14/10/2019
Sulla responsabilità medica e le possibilità della "graduazione" del risarcimento dovuto - Su La Sicilia di ieri 13 ottobre 2019
La Corte di Cassazione da ultimo è tornata sulla materia estremamente spinosa (nonché fonte di amplissimo contenzioso) della responsabilità medica.
In particolare, con la recentissima sentenza, depositata il 19 settembre 2019, n. 23328, la Corte ha affrontato due o tre passaggi sicuramente di notevole interesse.
La questione sottesa alla decisione è particolarmente dolorosa e complessa, investendo la vicenda di una donna che, convinta dal proprio medico di fiducia all’esecuzione di una operazione non necessaria, si è vista costretta da una serie di complicanze a successivi molteplici interventi, dagli esiti sempre più infausti, fino ad un ultimo intervento, molto invasivo, dal quale sono residuati gravi danni permanenti.
La donna ha, dunque, trascinato in giudizio tutti i medici coinvolti nella vicenda, imputando loro sia l’imperizia nella esecuzione degli interventi, sia l’omissione nelle obbligatorie attività di informazione del paziente sui rischi connessi all’attività medica (via via svolta).
Le questioni sono giunte al pettine della Corte che, da ultimo, hanno prospettato alcuni punti fermi sicuramente utili per definire il punto d’arrivo di una evoluzione che ha origini sicuramente risalenti.
In primis, la Corte differenzia l’illecito penale dall’illecito civile. In merito, è ben noto che non può escludersi che i medesimi fatti, per i quali venga esclusa la responsabilità penale dell’agente, possano comunque comportarne comunque responsabilità civile, con conseguente insorgenza dell’obbligo risarcitorio in favore del danneggiato.
L’illecito penale, infatti, presuppone l’accertamento in giudizio di tutti gli elementi del reato (e, dunque, agire imputabile e colposo, il nesso di causalità, l’evento che costituisce il fatto-reato).
Diversamente, l’illecito civile (e di questo la Corte si mostra ben consapevole) comporta un obbligo di verifica ulteriore, attinente l’accertamento che dalla condotta lesiva sia derivante l’ulteriore conseguenza del danno (sotto forma di pregiudizio economico e/o non economico del danneggiato).
In secundis, la Corte evidenzia come sia errata l’applicazione meccanica dei parametri tabellari nei casi (come in quello in ispecie), in cui il danno vada “personalizzato”, sia in relazione alla persona del danneggiato, sia alle particolari evenienze del caso (nella ipotesi in ispecie, il decorso drammaticamente doloroso dell’evoluzione dello stato della paziente, la quale aveva subito in conseguenza delle complicanze occorse anche gravissime refluenze sulla propria vita di relazione e, in definitiva, sul proprio matrimonio).
In merito, la Corte impone (su domanda dell’istante) l’accertamento dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la “personalizzazione del danno”, riconoscendo come la medesima lesione possa comportare un danno risarcibile superiore a seconda dello stato e/o delle particolari condizioni della persona della vittima.
Ciò, impone la Corte, è da valutare attraverso una considerazione concreta delle particolari sofferenze patite dalla danneggiata nel corso degli anni, e ciò ritenuto non solo il danno in sé, ma anche altri elementi, quali (nel caso in ispecie) il pregiudizio per la sua qualità ed abitudini di vita, con conseguente aumento del risarcimento dovuto.
Sotto un ultimo profilo, la pronunzia affronta l’ulteriore (e anch’esso molto discusso) argomento dell’adempimento all’obbligo d’informazione, che la standardizzazione di certe operazioni (le cd. operazioni “di routine”) ha ridotto alla mera esibizione e sottoscrizione di moduli o formulari predisposti anteriormente dalle strutture (o, meglio, dai loro legali), i quali contengono spesso informazioni anch’esse standard e, come tali, non adattate al singolo caso del paziente.
Ovviamente, un tale sistema permette alle strutture ospedaliere o private un grande risparmio in termini di costi e di tempo. Il sistema, però, va sostanzialmente in crisi nelle ipotesi più peculiari e/o rare, ossia proprio allorchè il bisogno d’informazione è tanto superiore e pregnante.
Nel caso in ispecie, l’obbligo di comunicazione e informazione non poteva essere assolto, ritiene la Cassazione, a mezzo formulari prestampati: la paziente veniva da diversi interventi, di gravità ingravescente per effetto del progressivo aggravarsi del quadro (e, probabilmente, dell’imperizia dei medici coinvolti).
In particolare, i Giudici di merito avevano ritenuto che il consenso (prestato per le attività mediche precedenti), valesse anche per i successivi interventi.
Si tratta di una tesi che la Corte sconfessa del tutto, ritenendo che il carattere "riparatorio" degli interventi successivi al primo escludesse che le informazioni conferite alla paziente per lo stesso primo intervento potessero ritenersi sufficienti a rendere idonee informazioni alla paziente sulle conseguenze e prospettive degli interventi successivi, al punto da potersi dire che questa avesse scelto consapevolmente se accettare o meno l’attività medico-chirurgica ulteriore.
Al contrario, la Corte ribadisce il principio fondamentale a mente del quale “(…) in tema di attività medico chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, nè rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 04/02/2016, Rv. 639069 01).(…)”
L’arresto giurisprudenziale è preciso e univoco: l’intervento o, comunque, l’attività medica sul paziente non informato in maniera adeguata equivale ad un intervento in assenza di consenso.
Risulta in tal modo circoscritta e ridotta la portata del principio secondo cui il paziente che allega un danno alla salute, rimproverando l’assenza o la non specificità delle informazioni ricevute, deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che, ove debitamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento.