Studio Legale BSM

Studio Legale BSM BSM è uno studio legale fondato nel 2014 dagli avvocati Carmelo Barreca, Ignazio Scuderi e Silvio M

BSM è uno studio legale fondato nel 2014 da avvocati di primissimo rilievo nel panorama siciliano e nazionale che hanno unito le proprie competenze forti di una esperienza pluriventennale nel campo civile ed amministrativo. I professionisti dello studio vantano elevata specializzazione in diverse branche nel diritto. BSM pone a disposizione di una clientela estremamente selezionata il proprio patr

imonio di conoscenze, le proprie risorse ed il proprio staff di collaboratori. Lo studio è dotato di un gruppo collaudato di professionisti specializzati nel campo civile e commerciale, del diritto del lavoro ed amministrativo, in grado di fornire consulenza ed assistenza in caso di contenzioso. In studio la clientela viene assistita in lingua italiana, inglese e sp****la.

Sulla responsabilità medica e le possibilità della "graduazione" del risarcimento dovuto - Su La Sicilia di ieri 13 otto...
14/10/2019

Sulla responsabilità medica e le possibilità della "graduazione" del risarcimento dovuto - Su La Sicilia di ieri 13 ottobre 2019

La Corte di Cassazione da ultimo è tornata sulla materia estremamente spinosa (nonché fonte di amplissimo contenzioso) della responsabilità medica.
In particolare, con la recentissima sentenza, depositata il 19 settembre 2019, n. 23328, la Corte ha affrontato due o tre passaggi sicuramente di notevole interesse.
La questione sottesa alla decisione è particolarmente dolorosa e complessa, investendo la vicenda di una donna che, convinta dal proprio medico di fiducia all’esecuzione di una operazione non necessaria, si è vista costretta da una serie di complicanze a successivi molteplici interventi, dagli esiti sempre più infausti, fino ad un ultimo intervento, molto invasivo, dal quale sono residuati gravi danni permanenti.
La donna ha, dunque, trascinato in giudizio tutti i medici coinvolti nella vicenda, imputando loro sia l’imperizia nella esecuzione degli interventi, sia l’omissione nelle obbligatorie attività di informazione del paziente sui rischi connessi all’attività medica (via via svolta).
Le questioni sono giunte al pettine della Corte che, da ultimo, hanno prospettato alcuni punti fermi sicuramente utili per definire il punto d’arrivo di una evoluzione che ha origini sicuramente risalenti.
In primis, la Corte differenzia l’illecito penale dall’illecito civile. In merito, è ben noto che non può escludersi che i medesimi fatti, per i quali venga esclusa la responsabilità penale dell’agente, possano comunque comportarne comunque responsabilità civile, con conseguente insorgenza dell’obbligo risarcitorio in favore del danneggiato.
L’illecito penale, infatti, presuppone l’accertamento in giudizio di tutti gli elementi del reato (e, dunque, agire imputabile e colposo, il nesso di causalità, l’evento che costituisce il fatto-reato).
Diversamente, l’illecito civile (e di questo la Corte si mostra ben consapevole) comporta un obbligo di verifica ulteriore, attinente l’accertamento che dalla condotta lesiva sia derivante l’ulteriore conseguenza del danno (sotto forma di pregiudizio economico e/o non economico del danneggiato).
In secundis, la Corte evidenzia come sia errata l’applicazione meccanica dei parametri tabellari nei casi (come in quello in ispecie), in cui il danno vada “personalizzato”, sia in relazione alla persona del danneggiato, sia alle particolari evenienze del caso (nella ipotesi in ispecie, il decorso drammaticamente doloroso dell’evoluzione dello stato della paziente, la quale aveva subito in conseguenza delle complicanze occorse anche gravissime refluenze sulla propria vita di relazione e, in definitiva, sul proprio matrimonio).
In merito, la Corte impone (su domanda dell’istante) l’accertamento dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la “personalizzazione del danno”, riconoscendo come la medesima lesione possa comportare un danno risarcibile superiore a seconda dello stato e/o delle particolari condizioni della persona della vittima.
Ciò, impone la Corte, è da valutare attraverso una considerazione concreta delle particolari sofferenze patite dalla danneggiata nel corso degli anni, e ciò ritenuto non solo il danno in sé, ma anche altri elementi, quali (nel caso in ispecie) il pregiudizio per la sua qualità ed abitudini di vita, con conseguente aumento del risarcimento dovuto.
Sotto un ultimo profilo, la pronunzia affronta l’ulteriore (e anch’esso molto discusso) argomento dell’adempimento all’obbligo d’informazione, che la standardizzazione di certe operazioni (le cd. operazioni “di routine”) ha ridotto alla mera esibizione e sottoscrizione di moduli o formulari predisposti anteriormente dalle strutture (o, meglio, dai loro legali), i quali contengono spesso informazioni anch’esse standard e, come tali, non adattate al singolo caso del paziente.
Ovviamente, un tale sistema permette alle strutture ospedaliere o private un grande risparmio in termini di costi e di tempo. Il sistema, però, va sostanzialmente in crisi nelle ipotesi più peculiari e/o rare, ossia proprio allorchè il bisogno d’informazione è tanto superiore e pregnante.
Nel caso in ispecie, l’obbligo di comunicazione e informazione non poteva essere assolto, ritiene la Cassazione, a mezzo formulari prestampati: la paziente veniva da diversi interventi, di gravità ingravescente per effetto del progressivo aggravarsi del quadro (e, probabilmente, dell’imperizia dei medici coinvolti).
In particolare, i Giudici di merito avevano ritenuto che il consenso (prestato per le attività mediche precedenti), valesse anche per i successivi interventi.
Si tratta di una tesi che la Corte sconfessa del tutto, ritenendo che il carattere "riparatorio" degli interventi successivi al primo escludesse che le informazioni conferite alla paziente per lo stesso primo intervento potessero ritenersi sufficienti a rendere idonee informazioni alla paziente sulle conseguenze e prospettive degli interventi successivi, al punto da potersi dire che questa avesse scelto consapevolmente se accettare o meno l’attività medico-chirurgica ulteriore.
Al contrario, la Corte ribadisce il principio fondamentale a mente del quale “(…) in tema di attività medico chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, nè rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 04/02/2016, Rv. 639069 01).(…)”
L’arresto giurisprudenziale è preciso e univoco: l’intervento o, comunque, l’attività medica sul paziente non informato in maniera adeguata equivale ad un intervento in assenza di consenso.
Risulta in tal modo circoscritta e ridotta la portata del principio secondo cui il paziente che allega un danno alla salute, rimproverando l’assenza o la non specificità delle informazioni ricevute, deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che, ove debitamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento.

Il subappalto nell'ultima lettura della Corte di Giustizia, sulla Sicilia di domenica scorsa.SUBAPPALTO : LA CORTE DI GI...
08/10/2019

Il subappalto nell'ultima lettura della Corte di Giustizia, sulla Sicilia di domenica scorsa.

SUBAPPALTO : LA CORTE DI GIUSTIZIA DICHIARA ILLEGITTIMO IL LIMITE DEL 30 %
CONTENUTO NEL CODICE APPALTI.
Ci eravamo già occupati in passato delle procedura d’infrazione pendente nei confronti dello Stato Italiano, segnalando come tra le questioni in contestazione vi fosse anche il limite del 30% del sub-appalto, limite che la
Commissione U.E. aveva segnalato esser in
contrasto con la Direttiva Europea 24/2014/CE.
La questione era approdata anche al TAR MI, che con ordinanza del 13.12.2017 aveva dubitato della conformità di tale limitazione con il diritto comunitario, rimettendo la relativa questione alla Corte di Giustizia.
Com’era prevedibile, alla luce di quanto già evidenziato nel commentare la procedura d’infrazione, la Corte di Giustizia con la recentissima sentenza del 26.9.2019 (causa C‑63/18), ha ribadito e confermato che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga e sostituisce la precedente direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
La normativa italiana ritenuta in contrasto con la direttiva è l’art. 105 del D lvo 50/16 che così recita (va): Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
A sua volta l’articolo 105, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 50/2016 è formulato come segue: «Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».
Tale articolo com’è noto è stato poi modificato dal DL 32/19 (DL sblocca cantieri) come convertito in legge con la L. 55/19, al cui art. 1.18 si legge testualmente “18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture.”
Le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia tuttavia, non consentono di ritenere che l’aver elevato la soglia dal 30 % al 40 %, possa consentire di evitare la doverosa (d’ora in poi) disapplicazione della norma da parte dei Giudici Amministrativi e/o Ordinari), in quanto in contrasto con la Direttiva.
La Corte infatti ha innanzitutto premesso che, secondo una giurisprudenza costante, e come risulta dal considerando 78 della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile. Il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce significativamente anche al perseguimento di tale obiettivo.
Essa ha poi ricordato che già con precedente sentenza del 2016, interpretando la precedente direttiva 2004/18, aveva stabilito che una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori che impone limitazioni al ricorso a
subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, era
incompatibile con tale direttiva.
La Corte poi ha precisato che pur rinvenendosi ampi spazi per disciplinare con maggior dettaglio il subappalto nei singoli Stati membri, dalla volontà del legislatore dell’Unione di
disciplinare in maniera più specifica, mediante l’adozione di siffatte norme, le situazioni in cui l’offerente fa ricorso al subappalto, non si può tuttavia dedurre che gli Stati membri
dispongano ormai della facoltà di limitare tale ricorso a una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, al pari del limite imposto
dalla normativa italiana.
Nel predetto giudizio il Governo Italiano difendendo la norma ha osservato che la limitazione del ricorso al subappalto dovrebbe ritenersi giustificata alla luce delle particolari circostanze presenti in Italia, dove il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminosi. Limitando la parte dell’appalto che può essere subappaltata, la normativa nazionale renderebbe il coinvolgimento nelle commesse pubbliche meno appetibile per le associazioni criminali, il che consentirebbe di prevenire il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche e di tutelare così l’ordine pubblico.
La Corte tuttavia, pur riconoscendo e condividendo tali affermazioni, ha ribadito che, ancorchè il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisca un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, anche
supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa quindi in astratto essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo, e quindi risulta
sproporzionata rispetto al fine da realizzare.
D’altra parte, ha aggiunto la Corte, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore , mentre il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente
finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque
collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese.
Pertanto, conclude la Corte, una restrizione al ricorso del subappalto come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere ritenuta compatibile con la direttiva
2014/24.
Alla luce di tale motivazione, come ben si vede, non è certo elevando il limite generale dal 30 % al 40 % che si può pensare di superare il rilevato contrasto con la normativa
comunitaria, come già a suo tempo rilevato dalla Commissione Europea con l’avvio della
procedura d’infrazione di cui ci siamo occupati in passato.

Un approfondimento su La Sicilia di domenica scorsa 8 settembre sul Diritto all'oblioSi discute da tempo sui giusti conf...
13/09/2019

Un approfondimento su La Sicilia di domenica scorsa 8 settembre sul Diritto all'oblio

Si discute da tempo sui giusti confini tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, ossia sul diritto di un cittadino (riconosciuto colpevole di vicende giudiziarie all’epoca pacificamente oggetto di cronaca) a non veder ripubblicate dopo anni quelle stesse notizie, rendendole (ancorchè remote) nuovamente attuali nell’opinione pubblica.
La Sezione nel disporre la rimessione alle SS.UU. ha osservato che l’esame dei motivi di ricorso imponeva di affrontare il problema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e il diritto all’oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona.
L’ordinanza di rimessione rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giurisprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell’art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Tale diritto non è, peraltro, senza limiti, come la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto. Il diritto all’oblio «è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca», posto che esso sussiste quando non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico.
La linea di confine e di bilanciamento tra tali contrapposto interessi, entrambi di rilievo costituzionale e meritevoli di tutela, è purtroppo tutt’ora incerta in giurisprudenza, e ciò ha spinto la Sezione ha rimettere la questione alle SS.UU, che sono quindi intervenute con la recente sentenza del 22.7.19 n. 19681 con cui – ed in ciò scaturisce la grande rilevanza di tale innovativa e rilevante pronunzia - hanno innanzitutto operato una rilevante distinzione tra il diritto di “cronaca” ed il diritto alla ricostruzione storica di fatti anteriori risalenti nel tempo. Le SS.UU. infatti, dopo aver ricordato le importanti pronunzie della Corte di Giustizia, ed i principi contenuti nel Regolamento UE 679/16, hanno affermato che quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di tempo, una notizia già pubblicata – la quale, all’epoca, rivestiva un interesse pubblico – egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica di quei fatti. Lo stesso termine «diritto di cronaca», infatti, trae la propria etimologia dalla parola greca Kpóvoc;, che significa, appunto, tempo; il che vuol dire che si tratta di un diritto avente ad oggetto il racconto di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò, collegato con un determinato contesto. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca; in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se in passato di sicura importanza, costituisce esplicazione di un’attività storiografica che – ed è questo il passaggio motivazionale fondamentale - non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca. Ciò premesso, aggiungono le SS.UU. che tale attività, per quanto rilevante, proprio perché essa è «storia», non può essere considerata «cronaca». Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. In altre parole, l’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto.
Quindi il fatto criminale, come fatto storico può essere ripubblicato, ma – a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito un importante ruolo pubblico (e soprattutto che rivestano tutt’oggi un ruolo pubblico rilevante) – va garantito l’anonimato, omettendo quindi di inserire riferimenti che consentano agevolmente di individuare il responsabile (il cui diritto all’oblio viene in tal modo tutelato).
Le SS.UU. poi valorizzano in tal senso anche le regole contenute nel Testo unico dei doveri del giornalista, di recente approvazione che, all’art. 3, comma 1, dispone che il giornalista «rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione». Il comma 2 poi aggiunge, dimostrando una lodevole attenzione verso i destinatari, che il giornalista, «nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia», tenendo presente (comma 3) che «il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente». Ritengono, pertanto, le Sezioni Unite che debba essere ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all’oblio; quando, però, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l’attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale deve ritenersi prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto.

Il principio di rotazione degli appalti - Un approfondimento giurisprudenziale
03/05/2019

Il principio di rotazione degli appalti - Un approfondimento giurisprudenziale

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