIDICA
Quand'è che può essere risarcito il mancato guadagno?

Il risarcimento del danno da mancato guadagno presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5613 del 08 marzo 2018 ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento del danno da “mancato guadagno” (c.d. lucro cessante).

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di mediazione stipulato tra un soggetto ed una società di mediazione immobiliare (avente ad oggetto la vendita di alcuni box auto), in considerazione dell’inadempimento del cliente.

Nello specifico, la Corte d’appello aveva evidenziato come il cliente avesse revocato alla società l’incarico di mediazione dopo soli 21 giorni dal conferimento dello stesso, in evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede.

La Corte, dunque, aveva condannato il cliente al risarcimento del danno da “mancato guadagno” cagionato alla società, quantificato in 135.300 euro.

Ritenendo la decisione ingiusta, il cliente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1223 c.c.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal cliente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che il “danno patrimoniale da mancato guadagno (…) presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte”.

Pertanto, secondo la Corte, la liquidazione di tale danno “richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente”, dai quali il giudice desumere l'entità del danno subito.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva riconosciuto il danno da mancato guadagno, “parametrandolo alle provvigioni che la società di mediazione avrebbe incassato ove avesse portato a termine l'incarico”, rilevando che la società in questione “in tre settimane aveva raccolto ben otto proposte d'acquisto” e ritenendo, dunque, “altamente probabile che, ove l'accordo di mediazione avesse avuto regolare esecuzione, tutti i box sarebbero stati venduti entro il termine (ulteriori dieci mesi) di validità dell'incarico”.

Secondo la Cassazione, tuttavia, tale ragionamento non poteva considerarsi corretto, dal momento che il giudice d’appello aveva ancorato il giudizio di “alta probabilità” ad un “dato di fatto tutt'altro che significativo, rappresentato da mere proposte d'acquisto, che possono anche non essere accettate dal venditore”.

Osservava la Corte, infatti, che le proposte di acquisto “non sono automaticamente destinate a sfociare nella vendita e neppure a far sorgere un vincolo giuridico tra le parti”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal cliente della società di mediazione, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione, sulla base dei principi.

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