18/12/2024
𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶
La 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼, con la recente sentenza n. 8908 del 7 novembre 2024, si è pronunciata su una questione particolarmente interessante in tema di rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sottolineando l’importanza della 𝗹𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼 anche nel caso di provvedimenti di natura vincolata.
In particolare, una società pugliese che aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per alcuni periodi (2014-2015), con una successiva nota, si è vista revocare la suddetta autorizzazione, stante l’asserito venir meno di alcuni presupposti alla luce di indagini effettuate successivamente dalla Guardia di Finanza.
La società ha impugnato tale revoca innanzi il competente T.A.R. Lecce, lamentando, tra l’altro, l’integrale frustrazione di qualunque garanzia partecipativa.
Il Tribunale di primo grado, conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso, ritenendo non necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della natura vincolata della revoca a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.
La società ha tuttavia insistito per le proprie ragioni anche in sede di appello innanzi il Consiglio di Stato e ha ottenuto il ribaltamento della precedente sentenza: il Giudice Amministrativo d’appello, infatti, richiamando un orientamento più risalente ma certamente più favorevole al cittadino e conforme ai princìpi di partecipazione e leale collaborazione, ha ritenuto che “…𝙞𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙖𝙩𝙤 𝙥𝙪𝙤̀ 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙘𝙞𝙣𝙙𝙞𝙗𝙞𝙡𝙚, 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘵𝘵𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙞𝙥𝙤𝙩𝙚𝙨𝙞 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙫𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙫𝙞𝙣𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙞 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘳𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘢 𝘶𝘯’𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘥 𝘩𝘰𝘤 (𝘤𝘧𝘳. 𝘊𝘰𝘯𝘴. 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘴𝘦𝘻. 𝘝, 22 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 2014, 𝘯. 6235)…”.
Il Consiglio ha valutato che tale motivo fosse assorbente, compensando le spese in ragione degli orientamenti ondivaghi sin qui mantenuti dalla giurisprudenza amministrativa.
Avv. Francesco Giuseppe Marino
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 8908 del 7 novembre 2024, si è pronunciata su una questione particolarmente interessante in tema di rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sottolineando l’importanza della leale collaborazione e partecipazione del cit...