09/12/2024
🏹 FINO A € 1.718,00 Di CREDITO DI IMPOSTA IN CASO DI ACCORDO IN MEDIAZIONE 🎯 1) € 600 a valersi sulle indennità pagate all'Organismo 🎯 2) € 600 a valersi sui compensi pagati ai legali 🎯 3) € 518 per il recupero del contributo unificato versato per l'avvio del giudizio poi concluso con un accordo conciliativo.
✂️ Il credito di imposta è ridotto della metà in caso di mancato accordo.
📕📗La norma primaria (Decreti interministeriali 1 agosto 2023 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023)
quanto al regime delle spese di mediazione, obbligatoria o facoltativa, prevede il riconoscimento in favore delle parti, di un credito di imposta commisurato all'entità
dell'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, anche un credito di imposta per il compenso corrisposto all'avvocato la cui assistenza è necessaria nei (soli) medesimi casi obbligatori (che ricomprendono anche l'ipotesi della mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5-quater, D.lgs. n.28 del 2010) e, in caso di raggiungimento in sede di mediazione di un accordo di conciliazione in forza del quale viene estinto un giudizio, alla parte che lo ha versato, viene riconosciuto un credito di imposta commisurato all'importo del contributo unificato versato per l'instaurazione di tale controversia.